17 gen 2007

Finanziaria 2007: Premio alle fusioni ed ai conferimenti

Il comma 242 della Finanziaria ha introdotto un incentivo alle aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusione ed altre operazioni di finanza straordinaria. Le operazioni per essere godere dell’ agevolazione dovranno essere effettuate negli anni 2007 e 2008.

Per informazioni: http://www.studiopanato.it/

Agevolazioni: check up finanziario e l'analisi di rating

A chi é rivolta l'iniziativa?
Alle piccole e medie imprese aventi sede legale nella provincia di Milano.

Finalità
Promuovere la realizzazione di percorsi di analisi orentati a migliorare la propria performance economico-finanzaria e all' ottenimento del rating.

Stanziamento
200.000,00 euro

Investimenti ammissibili

Intervento 1
- spese sostenute per il check up economico-finanziario;
Intervento 2 - spese per la realizzazione dell'analisi economico-finanziaria e dell' indagine conoscitiva svolta presso la sede aziendale ai fini della valutazione "qualitativa", che nel loro insieme concorrono a definire il risultato di rating.

Caratteristiche del contributo
Il contributo per ciascuna impresa è pari al 50% delle spese ammissibili al netto di IVA, e comunque sino ad un massimo di:

Euro 2.500,00 per l' intervento 1 - Check up economico-finanziaro;
Euro 1.500,00 per l' intervento 2 - Analisi per l'ottenimento del rating;
Euro 4.000,00 nel caso in cui l'impresa realizzi entrambi gli interventi.

Importante: le fatture devono essere datate dal 20 luglio 2006 al 28 febbraio 2007.

E' possibile presentare domanda per l'intervento 1, l'intervento 2 o entrambi gli interventi.

Termine di presentazione della domanda
Dal 20 luglio 2006 al 28 febbraio 2007.

Quando sarà erogato il contributo
Entro 3 mesi dalla scadenza del bando

Per maggiori informazioni: www.studiopanato.it

10 gen 2007

holding del 1929 - lussemburgo

Il lussemburgo inibisce la costituzione di nuove holding del '29 (regime fiscale agevolato) prevede la chiusura delle preesistenti entro il 2010.

Finanziaria 2007: Studi di settore

La Finanziaria 2007 prevede che l'accertamento basato sugli studi di settore può essere effettuato per il semplice fatto che il contribuente dichiari ricavi inferiori a quelli di Gerico. Il comma 23 dell'articolo i della legge 296/2006 stabilisce che l'accertamento basato sugli studi può essere effettuato «qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi».

Per informazioni: www.studiopanato.it

9 gen 2007

250.000 euro per far nascere nuove cooperative!

Contributi a fondo perduto per spese di primo impianto (per un massimo di 5.000 euro) e finanziamenti a tasso agevolato per investimenti e fabbisogni di natura finanziaria (per importi compresi fra 20.000 e 500.000 euro).

Sono queste le agevolazioni approvate dalla Giunta regionale per promuovere la costituzione di nuove imprese cooperative: un intervento che completa le iniziative previste dal Fondo di Sostegno al Credito Cooperativo per promuovere e sostenere gli investimenti del settore cooperativo, in base alla legge regionale n. 21 del 2003.

LE SPESE AMMISSIBILI

Per quanto riguarda il contributo a fondo perduto sono ammissibili le spese che riguardano esborsi "di primo impianto" vale a dire notarili, di registrazione, o per l'acquisto di attrezzature informatiche necessarie per l'avvio dell'attività.

Passando al tasso agevolato, invece, le spese ammissibili sono destinate a programmi di sviluppo aziendale, tecnologico, commerciale, ambientale, per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le spese riguardano:

- acquisto di attrezzature, macchinari, arredi e beni strumentali;

- adeguamenti tecnici ed impiantistici dell'immobile sede dell'attività;

- acquisto e ristrutturazione dell'immobile sede dell'attività;

- brevetti, software, consulenze per progetti di ricerca di nuovi prodotti/processi e/o di mercato;

- consulenze per sistemi di controllo e qualità;

- spese per la formazione del personale nel limite massimo del 20% del programma di investimento ammissibile;

- formazione di scorte nel limite massimo del 10% del programma;

- acquisto di automezzi strumentali (escluso quelli per il trasporto merci);

- acquisizione di servizi reali per il consolidamento finanziario, il potenziamento e lo sviluppo economico e produttivo.

8 gen 2007

Gasolio per autotrazione: benefici fiscali

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2006, gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci ed alcune categorie degli esercenti il trasporto di persone hanno diritto al rimborso dell'incremento dell'aliquota d'accisa disposto dall'art. 1, comma 9, D.L. n. 16/2005 - pari a 9,78609 euro - nonché dell'ulteriore incremento di aliquota disposto dal D.L. n. 262/2006, pari a 3,00 euro per mille litri di prodotto.
(Nota Agenzia delle Dogane 27/12/2006, n. prot. 4595/V)

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Società per investimento immobiliare quotate

Un nuovo strumento di investimento nel settore affitti viene introdotto dalla finanziaria 2007.

Le società quotate che svolgono prevalentemente attività di locazione immobiliare possono optare per il regime siiq a partire da periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 giugno 2007.

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Appalti: responsabilità solidale

L'art. 35, comma 28 del ddl 223/06 afferma che l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in materia di effettuazione e versamento delle ritenute per i lavoratori dipendenti.

Si attende un regolamento del Ministero dell'Economia che renda pienamente operativa la norma.

3 gen 2007

IMPORTANTI NOVITA' FISCALI per il SETTORE EDILE

L'art. 1, comma 44, della Legge Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo dell'inversione contabile, cosiddetto reverse-charge, si applichi dal 1 gennaio 2007 anche a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile.
In particolare, la lettera a) del citato articolo, al sesto comma dispone che il reverse-charge si applichi "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

La circolare 37/E del 29 dicembre ha infatti chiarito che il sistema del reverse-charge si applica alle operazioni di subappalto poste in essere dai contribuenti che operano nell'edilizia e usano un codice di attività indicato nella sezione F della tabella Atecofìn (codici da 45.11.0 a 45.50.0).

Se l'operazione viene effettuata da un contribuente la cui attività rientra trà quelle di cui alla sezione F va applicata l'inversione contabile e l'eventuale imposta assolta dall'appaltatore principale o dal subappaltatore potrebbe essere considerata indeducibile.

I soggetti destinatari della modalità di assolvimento dell'imposta devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile.
Il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.
I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera.
In generale, il reverse-charge trova applicazione anche per i servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d'opera e cioè in base a contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio.
Sono escluse dal sistema del reverse-charge le prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti e le forniture di beni con posa in opera.

Per l'applicazione dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile, le operazioni indicate al comma 6 dell'articolo 17 del Dpr 633/72 sono considerate, per il prestatore, operazioni imponibili a tutti gli effetti, anche se ad aliquota zero.

Il prestatore:

  • deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, indicando quale titolo di inapplicabilità l'articolo 17, comma 6;
  • « può detrarre l'imposta assolta a "monte" sugliacquisti e sulle importazioni inerenti all'attività;
  • può esercitare il diritto al rimborso dell'Iva secondo le modalità di cui all'artìcolo 38-bis del Dpr 633/72, realizzandosi i presupposti di cui all'articolo 30, comma3 , lettera a), cosi come modificato dall'articolo 35, comma 6-bÌs, del DI 223/06.

L’Appaltatore o subappaltatore deve:

  • integrare la fattura emessa dal prestatore senza addebito d'imposta, indicando sul documento l'aliquota ordinaria e la relativa imposta;
  • annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal icevimento con riferimento al relativo mese. e nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione perio-dica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione.

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb043a4e72a8a8a/circ37.pdf

Si attendono ulteriori chiarimenti in merito

http://www.studiopanato.it/

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