20 gen 2012

TARES: tributo comunale sui rifiuti e sui servizi



Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è una razionalizzazione dei prelievi sui rifiuti attualmente in vigore e ingloba, inoltre, una componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

L’esigenza di una revisione della tassazione sui rifiuti - sollecitata anche dal decreto sul federalismo fiscale municipale - deriva dalle problematiche connesse alla frammentazione della disciplina degli attuali prelievi sui rifiuti (Tarsu, Tia 1 e Tia 2) e costituisce il completamento dell’originario disegno del legislatore di pervenire ad un unico prelievo.

I comuni hanno enormi difficoltà nell’applicazione delle norme e, soprattutto, agiscono nell’incertezza sulla natura tributaria o meno degli ultimi due prelievi, con le relative problematiche di applicabilità dell’IVA non risolte neanche dopo l’intervento della Corte Costituzionale.

Il disegno dell’imposta riprende quello proposto nello schema di correttivo al decreto sul federalismo fiscale municipale approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2011 con alcune differenze. Infatti il tributo TARES ha un’unica base imponibile costituita dalla superficie dell’immobile.

A tale base imponibile si applicherà, per la parte relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la tariffa, deliberata da ciascun comune, che sarà commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. Analogamente agli attuali prelievi sui rifiuti, il tributo è dovuto sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche.

Alla tariffa per il servizio rifiuti si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato di superficie (elevabile dal Comune fino a 0,40 euro), destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

La decorrenza del tributo è stata fissata dal 1° gennaio 2013 per permettere ai comuni di predisporre i nuovi regolamenti, il piano finanziario e la determinazione delle tariffe per il servizio di raccolta rifiuti, sulla base dei costi ricavati dall’applicazione del metodo normalizzato.

Al fine di non penalizzare i comuni che hanno già realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico ed hanno quindi inquadrato il prelievo nell’ambito delle entrate patrimoniali, è stata prevista la possibilità di sostituire il tributo con una tariffa avente natura corrispettiva, che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tale scelta evita possibili contestazioni in ordine all’applicazione dell’IVA sul prelievo da parte delle società di gestione dei rifiuti. Tali comuni devono comunque applicare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Scarica la guida al Decreto Monti Salva Italia

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