26 mar 2013

Proroga comunicazione dei beni ai soci rinvio al 15 ottobre

Proroga ufficiale per la comunicazione dei beni ai soci. 


Modalità e termini di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Modifiche al provvedimento del 16 novembre 2011.


L'adempimento passa dal 2 aprile (essendo il 31 marzo, data della scadenza, domenica) al prossimo 15 ottobre. 

Lo ha deciso il direttore dell'agenzia delle Entrate che, con provvedimento del 25 marzo, motiva la proroga con «l'esigenza di valutazione, da parte dell'Agenzia, delle proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione. Il rinvio del termine è, pertanto, funzionale alla definizione del confronto in atto con le associazioni di categoria».

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25 mar 2013

Proroga comunicazione dei beni in godimento ai soci (cercasi)


Riceviamo a pubblichiamo.

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delusa dal deprecabile silenzio che è seguito al proprio ragionato appello rivolto all'Agenzia delle Entrate di comunicare ai contribuenti le ragioni che stanno sovrintendendo al singhiozzante rimborso delle istanze Irap presentate a novembre 2009, si ritrova, a distanza di poco, a dover necessariamente stigmatizzare con amarezza il comportamento di increscioso ritardo con cui la stessa Agenzia dovrebbe procedere a rinviare l'adempimento della comunicazione dei beni in godimento ai soci in scadenza alla fine del corrente mese.

Si precisa che tale proroga, peraltro già richiesta a gran voce da alcuni Ordini ed associazioni di categoria, si impone, non perché i professionisti non siano inclini a rispettare la scadenza, già prorogata più volte, ma perché, gli stessi, non sono in grado di provvedere alla corretta esecuzione di tale nuovo adempimento a causa della mancanza di circolari chiare su temi controversi (finanziamenti dei soci) e dei software, non ancora pronti allo scopo.

Di fronte alla giustificata esigenza di fissare scadenze improrogabili, atte a restituire credibilità' all'intero sistema Paese, l'UNGDCEC ben consapevole della moltitudine di adempimenti a cui sono chiamati i commercialisti con spirito di solidarietà e sussidiarietà, richiede, quale minimo sindacale, che faccia da contraltare la messa in campo, per tempo, di tutti gli strumenti necessari per adempiere a tali incombenze con la giusta coscienza e professionalità che la natura tributaria richiede.

La mancata ufficialità della proroga a tutt'oggi è, purtroppo, da intendersi quale ennesima espressione di scarsa sensibilità e attenzione dell'amministrazione finanziaria verso il contribuente e il professionista che lo assiste.

La Giunta UNGDCEC
Roma, 25 marzo 2013


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REVISIONE LEGALE DEI CONTI Guida all’utilizzo delle tecniche di campionamento nell’ambito delle procedure di revisione sul bilancio d’esercizio


I collegi sindacali e i revisori legali dei conti, dal 7 aprile 2010, devono conformare il loro operato alle nuove regole introdotte dal D.Lgs. n. 39/2010 e, in particolare, osservare i principi di revisione. 

Poiché l’obiettivo principale della revisione è l’acquisizione di sufficienti e appropriati elementi probativi che il bilancio sia redatto, nei suoi aspetti significativi, in conformità al quadro normativo, assume notevole importanza utilizzare correttamente tecniche di campionamento che devono tener conto del rischio caratterizzante la voce di bilancio e le singole asserzioni. 

Nel presente contributo di Cesi - MySolution viene tracciata una guida operativa all’utilizzo, nelle diverse circostanze e per le diverse poste di bilancio, delle tecniche di campionamento.


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Moratoria mutui alle PMI: proroga al 30 giugno


Prorogato di ulteriori tre mesi il termine di validità delle iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà. Le aziende, per i finanziamenti che non avessero già usufruito di precedenti moratorie, possono richiedere la sospensione per un anno, avendo tempo fino a fine giugno per presentare le domande. Intanto, banche e imprese sono al lavoro per  definire un nuovo accordo compatibile con l’evoluzione della congiuntura economica e delle condizioni operative delle banche.

Viene prorogato di altri tre mesi, ossia fino al 30 giugno 2013, il termine di validità delle “Nuove misure per il credito alle Pmi”, il pacchetto di iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà messo a punto dal settore bancario con il Ministero dell' economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e tutte le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale. Lo ha comunicato il 20 marzo a Milano il Comitato esecutivo dell’ABI.
Il pacchetto di misure prevede la possibilità per le banche di sospendere mutui e leasing; di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione; nonché di concedere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri delle imprese piccole e medie. Le misure sono state prorogate alla luce della situazione economica ancora complessa per il Paese e in vista del varo di nuove iniziative di sostegno alle piccole e medie imprese. Con questo obiettivo, l’ABI ha avviato il confronto con i rappresentanti delle imprese per individuare insieme le linee guida sulla cui base realizzare, entro il nuovo termine di fine giugno, un nuovo accordo.
In particolare, dal confronto avuto finora è emersa una visione comune su una serie di temi rilevanti per lo sviluppo del Paese, che potranno essere inseriti nel nuovo accordo. Tra questi, l’attenuazione degli impatti di Basilea 3 sulle Pmi, il potenziamento dell’operatività del Fondo di garanzia per le Pmi e lo sviluppo delle reti d’impresa.



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20 mar 2013

RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO - Guida gratuita



L’art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 16/2012 (convertito nella L. n. 44/2012 e che è intervenuto,
sostituendolo, sul comma 28, dell’art. 35 del D.L. n. 223/2006) aveva stabilito che nel contratto di appalto scattava la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, per il versamento delle ritenute Irpef sul lavoro dipendente nonché per il versamento dell’IVA. Il nuovo art. 13-ter del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012 è intervenuto nuovamente, sostituendolo, sul contenuto dell’art. 35, comma 28 del D.L. citato (inserendo anche i nuovi commi 28-bis e 28-ter), abrogando quanto precedentemente stabilito dal D.L. n. 16/ 2012.


L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E/2013 è ritornata sull’argomento della responsabilità solidale nei contratti di appalto precisando, tra le altre cose, che rimangono esclusi dalla norma i contratti di appalto di forniture. Ad oggi, nonostante tale documento di prassi ministeriale, rimangono ancora dubbi interpretativi in capo agli operatori.


Scarica gratuitamente la circolare monografica 

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19 mar 2013

Responsabilità solidale d'imposta dell'appaltatore - denuncia AIDC

L'ultima Denuncia redatta dalla 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI (AIDC) 
L’incompatibilità della norma nazionale introdotta nell’art. 35, comma 28 ss., del D.L. 223/2006 si manifesta sotto un duplice profilo, riassumibile per eccesso e per difetto per rispetto al disposto normativo comunitario, siccome interpretato dalla Corte di giustizia.

Evidente la sproporzione tra causa (la lotta alla frode) e l’effetto (l’aggravamento ingiustificato dell’onere a carico dell’appaltatore), oltre tutto considerando la soluzione alternativa che il legislatore avrebbe potuto adottare, imponendo, nei casi di mancata attestazione della compliance, il versamento dell’imposta da parte dell’appaltatore, ampliando, così, i casi già normativamente previsti di reverse charge.


Scarica gratuitamente 
SCHEDA DI ANALISI, DI APPROFONDIMENTO E DI DENUNCIA DELL’ILLEGITTIMITA’ COMUNITARIA DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO E DI SOLIDARIETA’ AI FINI IVA POSTI
NORMATIVAMENTE A CARICO DELL’APPALTATORE (art. 35, comma 28 e ss., D.L. 4.7.2006 n. 223)



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18 mar 2013

Gli effetti dell’Imu sull’Irpef e sulle dichiarazioni


Con la Circolare n. 5/E dell'11 marzo 2013 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in
merito agli effetti sull’Irpef e sulle relative addizionali derivanti dall’applicazione dell’Imu.


L’Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (soggetti al tributo comunale).

Scarica gratuitamente l'approfondimento di Cesi



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Responsabilità commercialista: limiti

La Commissione tributaria Regionale di Bologna, sezione 9, con le sentenze n. 4, 5, 6 e 7 del 23.01.2013, ha fissato un importante principio a favore dei professionisti nell’ambito della consulenza fornita alle imprese.

In presenza di violazioni commesse da società di capitali e, in genere, da enti aventi personalità giuridica, infatti, la persona fisica non può subire le sanzioni amministrative tributarie irrogate, soprattutto se non è provato che abbia tratto benefici economici.


Per l'amministrazione finanziaria la norma del 2003 non si estendeva alle persone fisiche esterne (per esempio i professionisti) agli enti con personalità giuridica (in genere società di capitali) ma solo a quelle interne (ad esempio manager e dipendenti), anche perché l'istituto del concorso non è stato abrogato. 

Secondo la Commissione tributaria regionale, l'istituto del concorso, previsto dal decreto 472/97 trova un limite preciso in quanto disposto dall'articolo 7, in base al quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 

Risulterebbero in base a questa interpretazione quindi escluse tutte le persone fisiche (compresi i professionisti), ove questi non abbiano tratto specifici benefici dalla violazione commessa dalla società.

Per approfondimenti articolo del sole24ore 


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7 gen 2013

Accertamento con adesione: guida on line


Poche parole e tanta concretezza nel mini vademecum on line dedicato al più popolare degli strumenti deflativi del contenzioso. 

Immediata la percezione dei vantaggi reciproci
Il procedimento dell’accertamento con adesione, lo strumento che consente al contribuente colto in errore di instaurare un dialogo con il Fisco per concordare l’importo delle maggiori imposte da pagare, evitando inutili contenziosi, è un’opportunità da valutare attentamente per i benefici che può portare a entrambe le parti in gioco. 

Per l’Amministrazione finanziaria, infatti, si tratta di ottenere un incasso certo, mentre per il contribuente è previsto il vantaggio di uno sconto molto forte sulle sanzioni e sulle eventuali conseguenze penali.

Tenendo conto delle chance offerte dal più noto tra gli strumenti deflativi del contenzioso, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una semplice brochure virtuale: in una sola pagina tutti gli step della procedura e quanto di buono ricava chi la sceglie. 


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Istanza rimborso irap

Dopo l’approvazione del modello , arriva anche il software “RimborsoIrapSpesePersonale”, utilizzabile per la compilazione e la trasmissione dell’istanza di rimborso dell’Ires e dell’Irpef versate in più a causa della mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilata.

La norma (articolo 2, comma 1-quater, del Dl 201/2011) prevede il recupero del tributo anche per gli anni precedenti, se ancora in tempo con la relativa richiesta di rimborso.

L’istanza deve essere inviata esclusivamente attraverso il canale informatico, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici Entratel o Fisconline oppure tramite gli intermediari incaricati.

La trasmissione può avvenire anche utilizzando l’applicazione messa ora a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e, cioè, il software “RimborsoIrapSpesePersonale”.

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