4 mag 2009

Iva per cassa: opportunità da valutare attentamente

Con la circolare n. 20/E del 30 aprile, l'agenzia delle Entrate, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile del decreto 26 marzo 2009, fornisce puntuali chiarimenti sull'ambito e sulle modalità di applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 7 del decreto legge 185/2008 ("decreto anticrisi").

E’ in vigore dal 28 aprile 2009 il regime dell'Iva per cassa. Da tale data i contribuenti con volume d'affari non superiore a 200mila euro possono avvalersi - con riguardo alla singola operazione effettuata - della possibilità di differire l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto sino al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo e non al momento dell'effettuazione dell'operazione.

In tal modo, il contribuente non deve anticipare all'erario il versamento dell'imposta pur non avendo ancora riscosso il relativo corrispettivo, con conseguenti vantaggi sotto il profilo finanziario.
Alcune osservazioni su: IVA PER CASSA

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Iva per cassa: chi può beneficiarne

Possono avvalersi del nuovo regime i soggetti passivi che effettuano operazioni imponibili nei confronti di soggetti che operano nell'esercizio di impresa, arti e professioni. La disciplina, quindi, non trova applicazione relativamente alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

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Iva per cassa: fatturato non superiore a 200mila euro

Il Dm 26 marzo 2009 ha previsto che possono emettere fatture con Iva differita i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare nell'anno in corso un volume d'affari non superiore a 200mila euro.

Il regime è opzionale e riguarda la singola operazione, sino all'avvenuto raggiungimento del limite; Non è possibile fruire del regime dell'esigibilità differita per le operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia. Resta ferma l'eventuale opzione (e la relativa disciplina) per quelle fatte precedentemente a tale momento.
Il contribuente deve effettuare un monitoraggio costante durante l'anno e cessare l'applicazione del regime dal momento in cui la soglia di 200mila euro viene superata.

Breve guida fiscale su: iva per cassa

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