28 mar 2011

Recesso del socio, valutazione della quota e registro imprese

La dichiarazione di recesso del socio dalla Srl può essere annotata nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, pubblicandola nella posizione anagrafica della società come semplice 'annotazione'.


Il socio recedente conserva la sua posizione ed i relativi diritti fino a quando non venga comunicato al Registro delle imprese l'assetto sociale definitivo conseguente al recesso e al compimento delle operazioni di liquidazione della partecipazione del socio receduto.


Il socio che recede ex art. 2473 c.c. ha diritto al rimborso del valore della propria partecipazione, determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso: «… I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente».


Posto qualche appunto sulla valutazione delle partecipazioni in caso di recesso e sull’opportunità di valutare eventuali sconti o premi viste le molte email ricevute da colleghi o studenti in tesi sull’argomento.


Il dettato normativo coerentemente con la miglior dottrina, pur lasciando all’esperto ampia libertà sui metodi valutativi, lo obbliga a determinare il valore della partecipazione in base a due criteri fondamentali: quello proporzionale (escludendo quindi sconti di minoranza/illiquidità o premi di maggioranza) e quello di mercato.


La Massima Comitato Notarile Triveneto I.H.13 chiarisce infatti che l’atto costitutivo, data l’assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni, può prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore della partecipazione. Devono invece ritenersi illegittime le clausole che determinano il valore di rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato.


In caso di recesso spetta quindi all’organo amministrativo predisporre una situazione patrimoniale straordinaria dalla quale emerga il valore della partecipazione determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale riferito al momento della comunicazione del recesso.


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Cooperativa: scioglimento e cancellazione se non presenta il bilancio

La legge sviluppo del 2009 (legge n. 99 comma 13 articolo 10) prevede la cancellazione dall'albo delle cooperative che non hanno presentato il bilancio da più di cinque anni. La cancellazione le società iscritte al Registro delle imprese al 31 dicembre 2010.

La procedura prevede che dopo la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale si hanno 30 giorni di tempo per opporsi alla cancellazione e chiedere la nomina di un liquidatore.

Chi fosse interessato potrà scrivere all'indirizzo:
Ministero dello sviluppo economico,
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione,
Direzione generale delle Pmi e gli enti cooperativi, Divisione IV,
viale Boston n. 25 - 00144 Roma
fax (06/47055020).

Articolo 2545 septies decies - Scioglimento per atto dell'autorità.
In vigore dal 1 gennaio 2004 Inserito da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 8
L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o piu' commissari liquidatori.

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26 mar 2011

DPS privacy: scade il 31 marzo

Scade il 31 marzo il termine annuale per la redazione e l’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (DPS).

L’obbligo di redazione del DPS ricorre in caso di trattamento di dati personali, “sensibili” o giudiziari, con strumenti elettronici (ad esempio, mediante computer).

Dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Si elencano brevemente alcuni dei principali adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy. Non adeguarsi alla normativa sulla privacy significa rischiare pesanti sanzioni.

Notificazione al Garante (se dovuta): Prima di iniziare il trattamento e valutare le relative autorizzazioni (D. Lgs. n. 196/03 art. 37).

DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza): all’interno del DPS deve essere previsto un “Piano di formazione per gli incaricati” che dovrà essere rivisto annualmente.

Adempimenti a cadenza almeno annuale:
  • aggiornare l’individuazione dell’ambito di trattamento consentito ai singoli incaricati, ove variato, anche parzialmente;
  • verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione delle autorizzazioni per l’acceso ai dati particolari per gli incaricati;
  • fornire istruzioni organizzative e tecniche affinché il salvataggio dei dati sia effettuato settimanalmente;
  • programmare interventi di formazione per gli incaricati del trattamento;
  • provvedere all’aggiornamento delle patch dei programmi per computer, nel caso di trattamento dei dati comuni (regola 17, Allegato B del D. Lgs n. 196/03).
Adempimenti a cadenza periodica:
  • Aggiornare i software antivirus, per tutti i tipi di dati (regola 16, Allegato B del D. Lgs n. 196/03);
  • Aggiornamento dei software, nel caso di trattamento di dati sensibili (regola 17, Allegato B del D. Lgs n. 196/03)
  • Salvataggio dei dati (regola 18, Allegato B del D. Lgs n. 196/03)
  • Aggiornare le password assegnate agli incaricati (regola 5, Allegato B del D. Lgs n. 196/03)
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25 mar 2011

Aumento di capitale mediante conferimento in natura

la sentenza n. 6606 della Corte di Cassazione ha chiarito che l'aumento di capitale effettuato mediante conferimenti in natura è soggetto al pagamento dell'imposta principale previa deduzione dell'imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione. Il notaio rogante è responsabile in solido con il contribuente per il pagamento di tale imposta e gli obblighi relativi.

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Regime dei minimi: verifiche e controlli dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate sta verificando se il sempre crescente numero di adesioni al regime dei minimi registrato sulle dichiarazioni dei redditi 2010 (anno 2009) sia naturale o nasconda comportamenti elusivi da parte di contribuenti desiderosi di utilizzare un regime fiscale più conveniente.

Ricordiamo che il regime dei minimi è un regime fortemente agevolativo che consente un discreto risparmio di imposte e notevoli semplificazioni amministrative.

I contribuenti minimi inoltre non sono soggetti per definizione agli studi di settore.

Per maggiori approfondimenti è possibile scaricare la guida al regime dei contribuenti minimi.

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Professionisti senza Irap

La Commissione tributaria regionale Lazio, con le sentenze n. 36/04/2011 e n. 36/35/2011 del 20 gennaio, ha affermato che se non ricorrono i presupposti di minima organizzazione il professionista non è tenuto a pagare l'Irap, nonostante abbia presentato la dichiarazione e sia stato compilato il quadro IQ.

Ricordiamo a questo proposito la sentenza del 23/01/2008 n. 1414 della Corte di Cassazione che ha ribadito che è da escludersi l'assoggettamento all'IRAP per i professionisti ed autonomi, che nello svolgere la loro attività si servono di strutture organizzative minime, con beni strumentali ridotti, e senza avvalersi del lavoro di altre persone.

21 mar 2011

Scissione proporzionale: la separazione di attività aziendale ed immobiliare non è elusiva

La recente risoluzione (8 marzo 2011) dell’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non rappresenta i caratteri dell’elusività la scissione proporzionale di una società tra l'attività aziendale tipica e quella immobiliare senza la successiva cessione delle quote delle due società risultanti dall'operazione.

L'operazione prospettata dall'istante consiste in una scissione parziale proporzionale della società, tramite l'attribuzione alla beneficiaria di nuova costituzione del patrimonio immobiliare della scissa, oltre che dei relativi finanziamenti.

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Liquidazione: ruolo del collegio sindacale

Analizzando nuove 'norme di comportamento del collegio sindacale' in tema di liquidazione e trasformazione societarie elaborate dal Cndcec emerge che se gli amministratori non accertano la causa di scioglimento della società, spetta all'organo collegiale, e non al singolo sindaco, presentare l'apposita istanza disciplinata dall'art. 2485, comma 2, del codice civile.

Inoltre in ipotesi di trasformazione regressiva a seguito di riduzione del capitale il collegio sindacale dovrà presentare un'apposita relazione all'assemblea, prima della cessazione dell'incarico.

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Commercialista: professione protetta

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10100 del 2011 ha stabilito che quella del commercialista è una professione protetta. Le attività che la caratterizzano possono essere svolte quindi solo da soggetti abilitati iscritti all'albo. Innovando profondamente la giurisprudenza consolidata la Suprema Corte ha stabilito che l'assistenza fiscale può essere prestata cioè solo da iscritti all'albo dei dottori commercialisti.
Commette il reato di esercizio abusivo della professione chi presta assistenza ad imprese e lavoratori autonomi senza essere iscritti all'albo professionale.

Dichiarazione di Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. «I giudici sembrano limitare l'attività di consulente del lavoro a quanto dispone la legge istitutiva (12/1979) sul fronte delle norme lavoristiche. Non si tiene conto di tutte quelle competenze fiscali che abbiamo acquisito in condivisione con altre categorie. Inoltre, non ha senso tracciare un confine tra assistenza a lavoratori dipendenti e autonomi. Dal 2005 possiamo patrocinare nel contenzioso tributario. Sarebbe paradossale poter assistere in giudizio un'impresa ma non poterle fornire un minimo di consulenza tributaria. Per questo, ci riserviamo ulteriori iniziative».

Dichiarazione di Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti «Prendo atto che i giudici ci riconoscono il valore sociale delle attività tipiche, ben oltre la norma, dato che non abbiamo esclusive. Tuttavia, le professioni già operano in sovrapposizione di competenze. Lo esige il mercato. Abuso semmai è quando una prestazione complessa e con costi sociali pesanti è svolta da chi non ha le competenze. Mentre tutte le categorie dovrebbero avere l'onestà di riflettere sulla reale neccessità di mantenere o rivendicare attività riservate».


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Trattamento fiscale delle operazioni di factoring e di recupero crediti

L’attività di factoring ha natura eminentemente finanziaria, tenuto conto tanto dei soggetti legittimati ad esercitarla quanto della causa del negozio, ossia il finanziamento, con la conseguenza che la stessa rientra tra le operazioni esenti di cui all’articolo 10, comma 1, n. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Nel caso in cui invece il credito non forma oggetto di trasferimento dal creditore originario al prestatore del servizio, il quale si limita ad assumere “l’incarico del recupero di crediti per conto del titolare degli stessi” ed in tal modo “libera i propri clienti da compiti che, senza il suo intervento, questi ultimi, in qualità di creditori, dovrebbero effettuare da soli, compiti consistenti nel richiedere il trasferimento di somme ad essi dovute attraverso il sistema di addebito diretto”, la causa del contratto consiste nell’ottenere da parte del prestatore una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi e l'operazione è da qualificare come recupero crediti e come tale imponibile ai fini Iva.

Link: Risoluzione n. 32 del 11/03/11

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