20 gen 2012

IMU: TASSAZIONE PATRIMONIALE DEGLI IMMOBILI

Le disposizioni in materia di IMU sono finalizzate ad anticipare, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 il tributo previsto dal decreto sul federalismo fiscale municipale sostitutivo dell’ICI.

Rispetto all’impianto originario del nuovo tributo la principale modifica consiste nel superamento dell’anomalia della esenzione per le abitazioni principali. La reintroduzione del tributo sulle abitazioni
principali appare in linea con le istanze del federalismo fiscale, poiché attribuisce una più ampia manovrabilità del più importante tributo comunale.

La base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile. L’IMU garantisce complessivamente un maggior gettito grazie anche all’ampliamento della base imponibile, attraverso l’aumento sino ad un massimo del 60% - ai soli fini dell’IMU medesima - dei moltiplicatori previsti per i fabbricati iscritti in catasto.

L’aumento dei moltiplicatori risponde all’esigenza di ridurre il divario tra i valori risultanti dalle rendite attualmente iscritte in catasto e i reali valori di mercato degli immobili.

Interventi specifici volti all’adeguamento delle rendite stesse sono possibili in base alle segnalazioni dei comuni. Infatti i comuni possono, in base alle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 335 e 336 della legge n. 311 del 2004, chiedere all’Agenzia del territorio di avviare tale processo di aggiornamento.

E’ prevista un’aliquota di base pari allo 0,76 per cento che i comuni possono variare in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali.

L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali.

Con riferimento alla prima casa il gettito stimato dell’IMU sperimentale è sostanzialmente in linea con quello della vecchia ICI. Per le prime abitazioni, infatti, l’incremento del moltiplicatore catastale è contemperato da un lato dall’incremento della detrazione fissa che era fissata in 103,29 euro e ora passa a 200 euro, e dall’altro, dall’aliquota che era pari, in media, al 5 per mille e ora è fissata al 4 per mille.

In sede di conversione è stato inoltre previsto che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di base pari ad € 200 sia maggiorata di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni. In tal modo, l’importo massimo della maggiorazione risulta pari ad € 400 che, unitamente alla detrazione di base, dà luogo ad una riduzione complessiva del tributo pari ad € 600. Ciò significa che nel caso di famiglie numerose e in presenza di rendite non molto alte l’imposta può abbattersi sino ad azzerarsi: su un totale di circa 19 milioni di "prime case", con la modifica introdotta dalla manovra, il totale degli immobili che non pagheranno la nuova IMU arriva a circa 5,5 milioni.

L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell’aliquota fino allo 0,1 per cento. I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili afferenti alle imprese (tale facoltà è consentita per tenere conto della circostanza che tali immobili continueranno ad essere tassati anche ai fini delle imposte dirette); ovvero nel caso di immobili locati.

Rispetto al decreto legge iniziale, le misure introdotte dal Parlamento determinano un incremento del 60% della base imponibile IMU per gli immobili appartenenti agli intermediari finanziari, mentre aumenta del 30% il prelievo sugli immobili adibiti ad usi produttivi.

È stata infine approvata una correzione del carico fiscale che grava sui terreni agricoli prevedendo la riduzione da 120 a 110 del coefficiente da applicare per la determinazione della base imponibile dei terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Tale riduzione è compensata dall’aumento da 120 a 130 dello stesso coefficiente da applicarsi ai terreni agricoli posseduti dai
rentier.

E’ prevista una riserva a favore dello Stato di una quota dell’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando , l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale.
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