28 set 2011

Partita IVA inattiva: modalità operative per la chiusura

L’articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111 ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 (pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo del d.lgs. n. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.

I titolari di partite Iva inattive hanno quindi la possibilità di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 entro il 4 ottobre 2011 (termine dei novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011).

La modalità agevolata è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività.

La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Questa ed altre novità sono contenute nella risoluzione 93/E che chiarisce, inoltre, le modalità con la delega di versamento modello F24-Elementi identificativi.      
             
Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!
    

26 set 2011

Scadenza Unico 2011 entro il 30 settembre

Entro la fine del mese di settembre si esauriscono non solo i tempi regolamentari per l’invio del modello unico di quest’anno, ma anche per correggere eventuali errori presenti nelle dichiarazioni precedenti

È venerdì 30 settembre, infatti, il termine canonico per archiviare regolarmente il più importante adempimento fiscal-telematico dell’anno.

Avviamento, no al calcolo standard

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 143/4/11, ha stabilito che nelle cessioni d'azienda il Fisco non può determinare l'avviamento in maniera standardizzata, applicando moltiplicatori e parametri predefiniti.

L’avviamento è un bene immateriale che caratterizza l’azienda, la sua capacità di continuare a produrre utili. L’avviamento è quindi una caratteristica dell’azienda e non della società che risulta proprietaria dell’azienda.
La dottrina ha profuso amplissime dissertazioni sulla valutazione dell'avviamento senza che si sia pervenuti ad un univoco e condiviso metodo di calcolo trattandosi di una grandezza influenzata da caratteristiche qualitative di soggettiva interpretazione.

L'Agenzia delle Entrate deve tenere conto, invece, di tutte le componenti che caratterizzano l'azienda, compresi gli elementi soggettivi quali la capacità organizzativa e le doti manageriali dell'imprenditore cedente.

Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

25 set 2011

Spesometro: proroga comunicaizone iva

Slitta il termine di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di importo non inferiore a euro tremila.

Al fine di semplificare al massimo gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e di migliorare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, la qualità delle informazioni trasmesse, le specifiche tecniche, come indicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, sono state modificate.

Per consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico, viene altresì modificato il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica di cui all’art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita al periodo d’imposta 2010.

Tale modifica ha quindi determinato una proroga di detto termine dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011. Pertanto, i soggetti titolari di partiva Iva devono presentare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di iimporto non inferiore a euro venticinquemila entro il 31 dicembre 2011.

Il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA riferita al periodo d’imposta 2010, viene prorogato dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011.

 Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

Redditometro, un debutto letto.

Partenza al rallentatore per il redditometro che cosi tanto spaventa i contribuenti e cosi tante difficoltà vede al suo debutto.

Per il biennio 2009-2010 l'utilizzo delle informazioni che arriveranno al fisco con le comunicazione telematiche sarà solo parziale poiché per il 2009 l’obbligo non sussiste, mentre per l'anno 2010 la comunicazione riguarderà solo le operazioni di importo superiore a 25mila euro. 

Dal periodo d'imposta 2011 invece le comunicazioni di spesa superiori ai 3mila euro entreranno sotto la lente del fisco.

Ad oggi non è ancora stato possibile testare la portata applicativa del nuovo software di calcolo non essendo ancora disponibile. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, proprio ieri ha detto che sarà pronto tra un mese. Se così fosse entro la fine di ottobre i contribuenti potrebbero effettuare i primi test.

La stessa comunicazione iva (spesometro) è stata infatti prorogata al 31.12.2011.


Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

23 set 2011

Partita Iva inattiva chiusa con 129 euro

Con la risoluzione n. 93/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di cancellazione delle partite Iva inattive. 
Pagando 129 euro, entro il 4 ottobre 2011, è possibile chiudere spontaneamente le partite Iva inattive. L'ufficio potrà comunque procedere alla cancellazione autonomamente per le posizioni non utilizzate da oltre tre anni. 

Ci si mette cosi al riparo da una sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro. 


Con il pagamento della sanzione ridotta si sanano anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni annuali Iva, delle dichiarazioni dei redditi di impresa e di lavoro autonomo in relazione ai periodi successivi all'anno di effettiva cessazione dell'attività risultante dal modello di pagamento.

Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

La sospensiva nell’accertamento tributario immediatamente esecutivo.

Dal 1°ottobre l'accertamento tributario diventa esecutivo.

Per impedire l'avvio di misure cautelari o di azioni esecutive da parte dell'agente della riscossione il nuovo regime prevede che il pagamento delle imposte provvisorie dovrà avvenire entro la data di presentazione del ricorso. 

Fondamentale a questo punto la presentazione dell’istanza di sospensiva contestuale al ricorso per sollecitare al giudice tributario la sospensione dell'esecuzione

Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

Società di comodo: società in perdita penalizzate dal fisco

La disciplina sulle società non operative, contenuta nell’articolo 30 della legge 724/1994 è stata oggetto di importanti modifiche operate dall’articolo 2 del Dl 138/2011 (manovra di ferragosto).

La legge n. 148/2011 considera 'non operative' le società che pur realizzando ricavi superiori ai minimi di legge, dichiarano perdite fiscali per tre esercizi continuativi.

La norma trova applicazione a partire dal 2012

In linea generale, le principali novità riguardano:
  • l’incremento di tassazione di 10,5 punti percentuali (dal 27,5% al 38%) per le società considerate non operative
  • l’assoggettamento alla disciplina delle società non operative anche qualora la società sia in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi ovvero, nell’arco del triennio, dichiari per due periodi d’imposta una perdita e per il terzo un reddito inferiore a quello minimo.
Sono escluse dalla prima applicazione le società costituite nel 2010 o nel 2011 per le quali, al 1°gennaio 2012, non sarà ancora maturato un triennio intero.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il 2012, tuttavia, si deve assumere quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Necessario verificare se è possibile usufruire di una delle cause di disapplicazione (es. se i lavoratori subordinati non sono inferiori a 10 la società esce dalla stretta).

Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

Tariffa Professionale: software gratis

E' disponibile da oggi “Tariffa Professionale”, il software sviluppato dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili in collaborazione con Datev Koinos, che guida nella corretta determinazione dei compensi per le prestazioni rese, applicando la nuova tariffa della categoria, in vigore dall’ottobre 2010.

Il programma è scaricabile gratuitamente e istallabile sul proprio computer dal sito del Consiglio nazionale (www.commercialisti.it).

Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

22 set 2011

Partite Iva inattive


Per chiudere una partita Iva non più utilizzata basta versare entro il 4 ottobre 2011 la sanzione minima di 129 euro con l’apposito modello "F24 Elementi identificativi", compilato in ogni sua parte, senza dover poi presentare alle Entrate la copia del pagamento. I dati dei versamenti effettuati con l’F24 dedicato, infatti, "entrano" direttamente nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Lo chiarisce l’Agenzia con la risoluzione 93/E diffusa oggi, che riduce all’osso gli adempimenti dei titolari di una partita Iva inattiva, evitando loro di presentare ulteriore documentazione agli Uffici. Sempre in un’ottica di semplificazione, non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.

L’adempimento agevolato
Sono agevolati dalla misura introdotta dal 98/2011 i contribuenti che, pur avendo cessato l’attività, non hanno adempiuto all’obbligo di comunicarlo all’Agenzia nel termine dei 30 giorni. Questi contribuenti possono sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni calcolati a partire dal 6 luglio, cioè entro il 4 ottobre 2011 un importo pari a 129 euro usando il modello
"F24 Versamenti con elementi identificativi".
Cosa rischia chi non chiude in tempo la partita Iva  Per i contribuenti che, benché obbligati, hanno omesso di presentare a suo tempo la dichiarazione di cessazione attività e non colgono l’opportunità che il decreto legge 98/2011 ora concede, l’Agenzia può procedere alla chiusura d’ufficio della partita Iva, irrogando nel contempo una sanzione fino al massimo di 2.065 euro. 

Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!  


Related Posts with Thumbnails