L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 14 aprile ha chiarito che per gli accertamenti in materia di Iva e di reddito d’impresa effettuati sulle vendite di beni immobili, gli uffici dovranno valutare l’abbandono delle liti tributarie, se l’unico elemento di prova è lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale.
L’intervento dell’Amministrazione fa chiarezza sugli “effetti temporali” della modifica normativa, operata dalla legge comunitaria 2008. L’abrogazione della presunzione legale legata al valore normale ha effetti anche per il periodo ante Dl 223/06
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