18 feb 2008

Studi di Settore: come difendersi

l’Agenzia delle Entrate ha individuato una serie di particolari circostanze che possono giustificare un minor ammontare di ricavi o compensi conseguiti dal contribuente rispetto a quelli presunti.
Pertanto, il fatto che tali circostanze vengano comunemente denominate "attenuanti" non sta ovviamente a significare che il riconoscimento di una giustificazione per l'eventuale scostamento del ricavo dichiarato sia automatico, essendo comunque necessaria una specifica valutazione da caso a caso. In particolare, la circolare n. 110/E del 21 maggio 1999, e le circolari 121/E dell'8 giugno 2000, 54/E del 13 giugno 2001 - pdf, 58/E del 27 giugno 2002 - pdf, 39/E del 17 luglio 2003 - pdf, 27/E del 18 giugno 2004 - pdf, 32/E del 21 giugno 2005 - pdf, 23/E del 22 giugno 2006 - pdf, 31/E del 22 maggio 2007 - pdf e 38/E del 12 giugno 2007 - pdf hanno segnalato le ipotesi maggiormente significative che potranno essere oggetto di particolare approfondimento e specifica valutazione in sede di accertamento nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi inferiori a quelli determinati sulla base degli studi di settore.

Studi di Settore: vincono i nuovi

La sentenza 148/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino chiarisce che, se applicando al contribuente la versione più recente dello studio di settore i ricavi dichiarati diventano congrui, allora i maggiori ricavi accertati dall' Agenzia Entrate sulla base della versione precedente di Gerico devono considerati non corretti ed insussistenti.

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Studi di Settore: grossi dubbi dalla commissione REY

La commissione Rey ha emesso un giudizio poco lusinghiero nei confronti degli studi di settore:
scarsa attendibilità delle stime che emergono dal software Gerico.

Questo giudizio avrà ovviamente ripercussioni sui giudizi in corso

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Società di comodo e Studi di Settore

Finanziaria 2008: le società di comodo che risulteranno congrue e coerenti rispetto agli Studi di Settore possono evitare la presentazione dell'istanza di disapplicazione per dimostrare l'esistenza di oggettive situazioni che non hanno consentito di raggiungere la soglia di operatività.

La congruità e la coerenza agli studi di settore consentono di non essere sottoposti alla disciplina sulle società di comodo.

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Società di comodo: nuove cause di esclusione

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.9/E introduce nuove cause di esclusione relative alle società di comodo, ai sensi dell'articolo 30 della legge 724/94. Alcuni casi di esonero individuati dal provvedimento:
  • Le società in stato di fallimento,
  • in liquidazione giudiziaria
  • in liquidazione coatta amministrativa
  • in concordato preventivo
  • in amministrazione straordinaria,

Questi sono alcuni tra i soggetti che possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo senza obbligo di presentare istanza di interpello per rappresentare le situazioni oggettive che hanno impedito di superare il test di operatività

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