7 gen 2011

Nuovo adempimento: comunicazioni delle operazioni rilevanti Iva

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre, dà attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 3mila euro, introdotto dal Dl 78/2010.

E’ previsto un periodo transitorio con adempimenti semplificati

Per il 2010, primo anno di applicazione della norma (articolo 21 del Dl 78/2010), il termine ultimo per il primo invio relativo al periodo d’imposta 2010 è fissato al prossimo 31 ottobre 2011.
Inoltre per il 2010 l’adempimento scatterà solo per le fatture di importo pari o superiore ai 25mila euro. la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette a obbligo di fatturazione.


Adempimenti a regime

Soggetti obbligati: L’obbligo ricade sui soggetti passivi Iva.

Oggetto: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, con corrispettivi pari o superiori a 3mila euro (di imponibile, Iva esclusa). Se non c’è obbligo di emissione della fattura, il limite è elevato 3.600 euro (comprensivi di Iva).

Scadenza: La comunicazione va effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Intermediari o fisconline:La comunicazione è effettuata per via telematica, attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.

I dati da comunicare: Gli elementi da indicare nella stessa sono:
  • l’anno di riferimento
  • la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente
  • per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l’attività esercitata e l’eventuale ditta, se persone fisiche, oppure la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, il domicilio fiscale e l’attività esercitata, se soggetti diversi dalle persone fisiche
  • i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, l’Iva o l’indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; se non c’è l’obbligo di fattura, vanno indicati i corrispettivi comprensivi di Iva.
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