18 mar 2013

Gli effetti dell’Imu sull’Irpef e sulle dichiarazioni


Con la Circolare n. 5/E dell'11 marzo 2013 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in
merito agli effetti sull’Irpef e sulle relative addizionali derivanti dall’applicazione dell’Imu.


L’Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (soggetti al tributo comunale).

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Responsabilità commercialista: limiti

La Commissione tributaria Regionale di Bologna, sezione 9, con le sentenze n. 4, 5, 6 e 7 del 23.01.2013, ha fissato un importante principio a favore dei professionisti nell’ambito della consulenza fornita alle imprese.

In presenza di violazioni commesse da società di capitali e, in genere, da enti aventi personalità giuridica, infatti, la persona fisica non può subire le sanzioni amministrative tributarie irrogate, soprattutto se non è provato che abbia tratto benefici economici.


Per l'amministrazione finanziaria la norma del 2003 non si estendeva alle persone fisiche esterne (per esempio i professionisti) agli enti con personalità giuridica (in genere società di capitali) ma solo a quelle interne (ad esempio manager e dipendenti), anche perché l'istituto del concorso non è stato abrogato. 

Secondo la Commissione tributaria regionale, l'istituto del concorso, previsto dal decreto 472/97 trova un limite preciso in quanto disposto dall'articolo 7, in base al quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 

Risulterebbero in base a questa interpretazione quindi escluse tutte le persone fisiche (compresi i professionisti), ove questi non abbiano tratto specifici benefici dalla violazione commessa dalla società.

Per approfondimenti articolo del sole24ore 


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7 gen 2013

Accertamento con adesione: guida on line


Poche parole e tanta concretezza nel mini vademecum on line dedicato al più popolare degli strumenti deflativi del contenzioso. 

Immediata la percezione dei vantaggi reciproci
Il procedimento dell’accertamento con adesione, lo strumento che consente al contribuente colto in errore di instaurare un dialogo con il Fisco per concordare l’importo delle maggiori imposte da pagare, evitando inutili contenziosi, è un’opportunità da valutare attentamente per i benefici che può portare a entrambe le parti in gioco. 

Per l’Amministrazione finanziaria, infatti, si tratta di ottenere un incasso certo, mentre per il contribuente è previsto il vantaggio di uno sconto molto forte sulle sanzioni e sulle eventuali conseguenze penali.

Tenendo conto delle chance offerte dal più noto tra gli strumenti deflativi del contenzioso, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una semplice brochure virtuale: in una sola pagina tutti gli step della procedura e quanto di buono ricava chi la sceglie. 


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Istanza rimborso irap

Dopo l’approvazione del modello , arriva anche il software “RimborsoIrapSpesePersonale”, utilizzabile per la compilazione e la trasmissione dell’istanza di rimborso dell’Ires e dell’Irpef versate in più a causa della mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilata.

La norma (articolo 2, comma 1-quater, del Dl 201/2011) prevede il recupero del tributo anche per gli anni precedenti, se ancora in tempo con la relativa richiesta di rimborso.

L’istanza deve essere inviata esclusivamente attraverso il canale informatico, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici Entratel o Fisconline oppure tramite gli intermediari incaricati.

La trasmissione può avvenire anche utilizzando l’applicazione messa ora a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e, cioè, il software “RimborsoIrapSpesePersonale”.

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6 gen 2013

Rivalutazione fiscale quote 2013

 La legge di Stabilità prevede la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni per i beni posseduti alla data del 1.01.2013, con il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.06.2013. A fronte della nuova riapertura si dovrà tener conto di quanto disciplinato nel corso del 2011 in merito allo scomputo dell’imposta sostitutiva eventualmente corrisposta in relazione a precedenti rivalutazioni. 

Il legislatore riapre i termini della norma per permettere la rivalutazione di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, e terreni, sia edificabili sia a destinazione agricola, con il versamento di un’imposta sostitutiva, se in possesso dei predetti beni al 01.01.2013.
Più precisamente l’imposta sostitutiva dovrà essere applicata:
  1. al valore delle partecipazioni qualificate nella misura del 4%;
  2. al valore delle partecipazioni non qualificate nella misura del 2%;
  3. ai terreni edificabili e a destinazione agricola nella misura del 4%
Entro lo stesso termine del 30.06.2013 deve essere redatta e giurata la perizia ed effettuato il pagamento che può avvenire in unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi del 3%, da effettuarsi rispettivamente entro il 30.06.2013, il 30.06.2014 e il 30.06.2015.

La perizia e i dati identificativi dell’estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ Amministrazione finanziaria. 

Dettaglio normativo: 

Con il comma 473 della Legge di Stabilita` 2013 (Legge 24.12.2012 n.228) vengono nuovamente riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, andando a modificare il comma 2 dell’ articolo 2 del D.L. 24/12/2002 n. 282, il cui testo aggiornato e` il seguente:

Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull`importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013.
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4 gen 2013

IVA - Cambia la numerazione delle fatture

A seguito del recepimento della direttiva n. 2010/45/UE, viene previsto che dal 2013 la fattura debba contenere “il numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Non sembra chiaro cosa si debba intendere con tale dizione. Due le possibili interpretazioni:
  • la prima prevederebbe l'adozione di una numerazione progressiva senza l'azzeramento previsto alla fine di ogni anno solare;
  • la seconda prevederebbe l’azzeramento della numerazione al termine di ogni anno solare apponendo accanto al numero di fattura l'anno di emissione della stessa. 
In attesa di un interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate fra gli addetti ai lavori l’interpretazione preferita sarebbe la seconda: apposizione, accanto al numero, dell'anno di emissione della fattura.

13 nov 2012

Responsabilità solidale dell’appaltatore


Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

Sintesi della norma sulla responsabilità solidale appaltatore

Esclusioni
La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.
Si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:
- indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Sospensione del pagamento
La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.

Entrata in vigore della disposizione
Le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.
Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.


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10 nov 2012

Scadenza Dichiarazione Imu e relative istruzioni

Sulla gazzetta ufficiale n.258 del 5/11/2012 è stato pubblicato il decreto di approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell’imposta municipale propria, con le relative istruzioni, da utilizzare a decorrere dall’anno di imposta 2012.

Scadenza: La dichiarazione Imu slitta a febbraio 2013  

Scaricamodello - istruzioni - decreto 30 ottobre (gu n. 258 del 5 novembre 2012)

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29 ott 2012

Responsabilità solidale appaltatori


Articolo inviato a LeggiOggi
La normativa sulla responsabilità solidale dell’appaltatore ha effetti importanti sul sistema dei rischi di impresa. Amministratori e Sindaci dovranno tenerne conto sia adottando procedure adeguate, sia evidenziando eventuali fondi rischi in bilancio.
Ricordiamo oltre ai rischi legali (da non sottovalutare) anche i rischi derivanti dall’interruzione del servizio. Appare evidente che se si sospendono i pagamenti al fornitore non in regola difficilmente questo potrà eseguire il contratto con tutti i rischi connessi anche per l’appaltatore.


Riferimenti normativi
Lo scorso 12 agosto è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

Sintesi del provvedimento
La disposizione prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.

La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.

Entrata in vigore della disposizione
Le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovano applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

Acquisizione della documentazione
Un’altra criticità sollevata con riferimento alla norma in questione attiene alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare in esame ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

La dichiarazione sostitutiva
La dichiarazione sostitutiva deve indicare:
  • - il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;
  • - il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • - gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
  • - contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

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27 ott 2012

Online il nuovo servizio di consultazione delle informazioni e della validità delle partite Iva

Un nuovo servizio di consultazione, disponibile sul sito dell'Agenzia rende immediata e semplice la verifica dei dati di una partita Iva nazionale e la validità della stessa. Il controllo consente di conoscere il nome e cognome, se persona fisica, o denominazione in caso di Società e la data di inizio attività. 

Fra le altre informazioni: se è attiva, sospesa o cessata e le eventuali sospensioni temporali. Con l'accesso ai dati delle partite Iva l'Agenzia intende agevolare ed accelerare lo scambio d'informazioni in ambito commerciale e contrastare il fenomeno delle frodi. 

Questo servizio si aggiunge ed integra quello relativo alle partite Iva dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie e quello per il controllo della validità del codice fiscale, servizi già disponibili sul nostro sito internet.

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