5 set 2012

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica


E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato a seguito dell’approvazione della legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”.
Riferimenti legge 135/2012 (gu n. 189 del 14 agosto 2012) - testo coordinato dl 95/2012 (gu n. 189 del 14 agosto 2012 - so)

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Misure urgenti per la crescita del Paese


E’ entrata in vigore il 12 agosto 2012 la legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, recante “misure urgenti per la crescita del Paese”.
Riferimenti: legge 134/2012 (gu n. 187 dell' 11 agosto 2012 - so) - testo coordinato dl 83/2012 (gu n. 147 del 26 giugno 2012 - so)


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Proroga dichiarazione 770


Dichiarazioni modelli 770/2012 - Differimento dei termini di presentazione

Il dpcm 26 luglio (gu n. 176 del 30 luglio 2012) ha fissato al 20 settembre 2012 il termine entro cui deve essere presentata in via telematica la dichiarazione dei sostituti d’imposta, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati.

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Credito d'imposta ed omesse dichiarazioni


L’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità e le condizioni per il riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito, maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell’Iva, delle imposte dirette o dell’Irap.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, “Se dalla dichiarazione annuale” risulta una eccedenza di IVA detraibile “il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”.
Sulla base della citata previsione normativa è possibile affermare che in caso di omessa dichiarazione annuale il contribuente non può riportare ai sensi del secondo comma dell’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, “Se dalla dichiarazione annuale” risulta una eccedenza di IVA detraibile “il contribuente ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”.
Sulla base della citata previsione normativa è possibile affermare che in caso di omessa dichiarazione annuale il contribuente non può riportare l’eccedenza di IVA detraibile nella dichiarazione dell’anno successivo4, né chiederne il rimborso nelle ipotesi regolate dall’articolo 30 medesimo. Ne consegue la legittimità dell’operato degli uffici nell’ambito della procedura di cui all’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, che è volta tra l’altro, a “correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni”, che nel caso di specie risulta omessa.
Il credito, pertanto, non essendo stato dichiarato nell’anno in cui è maturato, non è utilizzabile in detrazione del debito d’imposta in una dichiarazione successiva, a nulla rilevando che lo stesso sia, in ipotesi, effettivamente maturato.
Tale posizione è confortata dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con orientamento ormai consolidato, ha ripetutamente escluso il riporto a nuovo del credito formatosi in un periodo d’imposta per il quale sia stata omessa la dichiarazione.
circolare n. 34/e del 6 agosto 2012

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Accertamento con adesione


Indebita deduzione di componenti negativi in violazione del principio di competenza 

In sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, è possibile compensare l’imposta dovuta con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e degli interessi. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 31/e del 2 agosto 2012 in tema di rilievi sul criterio di competenza.

Si ritiene quindi che, in sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, sia possibile compensare l’imposta dovuta con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, secondo le modalità indicate nella suddetta circolare, con la quale si forniscono gli opportuni chiarimenti in merito al corretto procedimento da adottare.

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Dichiarazioni di intento


Dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 82/e del 1 agosto 2012 sono state chiarite le modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento, a seguito delle modifiche introdotte dal Dl 16/2012, che ha previsto un termine più ampio per la trasmissione telematica del modello, da parte di chi vende beni o fornisce servizi a operatori non obbligati al pagamento dell’Iva (esportatori abituali).

Si precisa che, nelle more dell’approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l’adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso ed approvata con provvedimento del 14 marzo 2005.
Al fine di poter consentire la compilazione del predetto modello alla luce della modifica normativa intervenuta, il campo contenuto nel frontespizio, denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando esclusivamente l’anno di riferimento, ossia il 2012. Tale modalità espositiva potrà essere adottata sia nell’ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni

Società in perdita sistematica - Istanze d’interpello

Società in perdita sistematica - Istanze d’interpello
Si considerano tempestive le istanze di interpello presentate il 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica, soggette alla nuova disciplina contenuta nel Dl 138/2011. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con

  risoluzione n. 81/e del 27 luglio 2012

I termini di presentazione delle istanze di interpello in esame devono essere calcolati facendo riferimento alla data del 1° ottobre 2012.

In conclusione le istanze presentate in data 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica soggette alla nuova disciplina di cui al D.L. n. 138 del 2011devono considerarsi validamente presentate.

Al riguardo, si segnala che laddove le istanze siano state già dichiarate erroneamente inammissibili, l’ufficio provvederà a revocare il precedente parere fornendo, sempre che non ostino ulteriori circostanze, la risposta al contribuente entro il termine ordinariamente previsto per le singole tipologie di interpello.

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