8 gen 2007

Gasolio per autotrazione: benefici fiscali

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2006, gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci ed alcune categorie degli esercenti il trasporto di persone hanno diritto al rimborso dell'incremento dell'aliquota d'accisa disposto dall'art. 1, comma 9, D.L. n. 16/2005 - pari a 9,78609 euro - nonché dell'ulteriore incremento di aliquota disposto dal D.L. n. 262/2006, pari a 3,00 euro per mille litri di prodotto.
(Nota Agenzia delle Dogane 27/12/2006, n. prot. 4595/V)

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Società per investimento immobiliare quotate

Un nuovo strumento di investimento nel settore affitti viene introdotto dalla finanziaria 2007.

Le società quotate che svolgono prevalentemente attività di locazione immobiliare possono optare per il regime siiq a partire da periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 giugno 2007.

Per maggiori informazioni: http://www.studiopanato.it/

Appalti: responsabilità solidale

L'art. 35, comma 28 del ddl 223/06 afferma che l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in materia di effettuazione e versamento delle ritenute per i lavoratori dipendenti.

Si attende un regolamento del Ministero dell'Economia che renda pienamente operativa la norma.

3 gen 2007

IMPORTANTI NOVITA' FISCALI per il SETTORE EDILE

L'art. 1, comma 44, della Legge Finanziaria 2007 prevede che il meccanismo dell'inversione contabile, cosiddetto reverse-charge, si applichi dal 1 gennaio 2007 anche a talune prestazioni di servizi rese nel settore edile.
In particolare, la lettera a) del citato articolo, al sesto comma dispone che il reverse-charge si applichi "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

La circolare 37/E del 29 dicembre ha infatti chiarito che il sistema del reverse-charge si applica alle operazioni di subappalto poste in essere dai contribuenti che operano nell'edilizia e usano un codice di attività indicato nella sezione F della tabella Atecofìn (codici da 45.11.0 a 45.50.0).

Se l'operazione viene effettuata da un contribuente la cui attività rientra trà quelle di cui alla sezione F va applicata l'inversione contabile e l'eventuale imposta assolta dall'appaltatore principale o dal subappaltatore potrebbe essere considerata indeducibile.

I soggetti destinatari della modalità di assolvimento dell'imposta devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile.
Il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.
I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera.
In generale, il reverse-charge trova applicazione anche per i servizi resi nel settore edile sulla base di contratti d'opera e cioè in base a contratti in cui il lavoro personale del prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi approntati per la esecuzione del servizio.
Sono escluse dal sistema del reverse-charge le prestazioni d'opera intellettuale, rese da professionisti e le forniture di beni con posa in opera.

Per l'applicazione dell'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile, le operazioni indicate al comma 6 dell'articolo 17 del Dpr 633/72 sono considerate, per il prestatore, operazioni imponibili a tutti gli effetti, anche se ad aliquota zero.

Il prestatore:

  • deve emettere fattura senza applicazione dell'Iva, indicando quale titolo di inapplicabilità l'articolo 17, comma 6;
  • « può detrarre l'imposta assolta a "monte" sugliacquisti e sulle importazioni inerenti all'attività;
  • può esercitare il diritto al rimborso dell'Iva secondo le modalità di cui all'artìcolo 38-bis del Dpr 633/72, realizzandosi i presupposti di cui all'articolo 30, comma3 , lettera a), cosi come modificato dall'articolo 35, comma 6-bÌs, del DI 223/06.

L’Appaltatore o subappaltatore deve:

  • integrare la fattura emessa dal prestatore senza addebito d'imposta, indicando sul documento l'aliquota ordinaria e la relativa imposta;
  • annotare la fattura integrata nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi entro il mese di ricevimento della fattura o comunque entro 15 giorni dal icevimento con riferimento al relativo mese. e nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione perio-dica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione.

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb043a4e72a8a8a/circ37.pdf

Si attendono ulteriori chiarimenti in merito

http://www.studiopanato.it/

29 dic 2006

Comunicazione di assunzione il giorno precedente l'inizio del rapporto

A partire dal 1 gennaio 2007 con l’entrata in vigore della Legge finanziaria 2007 la comunicazione di assunzione deve essere inviata entro il giorno precedente all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro mediante documentazione avente data certa di trasmissione

 

Comunicazione di assunzione d’urgenza - Nel solo caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di assunzione può essere effettuata entro 5 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno precedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data d’inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e le generalità del datore di lavoro.

 

Tipologie dei rapporti di lavoro – Viene estesa l’obbligatorietà delle comunicazioni di assunzione a tutte le tipologie di rapporto di lavoro:

 

  • lavoro subordinato
  • lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto;
  • socio lavoratore di cooperativa;
  • associato in partecipazione con apporto lavorativo;
  • tirocinio di formazione ed orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilati.

 

Altre tipologie di comunicazione - Nulla cambia per gli obblighi e le modalità di comunicazione relativi alle cessazioni, trasformazione e proroghe dei rapporti di lavoro. Viene confermato l’obbligo di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro entro i 5 giorni successivi quando si tratti di rapporti a tempo indeterminato, mentre per i rapporti a tempo determinato la comunicazione va inviata solo nel caso in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa a quella comunicata all’atto dell’assunzione.

 

Per maggiori informazioni: www.studiopanato.it

 

F24 On Line - Obbligo dal 01.01.2007

La proroga prevista per le ditte individuali e le società di persone titolari di partita IVA scade con questo mese di dicembre 2006.

Dal 01.01.2007 tutti i titolari di Partita IVA saranno obbligati ad effettuare i versamenti relativi al Mod. F24 ESCLUSIVAMENTE CON INVIO TELEMATICO.

 

Per maggiori informazioni: www.studiopanato.it

 

 

 

 

 

Auguri di Buone feste

Grazie a tutti voi per l'interesse mostrato verso il nostro Studio di consulenza fiscale e societaria in Milano. Siamo quasi a fine anno, e' tempo di bilanci ma anche di progetti e propositi per il futuro. Come ormai di consueto entro il mese di gennaio pubblicheremo il bilancio sociale 2006 di Studio Panato. E' questo un appuntamento ormai indispensabile per illustrare ai nostri clienti i nostri sforzi, i nuovi servizi implementati e definire insieme i nuovi obiettivi. E' fondamentale crescere condividendo valori comuni. Cerchiamo di mettere tutto il nostro impegno per aiutare il cliente a crescere, ma a nostra volta cresciamo solo se il cliente crede in noi.

27 giu 2006

Brescia: 100 milioni di euro per l'innovazione

BRESCIA - Banca Lombarda e Piemontese e Associazione Industriale Bresciana (AIB) hanno siglato un accordo per la concessione di finanziamenti alle imprese innovative della provincia di Brescia. Il fondo stanziato, pari a 100 milioni di euro, è finalizzato al sostegno della ricerca e dell’innovazione aziendale.
In particolare, l'iniziativa è pensata per favorire il trasferimento delle conoscenze tecnologiche dalle università e dai centri di ricerca alle imprese, anche in relazione alla creazione di nuove imprese start-up, alle quali è destinato il 10% del fondo.

Per maggiori informazioni
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Pianificazione fiscale

Avviamento
• è allo studio una modifica normativa che modificherebbe, da 10 a 20 anni, l’arco temporale entro il quale le imprese possono ammortizzare, ai fini fiscali, il costo sostenuto per l’avviamento iscritto in bilancio, con ciò ampliandosi la differenza rispetto ai precetti civilistici.

Leasing
• L’attuale versione dell’art. 102, c. 7 del Tuir prevede che, per gli immobili acquisiti in leasing, la possibilità di dedurre i canoni dal reddito d’impresa è legata alla circostanza che il contratto di locazione finanziaria abbia una durata di almeno 8 anni. E’ allo studio una modifica che eleva tale periodo da 8 a 15 anni.

Participation exemption
In conseguenza delle disposizioni previste dal D.L. 203/2005 la disciplina della participation exemption subirà rilevanti modifiche. In sintesi, la cessione delle partecipazioni risulta così regolata:
• fino al 3.10.2005, il periodo minimo di possesso è fissato in 12 mesi, con plusvalenza di cessione non tassata e conseguente irrilevanza ai fini Ires;
• dal 4.10.2005, il periodo minimo è elevato a 18 mesi, mentre la quota imponibile della plusvalenza e l’Ires relativa saranno pari, rispettivamente, al 5% e all’1,65%;
• dalla data della legge di conversione del D.L. 203/2005: 18 mesi, 9% e 2,97%;
• dal 2007, 18 mesi, 16% e 5,28%.

E-commerce

Il Regolamento (Ce) n. 1777/2005 emanato dal legislatore comunitario fornisce una interpretazione autentica delle disposizioni contenute nella sesta direttiva.
Maggiore chiarezza viene fatta, quindi, sul trattamento Iva di tutti i servizi forniti per via elettronica.
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