29 ago 2007

Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici

Dal 1° settembre tutti i lavoratori di un'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento con foto e generalità del lavoratore, e ragione sociale del datore di lavoro. In caso di inadempienza è prevista una sanzione da 50 a 300 euro a carico del lavoratore inadempiente, e da 100 a 500 euro, moltiplicato per ogni addetto interessato, per i datori di lavoro.


Legge 3 agosto 2007, n. 123 - Articolo 6
Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici

1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma I.

3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera dì riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124

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