20 gen 2012

Trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate


Nel nostro ordinamento tributario sono molteplici i casi in cui, per effetto della deducibilità differita di componenti negativi imputati al conto economico, si è tenuti alla iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate (di seguito DTA). In particolare, nell’attuale contesto storico, il tema delle DTA sta assumendo crescente interesse per gli istituti creditizi e finanziari, considerato che:

  1. a causa della crisi finanziaria, si registra un costante aumento delle "sofferenze", cui segue l’aumento delle svalutazioni dei crediti deducibili soltanto in futuro e l’incremento delle già rilevanti DTA imputate in bilancio;
  2. sulla base del nuovo accordo di Basilea (c.d. "Basilea III"), al fine di migliorare la qualità primaria dei patrimoni delle banche, sono stati definiti criteri più rigidi del patrimonio di vigilanza, prevedendo, tra l’altro, la non integrale computabilità, a detti fini, delle attività "non liquidabili", tra cui vengono ricomprese le DTA.

In considerazione di ciò, la norma amplia la possibilità, già contenuta nell’art. 2, commi 56-58, del decreto-legge 29.12.2010, n. 225, convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), di trasformazione di DTA in crediti d’imposta al fine di rendere "liquide" tali attività che divengono così computabili nel patrimonio di vigilanza.

L’ampliamento ha l’obiettivo di assicurare la "certezza" del recupero delle DTA anche in talune situazioni sino a oggi escluse dalla norma. Viene, quindi, ampliata la casistica delle possibilità di conversione in crediti d’imposta delle DTA, al fine di assicurare in ogni momento il pieno realizzo delle stesse.

L’applicazione della norma è estesa ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Inoltre, poiché nei casi di liquidazione con patrimonio netto positivo il meccanismo vigente non consente il recupero di tutte le DTA, viene previsto che in tali situazioni la totalità delle residue DTA si converta in crediti d’imposta, indipendentemente dalla presenza di perdite d’esercizio.

Scarica la guida al Decreto Monti Salva Italia

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