La Risoluzione n. 345/E del 5 agosto 2008 affronta la delicata questione di una società anonima di diritto lussemburghese che trasferisce in regime di continuità la propria sede legale dal Lussemburgo in Italia.
Secondo la risoluzione la società in esame non potrà utilizzare fiscalmente perdite realizzate nel Granducato nel nostro paese e tantomeno potrà godere del riporto illimitato di quelle maturate in Italia nei primi tre esercizi.
Nessun commento:
Posta un commento