24 gen 2012

imposta di bollo su titoli, strumenti , prodotti finanziari e su valori scudati


L’art. 19 approvato dal Parlamento prevede un "pacchetto" di nuove misure che riguardano le attività finanziarie detenute in Italia e all’estero, nonché gli immobili posseduti all’estero.
Da qui in avanti, l’allocazione all’estero degli investimenti non garantirà più una minore tassazione rispetto a chi, invece, li mantiene nel territorio dello Stato. 
In particolare, per quanto riguarda le attività finanziarie sono previste tre diverse disposizioni: 
- la prima revisiona la disciplina dell’imposta di bollo già introdotta dal d.l. 98/2011; 
- la seconda prevede l’applicazione di una imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche. 
- la terza introduce una imposta di bollo speciale da applicarsi alle attività finanziarie che hanno fruito del cosiddetto "scudo fiscale"; 
Imposta di bollo 
L’imposta di bollo per le comunicazioni relative a strumenti e prodotti finanziari è pari all’1 per mille annuo per il 2012 e all’1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013. 
Si chiarisce che tra i prodotti e strumenti finanziari che pagheranno la nuova imposta di bollo proporzionale sono compresi anche i buoni fruttiferi postali per i quali, tuttavia, è stabilita una soglia di esenzione, qualora complessivamente non superino il valore di 5.000 euro.
  
Cambiano le regole che disciplinano il bollo sugli estratti conto bancari e postali, sui rendiconti dei libretti di risparmio. 
Tali estratti e rendiconti sono soggetti ad una imposta fissa pari a: 
  • 34,20 euro  se il cliente è persona fisica, con una esenzione, qualora il valore medio di giacenza annuo non sia superiore a euro 5.000. L’esenzione, quindi, spetta anche ai contribuenti con i conti "in rosso";
  • 100 euro se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. 
Attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche
Ragioni di equità e coerenza del sistema sono alla base della introduzione anche di una imposta ordinaria sulle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche che "sfuggirebbero" all’imposta di bollo introdotta dallo stesso art.19 del d.l. n. 201/2011. L’imposta colpisce il valore di mercato delle attività e si applica con le stesse aliquote previste per l’imposta di bollo sulle attività detenute in Italia. Viene previsto un credito d’imposta per le eventuali imposte patrimoniali dovute nel Paese in cui le attività sono detenute.

Attività finanziarie "scudate" – Imposta di bollo speciale
E’ introdotta una imposta di bollo speciale a regime per le attività finanziarie "scudate". Il pagamento dell’imposta consente di continuare a mantenere la secretazione nei confronti dell’amministrazione finanziaria. L’imposta è fissata al 10 per mille per l’anno 2012, al 13,5 per mille per l’anno 2013 e al 4 per mille a decorrere dall’anno 2014 e non è dovuta dai contribuenti che scelgono di rinunciare all’anonimato.

Attività finanziarie "scudate" – Una tantum E’ istituita, per il solo 2012, una imposta straordinaria del 10 per mille sulle attività finanziarie "scudate" che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state prelevate o, comunque, dismesse.

Scarica la guida al Decreto Monti Salva Italia

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