Con risoluzione n. 36/e del 31 marzo 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’obbligo di inversione contabile (reverse charge) per le cessioni di “telefoni cellulari” e “dispositivi a circuito integrato”.
La circolare n. 59 del 2010 ha già precisato che “l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo”. Ciò, conformemente alla “ratio” della menzionata decisione del Consiglio 2010/710/UE secondo cui “l’uso di un meccanismo di inversione contabile comporta un minor rischio di spostamento della frode sul commercio al dettaglio dei prodotti in questione, dal momento che i telefoni cellulari sono generalmente forniti dalle grosse società di telefonia e che la misura si applica ai circuiti integrati prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.
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