Le imprese costituite in
forma societaria che non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata al registro delle imprese, provvedono a tale comunicazione
ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, entro
il 30 giugno 2012
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Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
13 apr 2012
Responsabilita' solidale negli appalti
L'articolo
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore,
nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni
dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per
le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento."
Agenda digitale italiana
Con Decreto-legge del 9 febbraio 2012 e
nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26
agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei
rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni
coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi
digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettivita' a larga banda, a incentivare
cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita
di capacita' industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi
innovativi.
Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale
italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalita' da
parte di regioni, province autonome ed enti locali.
DL 5/2012 - Disposizioni in materia di semplificazione e di sviluppo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è stata pubblicata la legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, che contiene disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
Il provvedimento ha carattere essenzialmente ordinamentale e ha demandato la sua attuazione a numerosi adempimenti (regolamenti di attuazione e di delegificazione, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti interministeriali, decreti ministeriali; altre disposizioni prevedono la stipula di convenzioni, l’adozione di linee guida e di provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Dogane); alcune disposizioni hanno introdotto misure di carattere sperimentale, per esempio in materia di semplificazione amministrativa.
E' possibile scaricare il testo della legge ed il relativo coordinamento con il DL.
- legge 35/2012 (gu n. 82 del 6 aprile 2012)
- testo coordinato dl 5/2012 (gu n. 33 del 9 febbraio 2012)
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16 mar 2012
Studi di settore 2012: chiarimenti e sanzioni
Con circolare l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità normative in materia di studi di settore, introdotte con i Dl n. 98, n. 138 e n. 201 del 2011, e risposto ad alcuni quesiti.
Si fa osservare che attesa la rilevanza delle informazioni relative agli studi di settore, per le attività di analisi del rischio, di selezione e di controllo, viene prevista la possibilità che l’Agenzia delle Entrate possa inviare specifici inviti ad adempiere agli obblighi dichiarativi ai contribuenti potenzialmente interessati, senza che tali inviti precludano agli stessi la possibilità di sanare il comportamento omissivo ai fini dell’applicazione delle sanzioni incrementate in argomento.
Prassi: circolare n. 8/e del 16 marzo 2012
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Si fa osservare che attesa la rilevanza delle informazioni relative agli studi di settore, per le attività di analisi del rischio, di selezione e di controllo, viene prevista la possibilità che l’Agenzia delle Entrate possa inviare specifici inviti ad adempiere agli obblighi dichiarativi ai contribuenti potenzialmente interessati, senza che tali inviti precludano agli stessi la possibilità di sanare il comportamento omissivo ai fini dell’applicazione delle sanzioni incrementate in argomento.
Prassi: circolare n. 8/e del 16 marzo 2012
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Chiusura delle liti fiscali minori
L’articolo 29, comma 16-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha apportato alcune modifiche all’articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 981, ridisegnando in parte il perimetro applicativo della definizione delle liti minori.
Con la circolare sotto richiamata l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli effetti della modifica normativa e ad altri aspetti della definizione delle liti minori non affrontati da precedenti documenti di prassi.
Il testo dell’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, come risultante dalla recente modifica, recita: "Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Il 2 aprile 2012 è il termine ultimo per presentare la domanda e versare gli importi relativi alla definizione delle liti minori pendenti al 31 dicembre 2011.
Rientrano nella proroga sia le controversie già pendenti alla data del 1° maggio 2011 sia quelle instaurate tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011. Questo consentirà di beneficiare della definizione agevolata non solo agli eventuali “ritardatari”, che non avevano eseguito il versamento alla precedente scadenza (30 novembre 2011), ma anche a coloro che hanno presentato ricorso in Commissione tributaria provinciale nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011 e non desiderano più proseguire nel giudizio.
Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate riguardo la riapertura dei termini per la definizione delle liti di valore non superiore a 20 mila euro.
Prassi: circolare n. 7/e del 15 marzo 2012
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Con la circolare sotto richiamata l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli effetti della modifica normativa e ad altri aspetti della definizione delle liti minori non affrontati da precedenti documenti di prassi.
Il testo dell’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, come risultante dalla recente modifica, recita: "Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Il 2 aprile 2012 è il termine ultimo per presentare la domanda e versare gli importi relativi alla definizione delle liti minori pendenti al 31 dicembre 2011.
Rientrano nella proroga sia le controversie già pendenti alla data del 1° maggio 2011 sia quelle instaurate tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011. Questo consentirà di beneficiare della definizione agevolata non solo agli eventuali “ritardatari”, che non avevano eseguito il versamento alla precedente scadenza (30 novembre 2011), ma anche a coloro che hanno presentato ricorso in Commissione tributaria provinciale nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011 e non desiderano più proseguire nel giudizio.
Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate riguardo la riapertura dei termini per la definizione delle liti di valore non superiore a 20 mila euro.
Prassi: circolare n. 7/e del 15 marzo 2012
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14 mar 2012
tassa annuale di concessione governativa bollatura dei libri e registri contabili.
Per Spa, Srl, Sapa, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali scade venerdì 16 marzo il tempo a disposizione per pagare, senza l’aggiunta di sanzioni, la tassa annuale forfetaria di concessione governativa relativa alla numerazione e alla bollatura dei libri e registri contabili.
Ecco l’elenco e il contenuto dei libri sociali per i quali c’è obbligo di numerazione e bollatura (articolo 2421cc):
Nessun obbligo di vidimazione, invece, ma soltanto quello della numerazione progressiva, per il libro giornale e il libro degli inventari, prescritti dal codice civile, e per le altre scritture contabili richieste da norme tributarie, come ad esempio, i registri Iva e il registro degli incassi e pagamenti. La loro numerazione avviene direttamente “per mano” del responsabile della loro tenuta.
Il calcolo per la determinazione della tassa che società di capitali ed enti commerciali devono pagare entro il 16 marzo prende le mosse dal loro capitale o dal fondo di dotazione, non contano invece le scritture numerate e bollate. La data di riferimento è il 1° gennaio dell’anno per il quale viene effettuato il versamento, nel nostro caso il 1° gennaio 2012.
Non c’è operazione da fare, gli importi forfetari sono due: 309,87 euro se il capitale o il fondo di dotazione non supera i 516.456,90 euro, in caso contrario la cifra sale a 516,46 euro.
Il versamento è per via telematica attraverso il modello F24, inserendo il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” – Tassa annuale vidimazione libri sociali, l’importo e l’anno per il quale viene eseguito il pagamento (2012).
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Ecco l’elenco e il contenuto dei libri sociali per i quali c’è obbligo di numerazione e bollatura (articolo 2421cc):
- libro dei soci (numero delle azioni o delle quote, il cognome e il nome dei titolari, i trasferimenti e i vincoli delle azioni e i versamenti effettuati)
- libro delle obbligazioni (obbligazioni emesse ed estinte, cognome e nome di quelle nominative, trasferimenti e vincoli ad esse relativi)
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci (verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci)
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione)
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (verbali delle riunioni del collegio, compresa la relazioni di bilancio annuale)
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (verbali delle riunioni del comitato stesso)
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti (eventuali verbali delle assemblee degli obbligazionisti)
- ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Nessun obbligo di vidimazione, invece, ma soltanto quello della numerazione progressiva, per il libro giornale e il libro degli inventari, prescritti dal codice civile, e per le altre scritture contabili richieste da norme tributarie, come ad esempio, i registri Iva e il registro degli incassi e pagamenti. La loro numerazione avviene direttamente “per mano” del responsabile della loro tenuta.
Il calcolo per la determinazione della tassa che società di capitali ed enti commerciali devono pagare entro il 16 marzo prende le mosse dal loro capitale o dal fondo di dotazione, non contano invece le scritture numerate e bollate. La data di riferimento è il 1° gennaio dell’anno per il quale viene effettuato il versamento, nel nostro caso il 1° gennaio 2012.
Non c’è operazione da fare, gli importi forfetari sono due: 309,87 euro se il capitale o il fondo di dotazione non supera i 516.456,90 euro, in caso contrario la cifra sale a 516,46 euro.
Il versamento è per via telematica attraverso il modello F24, inserendo il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” – Tassa annuale vidimazione libri sociali, l’importo e l’anno per il quale viene eseguito il pagamento (2012).
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Tassa sullo scudo fiscale
Il pagamento dell'imposta dal 16 febbraio è stato posticipato al 16 maggio. La proroga ad oggi non ha chiarito i dubbi esistenti. Le difficoltà maggiori sono relative alla tassazione di chi ha movimentato i capitali scudati. Forti rischi di incostituzionalità.
La tassa è inoltre in pieno contrasto con lo Statuto del contribuente che prevede che non ci possono essere imposte retroattive.
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La tassa è inoltre in pieno contrasto con lo Statuto del contribuente che prevede che non ci possono essere imposte retroattive.
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Liste selettive dei contribuenti recidivi che non emettono scontrino
Liste selettive dei contribuenti recidivi che non emettono scontrino, sblocco delle addizionali locali, soppressione dell’Agenzia del terzo settore. Sono alcune delle novità contenute nel testo del decreto sulle semplificazioni fiscali n. 16 del 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 di venerdì 2 marzo 2012. Il decreto, che è in vigore dal 2 marzo, ha iniziato il suo iter parlamentare dal Senato
Semplificazione tributaria e miglioramento delle procedure di accertamento: dl 16/12 (gu n. 52 del 2 marzo 2012)
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Semplificazione tributaria e miglioramento delle procedure di accertamento: dl 16/12 (gu n. 52 del 2 marzo 2012)
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IVA - Servizio di stoccaggio virtuale del gas
Nello stoccaggio virtuale del gas naturale, i trasferimenti assimilabili alla consegna e alla riconsegna di un bene fungibile, nell’ambito di un contratto di deposito irregolare, sono irrilevanti ai fini Iva. Scontano, invece, l’imposta i corrispettivi dovuti per la prestazione del servizio di deposito. Così ha precisato l’Agenzia delle Entrate
Servizio di stoccaggio virtuale del gas: risoluzione n. 22/e del 5 marzo 2012
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Servizio di stoccaggio virtuale del gas: risoluzione n. 22/e del 5 marzo 2012
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