L’articolo 2, comma 36 - quinquies , del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto per le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) ed i soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territori o dello Stato) che si qualificano “di comodo”, una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.
Sono qualificate “di comodo”:
- le società non operative;
- le società in perdita sistematica
Circolare n. 3 del 04/03/13: Maggiorazione
IRES per le società non operative (articolo 2, commi da 36-quinquies a
36-novies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138)
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