6 nov 2008

OIC 24 - spese incrementative

Il principio Oic n. 24 per poter iscrivere tra le immobilizzazioni materiali le spese incrementative su beni di terzi richiede la presenza di due requisiti:
  • separabilità dal bene originario
  • autonoma funzionalità

In assenza di tali requisiti i costi sostenuti vanno classificati tra le immobilizzazioni immateriali.

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Equitalia: nuovo sito per le cartelle di pagamento

Il nuovo sito, modificato nella grafica, nella struttura e nei contenuti, spiega con un linguaggio chiaro e semplice tutte le informazioni sulla cartella di pagamento: come e dove pagare, come presentare un ricorso e in che modo calcolare il proprio piano di rateazioni.

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Minusvalenze da partecipazione da comunicare all'Agenzia

La Risoluzione n. 420/E del 5 novembre 2008 chiarisce che i contribuenti, che a seguito di cessioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie realizzano minusvalenze di ammontare complessivo superiore ai cinque milioni di euro devono inviare comunicazione all'agenzia delle Entrate. Vanno comunicate anche le minusvalenze derivanti da fallimento e/o liquidazione volontaria della società partecipata.

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4 nov 2008

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Cessione d'azienda: IVA o Imposta di Registro?

la sentenza n. 24913/08 della Corte di Cassazione ha chiarito che c'è cessione d'azienda (e quindi operazione imponibile per l'imposta di registro) quando il cedente e il cessionario definiscono il trasferimento di un complesso di beni potenzialmente utile alla produzione di beni e servizi.

Non è necessario l'uso effettivo dei beni ma la sua potenzialità ai fini della determinazione dell'operazione.

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Cessione ramo d'azienda: adempimenti IVA

l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 417/E del 31 ottobre 2008 ha chiarito che la cessione di un ramo d'azienda operante in Italia, con estinzione del cedente, avvenuta tra due soggetti esteri identificati mediante rappresentante fiscale, fa insorgere in capo al cessionario l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti Iva successivi alla data di cessione e comporta quindi il trasferimento integrale della posizione Iva nazionale, compresi i crediti d'imposta, la facoltà di chiedere il rimborso e lo status di esportatore abituale.
l'Agenzia ha chiarito gli obblighi procedurali in materia d'Iva conseguenti all'acquisizione di un ramo di azienda.

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3 nov 2008

La perizia di stima nel Concordato preventivo

Il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e la transazione fiscale sono argomenti di grande attualità.
La riforma della legge fallimentare ha introdotto nuovi strumenti negoziali per la rimozione dell'insolvenza quali i nuovi accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, L.F., e ha ridisegnato la disciplina del concordato preventivo introducendo peraltro il nuovo concetto di piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F.
Il legislatore ha voluto ispirarsi al principio della salvaguardia dei valori aziendali e al salvataggio dell’impresa in crisi.
Prima di tentare un risanamento è necessario valutare che l’impresa, che non è in grado di soddisfare regolarmente i propri creditori, abbia concrete possibilità di eliminare le cause della difficoltà per la natura specifica della crisi e la disponibilità di risorse finanziarie adeguate al suo superamento. La filosofia del nuovo concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti è volta a soddisfare l’esigenza di una normativa che favorisca il risanamento aziendale e deflattiva del fallimento, caratterizzata dalla massima varietà delle forme e della tutela delle iniziative non fraudolente.
Esempi pratici ed analisi della migliore giurisprudenza potete trovarli su:

29 ott 2008

Opzione Irap: chiarimenti

La circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008 dell'Agenzia delle Entrate avente a oggetto 'Le nuove modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive per le società di persone e gli imprenditori individuali - articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446', ha precisato che le ditte individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, che inizieranno l'attività dopo la scadenza per l'invio dell'opzione, avranno più tempo per scegliere di calcolare la base imponibile Irap del 2008 in base alle regole previste per le società di capitali.

OPZIONE IRAP per definire la base imponibile.

Occasione di dialogo e pianificazione fiscale
L'Agenzia delle Entrate ha fornito con propria circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008 i primi chiarimenti in merito alle nuove modalità di determinazione dell'IRAP per le imprese individuali e società di persone.
L'ultima riforma dell'IRAP definisce diversi criteri per individuare l'imponibile irap tra società di capitali da un lato e società di persone e imprese individuali dall'altro.
Per le prime la definisione della base imponibile è strettamente legata alle risultanze del bilancio depositato, per le altre resta determinabile sulla base delle tradizionali norme fiscali.

L’attuale Legge Finanziaria consente agli imprenditori Irpef in regime di contabilità ordinaria di optare per la determinazione della base imponibile con le regole fissate per le società di capitali.

Infatti imprese individuali e società di persone che operano in regime di contabilità ordinaria hanno tempo fino a venerdì 31 ottobre per esercitare l'opzione per la determinazione della base imponibile Irap secondo le stesse regole dei soggetti Ires.

L'Amministrazione ha precisato, con la circolare n. 60/E, come in ogni caso non rilevino, ai fini della determinazione della base imponibile Irap degli imprenditori individuali e delle società di persone, plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali e ai beni patrimonio.

La comunicazione dell'opzione è irrevocabile per un triennio.

Si presenta quindi una nuova occasione di dialogo tra l’imprenditore e il commercialista per effettuare una attenta pianificazione fiscale analizzando i diversi effetti della scelta. Unico rimpianto come sempre la diffusione delle circolari nei giorni appena precedenti la scadenza.

Commercialista: Cessione quote di Srl

Finalmente pienamente operativa la procedura che consente la cessione di quote di srl dal proprio commercialista senza bisogno dell'intervento del notaio.
La circolare 6/IR del 22 ottobre 2008 dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha fornito chiarimenti riguardo al 'trasferimento delle partecipazioni di Srl per atto tra vivi alla luce della legge 133/2008'.
Analizzata l'applicabilità delle innovazioni portate dalla legge 133 agli atti di usufrutto e di pegno sulle partecipazioni di Srl.
La circolare approfondisce inoltre gli obblighi deontologici sui controlli eseguiti dagli intermediari.
Grazie alle ultime circolari esplicative del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, di Unioncamere e dell'Agenzia delle Entrate, sono stati eliminati i principali dubbi sulla procedura.
Il nostro Studio ha da tempo provveduto ad analizzare la normativa e gli adempimenti pratici della cessione di partecipazioni di SRL come riportato in precedenti post da cui è possibile scaricare la documentazione relativa.
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