La legge sviluppo del 2009 (legge n. 99 comma 13 articolo 10) prevede la cancellazione dall'albo delle cooperative che non hanno presentato il bilancio da più di cinque anni. La cancellazione le società iscritte al Registro delle imprese al 31 dicembre 2010.
La procedura prevede che dopo la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale si hanno 30 giorni di tempo per opporsi alla cancellazione e chiedere la nomina di un liquidatore.
Chi fosse interessato potrà scrivere all'indirizzo:
Ministero dello sviluppo economico,
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione,
Direzione generale delle Pmi e gli enti cooperativi, Divisione IV,
viale Boston n. 25 - 00144 Roma
fax (06/47055020).
Articolo 2545 septies decies - Scioglimento per atto dell'autorità.
In vigore dal 1 gennaio 2004 Inserito da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 8
L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori.
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