L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 14 aprile, ribadisce la centralità del contraddittorio con il contribuente, recependo così l’orientamento espresso con quattro sentenze del 2009 dalle sezioni unite della Cassazione (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638).
L’orientamento dell’Agenzia è comunque conforme a quanto già espresso in precedenti documenti di prassi (circolare n. 5/2008).
“i segnali emergenti dallo studio di settore (o dai parametri) devono essere "corretti", in contraddittorio con il contribuente, in modo da "fotografare" la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell’ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa "incoerenza" con la "normale redditività" delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato”.
L'inerzia del contribuente ad un invito dell'ufficio al contraddittorio avvalora e rafforza le presunzioni dello studio di settore legittimando l'emissione dell'accertamento. Per gli accertamenti effettuati in assenza di contraddittorio preventivo l'ufficio dovrà abbandonare la lite.
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20 apr 2010
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