Dal primo di settembre come già annunciato è operativa la nuova normativa relativa alle spese di alberghi e ristoranti.
Tutti i titolari di partita Iva, che ricevono le prestazioni nell'esercizio di impresa, arti o professioni potranno detrarre interamente l’iva relativa alle spese di trasferta.
Le aziende dovranno pertanto informare i propri dipendenti, collaboratori, ecc della necessità di richiedere sempre la fattura (da intestare, al momento della emissione, alla società), in luogo della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.
Tutti i titolari di partita Iva, che ricevono le prestazioni nell'esercizio di impresa, arti o professioni potranno detrarre interamente l’iva relativa alle spese di trasferta.
Le aziende dovranno pertanto informare i propri dipendenti, collaboratori, ecc della necessità di richiedere sempre la fattura (da intestare, al momento della emissione, alla società), in luogo della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.
Per semplificare gli adempimenti gli interessati potranno annotare in un unico documento riepilogativo le fatture di importo inferiore a 154,94 euro. In tale documento devono essere indicati i numeri e le date delle singole fatture (che devono essere allegate), nonché l'ammontare complessivo delle operazioni e dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.
La piena deducibilità dell'Iva, dal 1° gennaio 2009, sarà limitata al 75% ad eccezione delle prestazioni usufruite da dipendenti in trasferta per le quali spetta la deduzione piena.
Attenzione! Delle nuove norme dovrà tenersi conto anche in sede di determinazione dell’acconto relativo al medesimo esercizio.
Si resta comunque in attesa della circolare dell'Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione che dovrà chiarire i seri dubbi interpretativi sorti con l’entrata in vigore della nuova normativa.
La piena deducibilità dell'Iva, dal 1° gennaio 2009, sarà limitata al 75% ad eccezione delle prestazioni usufruite da dipendenti in trasferta per le quali spetta la deduzione piena.
Attenzione! Delle nuove norme dovrà tenersi conto anche in sede di determinazione dell’acconto relativo al medesimo esercizio.
Si resta comunque in attesa della circolare dell'Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione che dovrà chiarire i seri dubbi interpretativi sorti con l’entrata in vigore della nuova normativa.
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