12 ott 2011

Rimborso o compensazione credito trimestrale IVA 21%

La risoluzione n. 96/e del 28 settembre 2011 chiarisce che Il contribuente che intende chiedere a rimborso, o utilizzare in compensazione, il credito Iva maturato nel trimestre può utilizzare il modello IVA TR già in uso anche per indicare le operazioni che scontano l’aliquota Iva del 21 per cento. La nuova aliquota riguarda infatti solo una parte delle operazioni del trimestre, ovvero quelle effettuate nel periodo che va dal 17 (giorno di entrata in vigore del Dl 138/2011) al 30 settembre.

In sede di compilazione del modello l’imponibile e l’imposta delle operazioni con aliquota al ventuno per cento devono essere compresi nei righi corrispondenti all’aliquota del venti per cento e la relativa differenza d’imposta, pari all’un per cento, deve essere indicata nei righi previsti per l’esposizione delle variazioni e degli arrotondamenti d’imposta. Pertanto, le operazioni attive devono essere comprese nel rigo TA11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TA14, campo 1 e campo 2. Le operazioni passive, invece, devono essere comprese nel rigo TB11, riservato alle operazioni con aliquota al venti per cento e l’ulteriore un per cento deve essere indicato nel rigo TB13, campo 1 e campo 2.

La nuova versione del Modello IVA TR sarà disponibile per le istanze relative al primo trimestre 2012.

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