19 ott 2012

Regime iva per cassa


Disponibile il decreto ministeriale che - in attuazione dell’art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 - detta la disciplina della liquidazione Iva percassa, applicabile alle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.
Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per chi sceglierà il nuovo regime, l'Iva di beni e servizi sarà esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, cioè quando la fattura verrà incassata. Il momento di effettuazione dell'operazione segue le disposizioni dell'art. 6 del Dpr 633/1972.
La fattura, quindi, va emessa quando l'operazione viene effettuata, ma l'inserimento dell'imposta a debito nella liquidazione mensile o trimestrale viene posticipata all'incasso.

L'evidente vantaggio rispetto ai soggetti senza Iva per cassa viene attenuato, però, dal fatto che chi, dal 1°gennaio 2013 opterà per il nuovo regime, dovrà posticipare al momento del pagamento del corrispettivo anche il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi.

Il decreto conferma che il volume d'affari è costituito dalle operazioni effettuate nel periodo, a nulla rilevando l'incasso delle fatture emesse.

Il nuovo regime contabile dell'Iva per cassa non pregiudica il recupero dell'imposta da parte dei clienti che non avranno, quindi, motivo di esercitare pressioni dissuasive.
In merito ai pagamenti parziali il decreto chiarisce che l'imposta diviene esigibile (o detraibile) in proporzione al rapporto fra il corrispettivo incassato (o pagato) e l'importo totale dell'operazione.

Dopo il dm dello scorso 11 ottobre, che ha fissato al 1° dicembre 2012 la data di applicazione del nuovo regime contabile, manca solo il provvedimento delle Entrate che dovrà definire le modalità per l'esercizio dell'opzione e della revoca ma è certo che i contribuenti con volume d'affari 2011 (e 2012) non superiore all'importo di due milioni di euro possono applicare questo regime dal prossimo mese di dicembre 2012.


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Ricorso studi di settore


La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17840 del 17 ottobre 2012, ha affermato che il fisco è tenuto a presentare ulteriori elementi di supporto per la sua pretesa.

Illegittimo quindi l'accertamento da studi di settore basato solo sullo scostamento dei ricavi dallo standard.

Per la Corte il mero scostamento non può giustificare il metodo induttivo che l'Amministrazione può usare a patto che ci siano ulteriori elementi contro il contribuente.


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Auto aziendali: deducibilità ridotta al 20%


In base al DDL stabilità dal 2013 l’importo deducibile riferito alle auto aziendali si dimezza: dal 40% passa al 20%.

Il provvedimento va ad aggravare la precedente riduzione introdotta dalla legge Fornero che, dunque, non troverà applicazione.

Confermata, invece, la deduzione al 70% in luogo dell'attuale 90%, prevista sempre dal 2013, per le vetture assegnate in 'benefit' ai dipendenti. Il tutto salvo modifiche dell'ultima ora.

Resta fermo a 18.076 euro il limite previsto quale costo fiscale rilevante per il calcolo di ammortamenti e canoni di leasing.


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