23 feb 2011

Recupero sottotetto: IVA agevolata prima casa 4%

Si analizza il caso di un intervento edilizio consistente nel recupero di un sottotetto con demolizione e ricostruzione fuori sagoma.

Analisi requisiti oggettivi
Il caso della ristrutturazione del sottotetto ad abitativo è da ritenersi assimilabile a quello di un immobile in corso di costruzione, per il quale la circolare Circolare 38 – 2005 ha espressamente previsto la possibilità di richiesta di agevolazioni "prima casa".

L’agevolazione “prima casa” spetta anche nell’ipotesi in cui il trasferimento riguardi un immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione “non di lusso” secondo i criteri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969. “la legge richiede che oggetto del trasferimento sia un fabbricato “destinato ad abitazione”, ovverosia strutturalmente concepito per uso abitativo, e non che lo stesso sia già idoneo a detto uso al momento dell'acquisto …”.

Interpretazione Circolare 11 - 2007
La Circolare 11 -2007 ricorda che: “ La tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies), del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del dieci per cento per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso, diverse dalle c.d. prime case, e alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457/78, concernenti, rispettivamente, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica.”

La recente risoluzione n. 22/E del 22 febbraio inoltre ha chiarito che è corretto applicare l’imposta sul valore aggiunto del 4% sui corrispettivi pagati alla ditta che effettua lavori extracapitolato su una “prima casa” ancora in costruzione.

Nel caso esaminato dalla risoluzione le migliorie operate nell’ipotesi dell’interpello non possono qualificarsi come lavori di ristrutturazione edilizia perché l’appartamento non è stato ancora ultimato e, quindi, gli interventi, si inseriscono “nel processo di costruzione dell’immobile, ed hanno ad oggetto l’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’alloggio”, ragion per cui è applicabile l’Iva al 4 per cento.

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