La Commissione tributaria regionale Lazio, con le sentenze n. 36/04/2011 e n. 36/35/2011 del 20 gennaio, ha affermato che se non ricorrono i presupposti di minima organizzazione il professionista non è tenuto a pagare l'Irap, nonostante abbia presentato la dichiarazione e sia stato compilato il quadro IQ.
Ricordiamo a questo proposito la sentenza del 23/01/2008 n. 1414 della Corte di Cassazione che ha ribadito che è da escludersi l'assoggettamento all'IRAP per i professionisti ed autonomi, che nello svolgere la loro attività si servono di strutture organizzative minime, con beni strumentali ridotti, e senza avvalersi del lavoro di altre persone.
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