12 dic 2011

Salva Italia: Professionisti e CED a rischio sui contanti per contabilità ordinaria

La manovra Monti (decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011) ha previsto pesanti sanzioni a carico dei professionisti.

Impresa o professionista che pone in essere transazioni in contanti sopra il limite dei mille euro rischia un'ammenda di 20 euro. Per i professionisti e CED che non comunicano tali operazioni alle autorità competenti la sanzione può arrivare a 3mila euro.



Trattamento fiscale delle perdite d’impresa

Con circolare l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito Ires, apportate dalla c.d. Manovra correttiva 2011. La nuova disciplina ha introdotto, tra l’altro, un meccanismo che limita il riporto delle perdite d’impresa in misura pari all’80 per cento del reddito imponibile di periodo ed ha confermato l’utilizzabilità piena delle perdite, se relative ai primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione, per le nuove attività produttive.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 84 – come riformulato dalla Manovra correttiva 2011 – introduce “a sistema” un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, prevedendo in ciascun periodo un limite al relativo impiego in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile. 

Tale previsione risponde alla duplice esigenza di escludere, da un lato, un limite temporale alla riportabilità delle perdite, e di introdurre, dall’altro, un limite quantitativo “di periodo” all’utilizzo delle stesse. 

La relazione illustrativa al decreto legge in esame precisa, tra l’altro, che la norma risponde ad esigenze di semplificazione, in quanto:
  • evita che le imprese pongano in essere operazioni straordinarie finalizzate al refreshing delle perdite che giungono a scadenza; operazioni che, nella sostanza, vanificano la previgente previsione relativa alla limitazione temporale al riporto;
  • limita complesse valutazioni in ordine alla recuperabilità delle perdite ai fini dello stanziamento delle imposte differite in sede di predisposizione del bilancio di esercizio;
  • garantisce un effetto di stabilizzazione sul gettito, attesa la tassazione in misura percentuale del reddito prodotto anche in presenza di perdite riportate a nuovo.

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Salva Italia: carcere per chi mente al fisco

Chi presenta dichiarazioni false o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, o solo in parte, rischia la reclusione fino a quattro anni. Sono comprese anche le informazioni richieste tramite questionari, gli accertamenti sull'Iva e le verifiche in azienda.

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Manovra Monti - decreto Salva Italia

Misure per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.284 del 6 dicembre 2011 è stato pubblicato il testo della c.d. ''manovra salva Italia'', varata con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella riunione del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre scorso.

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2 dic 2011

Proroga versamento dell’acconto IRPEF, anni 2011 e 2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25/11/2011 è stato pubblicato il dpcm 21 novembre (gu n. 275 del 25 novembre 2011) che prevede, fra l’altro, il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2011.

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30 nov 2011

Credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in Università o enti pubblici di ricerca

L’articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto decreto sviluppo), ha istituito, in via sperimentale per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta al fine di incentivare le imprese ad effettuare investimenti in “progetti di ricerca” svolti da Università o enti pubblici di ricerca anche in associazione, in consorzio o in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca di equivalente livello scientifico.

Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 90 per cento della quota di investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 ed è fruibile in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Con la circolare n. 51 del 2011 vengono forniti chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi e oggettivi di accesso al credito di imposta, nonché alle modalità e ai termini di fruizione.

26 nov 2011

Proroga PEC

Una circolare emanata ieri dal ministero dello Sviluppoeconomico (la 224402 del 25 novembre) invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di martedì 29 novembre.

La causa sono le numerose segnalazioni pervenute al Ministero da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata, sull'impossibilità di fare fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi nell'imminenza del termine in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso.

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23 nov 2011

Acconto IRPEF 2011: tutto da rifare!

E' stato firmato in data 21 novembre 2011, ed è in corso di pubblicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede, fra l’altro, il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011.

Di conseguenza l’acconto IRPEF dovuto entro mercoledì 30 novembre ammonterà all’82 per cento anziché al 99 per cento. La differenza sarà versata a giugno del 2012.

22 nov 2011

Commercialisti: liberalizzare o cancellare l'Ordine?

Grande dibattito in questi giorni sul ruolo degli ordini professionali. Soprattutto l’arrivo di Mario Monti al governo fa temere a molti (non a me sia chiaro) una nuova ondata di liberalizzazioni. Riforma va fatta ma deve essere organica. Soprattutto all’interno delle varie professioni la casistica dei privilegi è ampia ma differenziata con agli estremi a mio parere notai (ipergarantiti) e commercialisti (senza riserve ed esclusive – in sintesi non c’è nulla o quasi che possa esser fatto dal solo commercialista).
 
Vi rimando a qualche riflessione chiedendo commenti e suggerimenti.


14 nov 2011

Rivalutazione partecipazioni 2011 - 2012

La norma in esame consente la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, purché detenuti alla data del 1° luglio 2011.
Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.
Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia.

La perizia giurata di stima
Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012.
Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti

Asseverazione
Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.

Deducibilità
Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5, dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni.

Il versamento dell’imposta sostitutiva
L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
  • 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
  • 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data

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