Nonostante le numerose richieste delle categorie e le voci di proroga apparse su Italia Oggi, si avvicina, per imprese, professionisti e lavoratori autonomi, l’appuntamento annuale con lo “spesometro” (articolo 21, Dl 78/2010). Il periodo di riferimento è il 2011.
Entro lunedì il 30 aprile, infatti, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate gli acquisti e le vendite, le prestazioni di servizi rese e ricevute, di valore pari o superiori a 3mila euro, Iva esclusa, e con fattura obbligatoria. Stesso termine per trasmettere i dati riguardanti le operazione senza fatturazione obbligatoria, realizzate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2011, per le quali la soglia minima è di 3.600 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.
Per avere ulteriori informazioni sulle risposte date dall’Amministrazione in merito ai quesiti più frequenti, è possibile consultare gli articoli di Fiscooggi del 24 ottobre 2011, 23 dicembre 2011 e 18 gennaio 2012).
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Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
26 apr 2012
Tassa annuale sulle unità da diporto: come e quando pagare
La tassa sulle imbarcazioni approda in F24. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia detta le istruzioni su come e quando versare la tassa sulle unità da diporto, specificando anche come comunicare i dati che le identificano agli occhi del Fisco.
Inoltre, con la risoluzione 39/E diffusa oggi, le Entrate varano i codici tributo per pagare in tempo utile la tassa. Il modello F24 imbarca la nuova tassa
Sempre al momento del pagamento della tassa, il contribuente traccia l’identikit della barca, indicando nel modello i dati che identificano l’imbarcazione, così come tutte le informazioni necessarie all’attività di controllo dell’Agenzia.
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Inoltre, con la risoluzione 39/E diffusa oggi, le Entrate varano i codici tributo per pagare in tempo utile la tassa. Il modello F24 imbarca la nuova tassa
I contribuenti dovranno pagare la tassa utilizzando il modello “ F24 versamenti con elementi identificativi”. In particolare, il documento di prassi di oggi istituisce tre codici per consentire il pagamento della tassa con l’F24 dedicato.
All’interno del modello, nella sezione “Contribuente” occorre indicare i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento. In quella nominata “Erario e altro”, invece, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”, mentre quello “elementi identificativi”riporta la sigla d’iscrizione dell’unità da diporto.Sempre al momento del pagamento della tassa, il contribuente traccia l’identikit della barca, indicando nel modello i dati che identificano l’imbarcazione, così come tutte le informazioni necessarie all’attività di controllo dell’Agenzia.
Il bonifico apre una corsia alternativa
- Chi non può eseguire il versamento in F24, può effettuare un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano, precisamente al Capo 8 - Capitolo 1222. A questo proposito, il percorso del bonifico segue delle coordinate ben precise:
- il codice BIC è BITAITRRENT;
- la causale del bonifico deve indicare le generalità del contribuente tenuto a pagare la tassa, l’identificativo dell’unità da diporto, cioè la sigla d’iscrizione;
- il codice tributo e il periodo cui si riferisce il versamento;
- il codice Iban, pubblicato sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze www.rgs.mef.gov.it, è il seguente:IT15Y0100003245348008122200.
Scadenze per pagare
- La tassa sulle imbarcazioni si riferisce al periodo 1° maggio-30 aprile dell’anno dopo e deve essere versata entro il 31 maggio di ciascun anno. Nel caso in cui la tassa è dovuta per una durata del contratto - ad esempio di locazione - inferiore al periodo che va dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno dopo, occorre determinarla rapportandola a giorni ed è necessario effettuare il pagamento entro il giorno prima della data d’inizio del periodo di durata del contratto.
Il Provvedimento e la Risoluzione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Normativa e prassi”.
16 apr 2012
Sindaco unico nelle Srl e disposizioni in materia di controllo societario
Art. 35 - Decreto-legge del 9 febbraio 2012 n. 5
In vigore dal 10 febbraio 2012
In vigore dal 10 febbraio 2012
1. L'articolo
2397, terzo comma, del codice civile e' sostituito dal
seguente: "Se lo statuto non dispone diversamente e se
ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma
abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, le funzioni del collegio
sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori
legali iscritti nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla
nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall'approvazione del
bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione
del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su
richiesta di qualsiasi soggetto interessato.".
2. All'articolo
2477 del codice civile:
- a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.";
- b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: "del sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo o del revisore";
- c) il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.".
14 apr 2012
Sindaco unico nelle Srl
Con il varo
della legge semplificazioni, n. 35/2012 molte società opteranno per il sindaco
unico. La legge contiene infatti una norma che introduce la possibilità del
sindaco-revisore unico, con probabile abbattimento dei costi, per le società a
responsabilità limitata che hanno l'obbligo del collegio sindacale.
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Per optare
per il sindaco unico è spesso necessario effettuare una modifica statutaria.
Il presidente
del Cndcec, Claudio Siciliotti chiede al Governo di modificare la legge fissando
un limite dimensionale al di sopra del quale, anche nelle Srl, sia necessario
il collegio sindacale.Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!
13 apr 2012
Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese
Le imprese costituite in
forma societaria che non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione
ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro
il 30 giugno 2012
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Responsabilita' solidale negli appalti
L'articolo
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore,
nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni
dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per
le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento."
Agenda digitale italiana
Con Decreto-legge del 9 febbraio 2012 e
nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26
agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei
rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni
coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a larga banda, a incentivare
cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita
di capacita' industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi
innovativi.
Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale
italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalita' da
parte di regioni, province autonome ed enti locali.
DL 5/2012 - Disposizioni in materia di semplificazione e di sviluppo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è stata pubblicata la legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, che contiene disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Il provvedimento ha carattere essenzialmente ordinamentale e ha demandato la sua attuazione a numerosi adempimenti (regolamenti di attuazione e di delegificazione, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti interministeriali, decreti ministeriali; altre disposizioni prevedono la stipula di convenzioni, l’adozione di linee guida e di provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Dogane); alcune disposizioni hanno introdotto misure di carattere sperimentale, per esempio in materia di semplificazione amministrativa.
E' possibile scaricare il testo della legge ed il relativo coordinamento con il DL.
- legge 35/2012 (gu n. 82 del 6 aprile 2012)
- testo coordinato dl 5/2012 (gu n. 33 del 9 febbraio 2012)
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16 mar 2012
Studi di settore 2012: chiarimenti e sanzioni
Con circolare l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità normative in materia di studi di settore, introdotte con i Dl n. 98, n. 138 e n. 201 del 2011, e risposto ad alcuni quesiti.
Si fa osservare che attesa la rilevanza delle informazioni relative agli studi di settore, per le attività di analisi del rischio, di selezione e di controllo, viene prevista la possibilità che l’Agenzia delle Entrate possa inviare specifici inviti ad adempiere agli obblighi dichiarativi ai contribuenti potenzialmente interessati, senza che tali inviti precludano agli stessi la possibilità di sanare il comportamento omissivo ai fini dell’applicazione delle sanzioni incrementate in argomento.
Prassi: circolare n. 8/e del 16 marzo 2012
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Si fa osservare che attesa la rilevanza delle informazioni relative agli studi di settore, per le attività di analisi del rischio, di selezione e di controllo, viene prevista la possibilità che l’Agenzia delle Entrate possa inviare specifici inviti ad adempiere agli obblighi dichiarativi ai contribuenti potenzialmente interessati, senza che tali inviti precludano agli stessi la possibilità di sanare il comportamento omissivo ai fini dell’applicazione delle sanzioni incrementate in argomento.
Prassi: circolare n. 8/e del 16 marzo 2012
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Chiusura delle liti fiscali minori
L’articolo 29, comma 16-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha apportato alcune modifiche all’articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981, ridisegnando in parte il perimetro applicativo della definizione delle liti minori.
Con la circolare sotto richiamata l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli effetti della modifica normativa e ad altri aspetti della definizione delle liti minori non affrontati da precedenti documenti di prassi.
Il testo dell’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, come risultante dalla recente modifica, recita: "Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Il 2 aprile 2012 è il termine ultimo per presentare la domanda e versare gli importi relativi alla definizione delle liti minori pendenti al 31 dicembre 2011.
Rientrano nella proroga sia le controversie già pendenti alla data del 1° maggio 2011 sia quelle instaurate tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011. Questo consentirà di beneficiare della definizione agevolata non solo agli eventuali “ritardatari”, che non avevano eseguito il versamento alla precedente scadenza (30 novembre 2011), ma anche a coloro che hanno presentato ricorso in Commissione tributaria provinciale nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011 e non desiderano più proseguire nel giudizio.
Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate riguardo la riapertura dei termini per la definizione delle liti di valore non superiore a 20 mila euro.
Prassi: circolare n. 7/e del 15 marzo 2012
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Con la circolare sotto richiamata l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli effetti della modifica normativa e ad altri aspetti della definizione delle liti minori non affrontati da precedenti documenti di prassi.
Il testo dell’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, come risultante dalla recente modifica, recita: "Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Il 2 aprile 2012 è il termine ultimo per presentare la domanda e versare gli importi relativi alla definizione delle liti minori pendenti al 31 dicembre 2011.
Rientrano nella proroga sia le controversie già pendenti alla data del 1° maggio 2011 sia quelle instaurate tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011. Questo consentirà di beneficiare della definizione agevolata non solo agli eventuali “ritardatari”, che non avevano eseguito il versamento alla precedente scadenza (30 novembre 2011), ma anche a coloro che hanno presentato ricorso in Commissione tributaria provinciale nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011 e non desiderano più proseguire nel giudizio.
Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate riguardo la riapertura dei termini per la definizione delle liti di valore non superiore a 20 mila euro.
Prassi: circolare n. 7/e del 15 marzo 2012
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