15 nov 2008

Novità bilancio 2009: nota integrativa più completa e nuovi limiti per il bilancio abbreviato e consolidato

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2008, n.260, il D.Lgs. n.173 del 3 novembre 2008 che modifica il contenuto della nota integrativa e fissa i nuovi limiti dimensionali per il bilancio abbreviato e per il bilancio consolidato.
Ai sensi dell'art.6 decreto legislativo 3 novembre 2008 n.173 le disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 del D.Lgs n.173 del 2008, si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella del 21 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo citato
Riportiamo per comodità il testo dell’art. 2427 c.c. così come modificato dal decreto in esame.

Art. 2427 - Contenuto della nota integrativa.

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle
rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine
in moneta avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il
costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni
effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e:
"costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita', nonche' le ragioni della
iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate
alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito
riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici,
alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore
di mercato, segnalando altresi' le differenze rispetto a quelle operate
negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati
economici dell'esercizio;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci
dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto,
per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le
utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di
societa' fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e
collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale,
l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio,
la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente
credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti
di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da
garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi
valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei
debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e
risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale,
quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonche' la composizione della
voce "altre riserve";
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate,
con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilita' di
utilizzazione e distribuibilita', nonche' della loro avvenuta utilizzazione
nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori
iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla
composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui
conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della societa', specificando quelli relativi a imprese controllate,
collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni secondo categorie di attivita' e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo
2425, numero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati
nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e: "oneri
straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota
applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le
voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio
attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni
dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni
della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della
societa' e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della societa'
sottoscritte durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i
titoli o valori simili emessi dalla societa', specificando il loro numero e
i diritti che essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari
emessi dalla societa', con l'indicazione dei diritti patrimoniali e
partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla societa', ripartiti per
scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con
riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della
lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il
trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefi'ci
inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito
prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non
scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere
finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario
effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare
complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti
alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e
riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;
22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando
l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per
la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse
siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate
secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla
situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della
societa';
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo
stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale,
finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi
derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria
per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico della societa'.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e
degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le
definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato",
"fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione
generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea.


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