La Risoluzione n. 333/E del 1° agosto 2008 chiarisce che il valore rideterminato mediante perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva del 4% dei terreni edificabili e con destinazione agricola non concorre alla formazione del reddito d’impresa, ma soltanto dei redditi diversi derivanti dalle eventuali plusvalenze e minusvalenze generate dalla loro cessione.
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