5 set 2012

Credito d'imposta ed omesse dichiarazioni


L’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità e le condizioni per il riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito, maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell’Iva, delle imposte dirette o dell’Irap.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, “Se dalla dichiarazione annuale” risulta una eccedenza di IVA detraibile “il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”.
Sulla base della citata previsione normativa è possibile affermare che in caso di omessa dichiarazione annuale il contribuente non può riportare ai sensi del secondo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, “Se dalla dichiarazione annuale” risulta una eccedenza di IVA detraibile “il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”.
Sulla base della citata previsione normativa è possibile affermare che in caso di omessa dichiarazione annuale il contribuente non può riportare l’eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo4, né chiederne il rimborso nelle ipotesi regolate dall’articolo 30 medesimo. Ne consegue la legittimità dell’operato degli uffici nell’ambito della procedura di cui all’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che è volta tra l’altro, a “correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni”, che nel caso di specie risulta omessa.
Il credito, pertanto, non essendo stato dichiarato nell’anno in cui è maturato, non è utilizzabile in detrazione del debito d’imposta in una dichiarazione successiva, a nulla rilevando che lo stesso sia, in ipotesi, effettivamente maturato.
Tale posizione è confortata dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente escluso il riporto a nuovo del credito formatosi in un periodo d’imposta per il quale sia stata omessa la dichiarazione.
circolare n. 34/e del 6 agosto 2012

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