24 gen 2010

Rivalutazione partecipazioni 2010

Con la Finanziaria 2010 sono stati riaperti i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni in base alle disposizioni dell`art. 7 della Legge 28.12.2001, n. 448.

Chi può rivalutare:
le persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell`esercizio di attività commerciali), le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell`art. 5 del T.U.I.R. e i soggetti non residenti (per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni)

Cosa si può rivalutare:
Partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, detenute al 01.01.2010, la cui cessione e` suscettibile di generare plusvalenze tassabili secondo le disposizioni dettate dall`art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del T.U.I.R..

Come rivalutare:
Si potrà rivalutare mediante il versamento di una imposta sostitutiva pari al 2% o al 4% del valore della partecipazione rivalutata come risultante da apposita perizia di stima.

Quando rivalutare:
Il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2010, così come la redazione della perizia di rivalutazione quote.

Perizie di Stima contiene bozza di perizia di rivalutazione partecipazioni e una sintesi dei principali adempimenti.

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