13 nov 2012

Responsabilità solidale dell’appaltatore


Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

Sintesi della norma sulla responsabilità solidale appaltatore

Esclusioni
La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.
Si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
- indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Sospensione del pagamento
La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.

Entrata in vigore della disposizione
Le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.
Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.


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10 nov 2012

Scadenza Dichiarazione Imu e relative istruzioni

Sulla gazzetta ufficiale n.258 del 5/11/2012 è stato pubblicato il decreto di approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell’imposta municipale propria, con le relative istruzioni, da utilizzare a decorrere dall’anno di imposta 2012.

Scadenza: La dichiarazione Imu slitta a febbraio 2013  

Scaricamodello - istruzioni - decreto 30 ottobre (gu n. 258 del 5 novembre 2012)

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29 ott 2012

Responsabilità solidale appaltatori


Articolo inviato a LeggiOggi
La normativa sulla responsabilità solidale dell’appaltatore ha effetti importanti sul sistema dei rischi di impresa. Amministratori e Sindaci dovranno tenerne conto sia adottando procedure adeguate, sia evidenziando eventuali fondi rischi in bilancio.
Ricordiamo oltre ai rischi legali (da non sottovalutare) anche i rischi derivanti dall’interruzione del servizio. Appare evidente che se si sospendono i pagamenti al fornitore non in regola difficilmente questo potrà eseguire il contratto con tutti i rischi connessi anche per l’appaltatore.


Riferimenti normativi
Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

Sintesi del provvedimento
La disposizione prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.

La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.

Entrata in vigore della disposizione
Le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovano applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

Acquisizione della documentazione
Un’altra criticità sollevata con riferimento alla norma in questione attiene alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare in esame ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

La dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva deve indicare:
  • - il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
  • - il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • - gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • - contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

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27 ott 2012

Online il nuovo servizio di consultazione delle informazioni e della validità delle partite Iva

Un nuovo servizio di consultazione, disponibile sul sito dell'Agenzia rende immediata e semplice la verifica dei dati di una partita Iva nazionale e la validità della stessa. Il controllo consente di conoscere il nome e cognome, se persona fisica, o denominazione in caso di Società e la data di inizio attività. 

Fra le altre informazioni: se è attiva, sospesa o cessata e le eventuali sospensioni temporali. Con l'accesso ai dati delle partite Iva l'Agenzia intende agevolare ed accelerare lo scambio d'informazioni in ambito commerciale e contrastare il fenomeno delle frodi. 

Questo servizio si aggiunge ed integra quello relativo alle partite Iva dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie e quello per il controllo della validità del codice fiscale, servizi già disponibili sul nostro sito internet.

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22 ott 2012

Convegno genova: perizie di stima


Il 25 ottobre torno a Genova ospite dell'Unione giovani dottori commercialisti e dell' Ordine locale come relatore del convegno su Perizie di Stima e valutazione d'azienda.

Qui potete trovare la locandina con il programma dell'incontro

Cercherò di approfondire le ultime novità in tema di concordato e piani di risanamento d'azienda soprattutto analizzando le nuove responsabilità del perito.

Come sempre sarà un momento di confronto con i colleghi e per incontrare qualche vecchio amico.


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19 ott 2012

Regime iva per cassa


Disponibile il decreto ministeriale che - in attuazione dell’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 - detta la disciplina della liquidazione Iva percassa, applicabile alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.
Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per chi sceglierà il nuovo regime, l'Iva di beni e servizi sarà esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, cioè quando la fattura verrà incassata. Il momento di effettuazione dell'operazione segue le disposizioni dell'art. 6 del Dpr 633/1972.
La fattura, quindi, va emessa quando l'operazione viene effettuata, ma l'inserimento dell'imposta a debito nella liquidazione mensile o trimestrale viene posticipata all'incasso.

L'evidente vantaggio rispetto ai soggetti senza Iva per cassa viene attenuato, però, dal fatto che chi, dal 1°gennaio 2013 opterà per il nuovo regime, dovrà posticipare al momento del pagamento del corrispettivo anche il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi.

Il decreto conferma che il volume d'affari è costituito dalle operazioni effettuate nel periodo, a nulla rilevando l'incasso delle fatture emesse.

Il nuovo regime contabile dell'Iva per cassa non pregiudica il recupero dell'imposta da parte dei clienti che non avranno, quindi, motivo di esercitare pressioni dissuasive.
In merito ai pagamenti parziali il decreto chiarisce che l'imposta diviene esigibile (o detraibile) in proporzione al rapporto fra il corrispettivo incassato (o pagato) e l'importo totale dell'operazione.

Dopo il dm dello scorso 11 ottobre, che ha fissato al 1° dicembre 2012 la data di applicazione del nuovo regime contabile, manca solo il provvedimento delle Entrate che dovrà definire le modalità per l'esercizio dell'opzione e della revoca ma è certo che i contribuenti con volume d'affari 2011 (e 2012) non superiore all'importo di due milioni di euro possono applicare questo regime dal prossimo mese di dicembre 2012.


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Ricorso studi di settore


La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17840 del 17 ottobre 2012, ha affermato che il fisco è tenuto a presentare ulteriori elementi di supporto per la sua pretesa.

Illegittimo quindi l'accertamento da studi di settore basato solo sullo scostamento dei ricavi dallo standard.

Per la Corte il mero scostamento non può giustificare il metodo induttivo che l'Amministrazione può usare a patto che ci siano ulteriori elementi contro il contribuente.


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Auto aziendali: deducibilità ridotta al 20%


In base al DDL stabilità dal 2013 l’importo deducibile riferito alle auto aziendali si dimezza: dal 40% passa al 20%.

Il provvedimento va ad aggravare la precedente riduzione introdotta dalla legge Fornero che, dunque, non troverà applicazione.

Confermata, invece, la deduzione al 70% in luogo dell'attuale 90%, prevista sempre dal 2013, per le vetture assegnate in 'benefit' ai dipendenti. Il tutto salvo modifiche dell'ultima ora.

Resta fermo a 18.076 euro il limite previsto quale costo fiscale rilevante per il calcolo di ammortamenti e canoni di leasing.


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15 ott 2012

Responsabilità solidale dell’appaltatore


La disposizione, in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto. 

La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. 

La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.


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29 set 2012

Proroga dichiarazione IMU


 Comunicato stampa Min. Economia e Finanze 28.9.2012
Al Consiglio dei Ministri della prossima settimana
la proroga per la presentazione della dichiarazione IMU 2012

Al fine di assicurare ai contribuenti interessati un ragionevole periodo di tempo per l'adempimento, il Consiglio dei Ministri della prossima settimana valuterà la proposta del MEF di proroga del termine di presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012. Sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che approva il modello della dichiarazione IMU e le relative istruzioni per la compilazione.

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18 set 2012

Proroga dichiarazione concessione di beni in godimento ai soci

Slitta al 31 marzo 2013 il termine per la prima comunicazione

Il termine per la trasmissione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari è prorogato al 31 marzo 2013.
Lo slittamento è previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi, che dispone un più ampio termine per la prima comunicazione dei dati, fissato al 15 ottobre 2012, tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità della misura.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
www.agenziaentrate.it



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12 set 2012

Credito imposta ed omessa dichiarazione

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse

Il contribuente potrà ( dopo aver definito l’obbligazione pagando le somme richieste dall’ufficio, nei termini previsti dalla comunicazione di irregolarità ovvero a seguito della notifica della cartella di pagamento o in esito a sentenza definitiva a lui sfavorevole) richiedere il rimborso del credito maturato nell’annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, entro due anni dal predetto pagamento ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

L’istruttoria delle istanze di rimborso in questione dovrà essere finalizzata alla ricostruzione della posizione fiscale complessiva del contribuente relativamente alla annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, riscontrando la documentazione esibita dal contribuente e gli eventuali dati e notizie a disposizione dell’ufficio.

Resta salva in ogni caso la facoltà di attivare anche successivamente eventuali ulteriori specifici controlli sostanziali, al fine di verificare la spettanza del credito.

Il riconoscimento del credito, analogamente a quanto affermato in materia di IVA, potrà inoltre avvenire anche in sede di accordo di mediazione o conciliazione giudiziale.

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Gerico nuova versione

Nessun ricalcolo per i contribuenti che hanno già applicato gli studi di settore

L'Agenzia delle Entrate con il
provvedimento del Direttoredel 3 agosto ha approvato le nuove specifiche tecniche per la trasmissione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore a seguito delle modifiche introdotte nella nuova versione di Gerico 2012 dell'1 agosto.

Le modifiche non modificano i risultati di congruità, normalità e coerenza calcolati da Gerico pertanto i contribuenti che hanno già applicato gli studi di settore non devono effettuare nuovamente il calcolo. 

Con il presente provvedimento sono modificate alcune specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione di alcuni studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2011.

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10 set 2012

Errata competenza dei costi e compensazione in sede di adesione: Chiarimenti della C.M. 31/E/2012


  • L’iscrizione di un costo in un periodo non di competenza comporta il recupero delle maggiori imposte, degli interessi e l’irrogazione delle conseguenti sanzioni da parte degli organi verificatori. 
  • C.M. 4.5.2010, n. 23/E: il contribuente può recuperare le maggiori imposte versate per effetto del recupero o mediante presentazione dell’istanza di rimborso o mediante presentazione di una dichiarazione integrativa «a favore» se ancora nei termini. 
  • C.M. 2.8.2012, n. 31/E: ai fini del recupero delle maggiori imposte versate, il contribuente, in luogo dell’ordinaria istanza di rimborso, possa richiedere in sede di adesione la compensazione tra gli importi a credito e quelli a debito vantati nei confronti dell’Erario. 
  • Sul punto anche la Corte di Cassazione, con Sentenza 10.3.2008, n. 6331.


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6 set 2012

Deducibili le perdite su crediti prescritti

La nuova norma, contenuta nel decreto sviluppo recentemente convertito in legge, stabilisce che gli elementi certi e precisi ai fini della deducibilità della perdita sussistono quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'importo.

La prescrizione dei crediti è disciplinata dagli articoli 2934 e seguenti del Codice civile. Il termine di prescrizione ordinaria è decennale ma sono previsti termini più brevi di 5 anni, 18 mesi e 1 anno.

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Dichiarazione Imu: probabile proroga


Prorogato probabilmente a fine anno, il termine per l'invio delle dichiarazioni Imu.

Tra i motivi del rinvio i ritardi accumulati nella predisposizione del nuovo modello dichiarativo e delle relative istruzioni che dovranno chiarire alcuni dubbi sulla disciplina Imu a cominciare dal trattamento dei fabbricati rurali.

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5 set 2012

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato a seguito dell’approvazione della legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”.
Riferimenti legge 135/2012 (gu n. 189 del 14 agosto 2012) - testo coordinato dl 95/2012 (gu n. 189 del 14 agosto 2012 - so)

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Misure urgenti per la crescita del Paese


E’ entrata in vigore il 12 agosto 2012 la legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, recante “misure urgenti per la crescita del Paese”.
Riferimenti: legge 134/2012 (gu n. 187 dell' 11 agosto 2012 - so) - testo coordinato dl 83/2012 (gu n. 147 del 26 giugno 2012 - so)


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Proroga dichiarazione 770


Dichiarazioni modelli 770/2012 - Differimento dei termini di presentazione

Il dpcm 26 luglio (gu n. 176 del 30 luglio 2012) ha fissato al 20 settembre 2012 il termine entro cui deve essere presentata in via telematica la dichiarazione dei sostituti d’imposta, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati.

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Credito d'imposta ed omesse dichiarazioni


L’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità e le condizioni per il riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito, maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell’Iva, delle imposte dirette o dell’Irap.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, “Se dalla dichiarazione annuale” risulta una eccedenza di IVA detraibile “il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”.
Sulla base della citata previsione normativa è possibile affermare che in caso di omessa dichiarazione annuale il contribuente non può riportare ai sensi del secondo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, “Se dalla dichiarazione annuale” risulta una eccedenza di IVA detraibile “il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”.
Sulla base della citata previsione normativa è possibile affermare che in caso di omessa dichiarazione annuale il contribuente non può riportare l’eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo4, né chiederne il rimborso nelle ipotesi regolate dall’articolo 30 medesimo. Ne consegue la legittimità dell’operato degli uffici nell’ambito della procedura di cui all’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che è volta tra l’altro, a “correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni”, che nel caso di specie risulta omessa.
Il credito, pertanto, non essendo stato dichiarato nell’anno in cui è maturato, non è utilizzabile in detrazione del debito d’imposta in una dichiarazione successiva, a nulla rilevando che lo stesso sia, in ipotesi, effettivamente maturato.
Tale posizione è confortata dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente escluso il riporto a nuovo del credito formatosi in un periodo d’imposta per il quale sia stata omessa la dichiarazione.
circolare n. 34/e del 6 agosto 2012

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Accertamento con adesione


Indebita deduzione di componenti negativi in violazione del principio di competenza 

In sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, è possibile compensare l’imposta dovuta con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e degli interessi. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 31/e del 2 agosto 2012 in tema di rilievi sul criterio di competenza.

Si ritiene quindi che, in sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, sia possibile compensare l’imposta dovuta con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, secondo le modalità indicate nella suddetta circolare, con la quale si forniscono gli opportuni chiarimenti in merito al corretto procedimento da adottare.

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Dichiarazioni di intento


Dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 82/e del 1 agosto 2012 sono state chiarite le modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento, a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 16/2012, che ha previsto un termine più ampio per la trasmissione telematica del modello, da parte di chi vende beni o fornisce servizi a operatori non obbligati al pagamento dell’Iva (esportatori abituali).

Si precisa che, nelle more dell’approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l’adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso ed approvata con provvedimento del 14 marzo 2005.
Al fine di poter consentire la compilazione del predetto modello alla luce della modifica normativa intervenuta, il campo contenuto nel frontespizio, denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando esclusivamente l’anno di riferimento, ossia il 2012. Tale modalità espositiva potrà essere adottata sia nell’ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni

Società in perdita sistematica - Istanze d’interpello

Società in perdita sistematica - Istanze d’interpello
Si considerano tempestive le istanze di interpello presentate il 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica, soggette alla nuova disciplina contenuta nel Dl 138/2011. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con

  risoluzione n. 81/e del 27 luglio 2012

I termini di presentazione delle istanze di interpello in esame devono essere calcolati facendo riferimento alla data del 1° ottobre 2012.

In conclusione le istanze presentate in data 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica soggette alla nuova disciplina di cui al D.L. n. 138 del 2011devono considerarsi validamente presentate.

Al riguardo, si segnala che laddove le istanze siano state già dichiarate erroneamente inammissibili, l’ufficio provvederà a revocare il precedente parere fornendo, sempre che non ostino ulteriori circostanze, la risposta al contribuente entro il termine ordinariamente previsto per le singole tipologie di interpello.

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31 ago 2012

Srl semplificata al debutto

Mercoledì 29 agosto debutta la società a responsabilità limitata semplificata, con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale Giustizia 138 del 23 giugno 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 189 del 14 agosto) che detta l'atto costitutivo standard della Srl semplificata (SRLS).

La formulazione con DM dell'atto costitutivo standard era indispensabile perché il nuovo articolo 2463-bis del Codice civile (introdotto dal Dl 1/2012, convertito in legge 27/2012) sancisce che «l'atto costitutivo (della SRLS, ndr) deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico».

Una delle caratteristiche principali della SRLS è infatti di esser priva di statuto e che l'atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal DM Giustizia, non essendo consentite variazioni di alcun tipo. Qualsiasi variazione rispetto al modello standard dovrebbe avere come conseguenza la costituzione non di una SRLS ma, eventualmente, di una SRL ordinaria o di una SRL a capitale ridotto.

La SRL semplificata va costituita presso il notaio con atto pubblico. Il notaio nel ricevere l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata, accerterà l’identità e la sussistenza delle qualità soggettive dei soci, in particolare il requisito anagrafico e la corrispondenza dell’atto costituivo al modello standard.

Caratteristiche della SRLS

1. La possono costituire solo giovani (persone fisiche) under 35  (è vietata la cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni, ed è nullo l’eventuale atto di trasferimento).
2. La forma da adottare è quella dell'atto costitutivo pubblico redatto secondo il modello ministeriale.
3. Nella denominazione dovrà essere specificato che si tratta di SRL Semplificata.
4. L'amministrazione della società è in capo ad uno o più soci.
5. Il capitale sociale per la costituzione della SRLS può variare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999 euro. Il capitale deve essere versato in denaro direttamente agli amministratori della società.
6. Cosa succede quando uno dei soci compie 35 anni di età? O il socio esce dalla società o la srl semplificata si trasforma in SRL ordinaria, SRL a capitale ridotto o altro tipo di società.
7. Per la stipula dell'atto costitutivo non sono dovuti onorari notarili.
8.  L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da imposta di bollo e da diritti di segreteria ma non sono esenti da imposta di registro (168 Euro), né dai diritti camerali di prima iscrizione (in media 200 Euro) e annuali, né dai tributi per l'apertura della partita IVA, né da altre imposte e tasse (ad esempio quella di CC.GG. dovuta per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori). Non sono previste semplificazioni per quanto concerne gli obblighi contabili e fiscali ed il bilancio annuale.

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9 giu 2012

Proroga versamenti unico 2012, no IMU

Le persone fisiche e i contribuenti soggetti agli studi di settore potranno versare le imposte dovute in autotassazione entro il 9 luglio 2012 senza alcuna maggiorazione.

Chi invece avrà bisogno di maggior tempo potrà saldare i conti con l'Erario versando le imposte dovute dal 10 luglio al 20 di agosto maggiorando le somme da versare di uno 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Nessun differimento riguarda, invece, i versamenti dell’IMU, la cui scadenza per la prima rata del 2012 resta ferma al 18 giugno 2012.

Per approfondimenti: leggi su http://24o.it/8fPX2
Documento ufficiale: Decreto di proroga versamenti Unico 2012
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24 mag 2012

Praticantato Commercialisti e Avvocati 18 mesi solo per iscritti da gennaio 2012

I Ministro della Giustizia ha trasmesso al CNF il parere dell'Ufficio Legislativo in merito alle modalità interpretative dell'art. 9 del DL n.1/2012 (convertito dalla L. n. 27/2012) sulla durata del tirocinio per l'accesso alle professioni regolamentate.

Secondo detto parere, le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio sono destinate a trovare applicazione solo quando il tirocinio è iniziato successivamente al 24 gennaio 2012.

La norma, dunque, non può essere applicata retroattivamente .
Si pubblica il parere dell'Ufficio Legislativo

Fonte: AIAC

Allegati:
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22 mag 2012

Guida all' IMU: la circolare n. 3/DF

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ha diramato la Circolare n. 3/DF che chiarisce tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria (IMU).

In particolare, la circolare precisa quali sono le modalità di calcolo dell’IMU, comprese le detrazioni; individua le categorie di soggetti ai quali si applica l’imposta e chiarisce le modalità di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato (es. fabbricati rurali) o terreno (es. terreni agricoli). 

Con il "Salva Italia" il Governo ha previsto che le risorse necessarie a finanziare le misure di stimolo alla crescita economica siano recuperate attraverso un intervento sulla tassazione patrimoniale degli immobili. In particolare, Salva Italia ha anticipato al 2012 l’Imposta Municipale Propria (IMU) includendo le abitazioni principali nell’ambito di applicazione e prevedendo, ai fini della determinazione della base imponibili, un primo sostanziale adeguamento dei valori immobiliari ai valori di mercato.

Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare n. 3/DF, dedicata all'Imu, ha precisato che il pagamento della prima rata è effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi. 

La tassazione dell' abitazione principale, ridotta rispetto alla tassazione ordinaria prevede un'aliquota pari allo 0,4%

Per prima casa deve intendersi l'immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se quindi i componenti dimorano presso un'immobile, ma abbiano la residenza in un altro, dello stesso comune, la detrazione per l'abitazione principale resta unica. La misura serve per evitare comportamenti elusivi. L'abitazione principale deve inoltre essere costituita da una sola unità immobiliare. 

La circolare n. 3 del Dipartimento delle Finanze precisa che l’IMU interessa, senza distinzioni, tutti gli immobili delle imprese colpendo tutti i beni strumentali per natura o destinazione, immobili merce e immobili patrimonio. 

Inoltre, considerato che l'Imu sostituisce l'Irpef per gli immobili non locati, i beni che non producono reddito fondiario, come quelli d'impresa, subiscono un'ulteriore penalizzazione. Il riferimento è agli immobili posseduti dai soggetti passivi Ires e a quelli di cui all'art. 43 del Dpr 917/1986. Per i primi la circolare ricorda che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4%. 

Per i 'beni merce', invece, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, la riduzione può arrivare fino allo 0,38% fino a 3 anni dall'ultimazione dei lavori o fino a quando non siano locati. 

Per approfondimento: Imposta municipale propria (Circ. 3/DF - Come si applica l'IMU per il 2012 - Comunicato )

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Proroga versamenti Unico

20 giorni in più per versare Irpef, Ires, Irap e Iva. Lo prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che farà slittare dal 18 giugno al 9 luglio 2012 i versamenti indicati per chi presenta la dichiarazione unificata. Dal 10 luglio al 20 agosto si potrà saldare i conti pagando una maggiorazione dello 0,40%.

Invariata la scadenza per l'Imu  prevista per metà giugno e precisamente al 18, visto che il 16 è sabato.

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Sindaco unico: notai e commercialisti contro assonime.

Odcec Milano, insieme agli Ordini di Roma e Torino, ha inviato un articolato documento al Presidente del CNDCEC facendo riferimento alla materia dei controlli nelle società a responsabilità limitata e, segnatamente, alle affermazioni non condivisibili, contenute nella circolare Assonime n. 6 del 7 marzo 2012. In proposito i tre Ordini chiedono al Consiglio Nazionale una formale posizione di fermo dissenso.

Clicca qui per leggere il documento congiunto di Odcec Milano, Roma e Torino

Per approfondimenti: controlli nelle srl, tra sindaco unico e revisore, la posizione dei notai milanesi.

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10 mag 2012

IMU e case in affitto

L' Imu colpirà le case sfitte e quelle date in locazione a canone libero con aumenti rispetto all'Ici  anche del 240%. Entro il 18 giugno va pagato il primo acconto.

Saldo a dicembre: il proprietario dovrà non solo tener presente gli aumenti comunali ma dovrà anche dovrà distinguere la quota statale e quella comunale. Se a giugno sarà sufficiente dividere per due l'importo, a dicembre si dovrà ricalcolare la quota erariale e fare il conguaglio di quella comunale alla luce delle aliquote decise dai sindaci.

I comuni potrebberò abbassarle dello 0,4%, ma saranno pochi a farlo. Il meccanismo della quota statale fissa pone a carico dei municipi ogni sconto.
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UNICO 2012: patrimoniale per gli immobili all'estero

Il decreto 'salva-Italia' ha previsto che l'imposta sia dovuta a partire dall'anno 2011 (quindi UNICO 2012).

Soggetti interessati: persone fisiche residenti nel territorio dello Stato proprietarie o titolari di altro diritto reale sugli immobili situati all'estero.

base imponibile: data dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti. In mancanza, si fa riferimento al valore di mercato dell'immobile rilevabile nel luogo in cui lo stesso è ubicato, ma in questo caso sono notevoli le difficoltà.

Proporzionale al possesso: La patrimoniale è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno in cui lo stesso si è protratto.
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8 mag 2012

Appalti: responsabilità committente

Il committente è obbligato in solido con l'appaltatore ed eventualmente con il subappaltatore, al versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.

Gli obblighi sulle imposte si aggiungono a quelli contributivi. Questo tipo di responsabilità ha però una durata limitata a due anni dalla fine dell'appalto.

Inoltre il committente non è tenuto a pagare se dimostra di aver messo in atto tutte le procedure possibili per evitare l'inadempimento.
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Acquisti intra-Ue, senza iscrizione Vies

La risoluzione n. 42/E dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ad una società italiana che aveva effettuato acquisti da una società europea senza essere iscritta al Vies.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in questo caso l'Iva è dovuta dal fornitore nel suo Paese.

Le Entrate segnaleranno l'irregolarità dell'operazione all'altro Stato membro che potrà recuperare l'Iva non assolta.

Non trattandosi di acquisto intracomunitario alla transazione non risulta applicabile il regime del reverse charge in Italia.
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3 mag 2012

Operazioni con soggetti residenti in Paesi “Black List”


Nel presente documento vengono commentate le disposizioni contenute nell’articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), in tema di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato nonché dalle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori.
Operazioni con soggetti residenti in paesi “BLACK LIST”: procedura operativa
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Nuovo assetto dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l.

Il documento è un primo contributo interpretativo in merito alla corretta configurazione degli organi di controllo dopo le novità introdotte dal decreto semplificazioni

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha redatto una nota interpretativa nella quale si esaminano le recenti trasformazioni degli assetti dei controlli nelle S.p.a. e nelle S.r.l..


Il documento fornisce un primo contributo interpretativo in merito alla corretta configurazione degli organi di controllo, nonché all’attribuzione delle relative funzioni, a seguito delle novità introdotte dal cosiddetto decreto semplificazioni, il quale si inserisce in un articolato iter legislativo che, pur nella perdurante mancanza di un adeguato coordinamento con le altre disposizioni dell’ordinamento societario, ha introdotto la figura del sindaco unico.
Nell’ultima versione dell’assetto dei controlli, la possibilità di nominare un organo di controllo monocratico, inizialmente introdotta sia nelle S.p.a. sia nelle S.r.l., è stata confermata esclusivamente in quest’ultimo tipo societario, peraltro prevendendone rilevanti modifiche.

Con questa nota interpretativa, il Consiglio nazionale prende dunque posizione sulle questioni sollevate dalla nuova versione del codice civile.

Scarica gratuitamente:

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Bilancio 2011: procedura disstribuzione utili e riserve

In sede di approvazione del bilancio, l’assemblea deve decidere se distribuire l’utile dell’esercizio oppure se destinarlo a riserva. Inoltre, l’assemblea potrebbe decidere di distribuire le riserve esistenti nel patrimonio netto sia di capitali che di utili, anche in un momento successivo all’approvazione del bilancio.

Entrambe le situazioni (distribuzione dell’utile e delle riserve) richiedono il rispetto dei vincoli civilistici e fiscali imposti dalle norme sia da parte dei soggetti non IAS adopter che da parte dei soggetti IAS adopter.

Per questi ultimi vi potrebbero essere ulteriori vincoli che non sono stati oggetto della guida del CNDCEC liberamente scaricabile.

Bilancio 2011 e seguenti: Procedura di distribuzione dell’utile e delle riserve
APRI ALLEGATO

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