24 gen 2011

Unico: reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1549 depositata il 19 gennaio ha chiarito che il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi si consuma il novantesimo giorno successivo all'ordinario termine di scadenza. E' da tale data e non da quella di presentazione che iniziano a decorrere i termini della prescrizione.

Rimborsi Iva: richiesta solo in dichiarazione

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio, sono stati approvati i modelli da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva/2011 – Iva Base/2011 – Iva 26 LP/2011 – Iva 74 bis). Da quest'anno i contribuenti potranno presentare domanda abbinandola alla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto. Non sarà possibile presentare domanda su carta in forma separata.

Studi di settore: accertamento avvocati e commercialisti

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1213 del 20 gennaio hanno stabilito l'illegittimità dell'accertamento del reddito, basato sugli studi di settore, di uno studio professionale in regime di contabilità ordinaria, senza la preventiva ispezione del fisco che certifica l'inattendibilità dei documenti.

Leverage buy out

Nella lotta all'evasione l’Agenzia delle Entrate contesta anche le pianificazioni fiscali aggressive finalizzate a ridurre la base imponibile. La Direzione regionale Veneto dell'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la Direzione provinciale di Rovigo ha contestato, ritenendola operazione elusiva, un leveraged buy out effettuato, secondo gli ispettori dell’Agenzia, esclusivamente per ridurre l’imposizione fiscale.

Fondo patrimoniale per difendersi dal fisco

La Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza n. 437 dello scorso 20 dicembre ha affermato che è necessario verificare se esiste un nesso tra il fatto che ha generato le obbligazioni (debito fiscale) e i bisogni della famiglia. Nel caso specifico il fondo patrimoniale non risponde del debito fiscale che pende in capo ad uno dei coniugi.

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16 gen 2011

Compensazioni crediti di imposta senza sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 14 gennaio 2011, ha sospeso l'applicazione delle nuove regole relative alla compensazione in attesa di un decreto attuativo del ministero dell'Economia.
Fino a quel momento si potrà quindi procedere alle compensazioni dei propri crediti d'imposta con debiti tributari anche in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro.
Non sono previste sanzioni a condizione che la compensazione non vada ad intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.

Normativa

Articolo 31 del Dl 78/2010, dal 1° gennaio di quest’anno “la compensazione dei crediti … relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto…si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato …”.
L’articolo 31 però ammette il pagamento “…anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”.


Comunicato stampa del 14 gennaio 2011

Preclusione all’autocompensazione. Prima applicazione Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono sanzionabili fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità. Questo a condizione che l’operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.
La piena operatività della disposizione contenuta nell’articolo 31, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, presuppone l’adozione di un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.
Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione.
Di conseguenza, fino all’emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.

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15 gen 2011

Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva.

L’Agenzia delle entrate con provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, da attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro.

Le operazioni Iva non soggette all’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011 sono escluse anche, come, per esempio, quelle riguardanti il commercio al dettaglio. Sempre in quest’ottica, non rientrano nell’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, come stabilito dallo Statuto del contribuente.

Le informazioni da comunicare sono solo quelle essenziali per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni mentre l’invio telematico deve essere effettuato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

Per il periodo d’imposta 2010 sono previste alcune semplificazioni che riducono di fatto l’impatto del provvedimento: l’importo previsto è elevato da tremila euro ad euro venticinquemila e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

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Elenco clienti e fornitori: nuovi adempimenti e nuovi costi amministrativi

I nuovi adempimenti Iva previsti dal governo porteranno necessariamente a un aumento dei costi amministrativi legati soprattutto all’adeguamento software ed ai tempi di registrazione.



È fissato al 31 ottobre 2011 il termine per presentare le comunicazioni delle operazioni di importo non inferiore a 25mila euro, con riferimento al periodo di imposta 2010. L’adempimento riguarderà tutte le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

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SISTRI: proroga al 31 maggio 2011

Prorogato di cinque mesì l'avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti. (GU n. 302 del 28-12-2010 ).
La proroga Sistri viene portata al 31 maggio 2011 e fino ad allora le imprese procederanno alla verifica della funzionalità del sistema. Conseguentemente, slitta anche l'applicazione delle sanzioni.

Differito, inoltre, anche il termine per la dichiarazione annuale prevista entro il 31 dicembre 2010 che si sposta al 30 aprile 2011.

I produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, devono comunicare al Sistri, compilando l'apposita scheda, le informazioni ivi indicate, relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema Sistri, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.

Società a partecipazione pubblica e responsabilità amministrativa degli enti

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 234 del 10 gennaio 2011, riprendendo quanto sancito il 21 luglio 2010 nella decisione n. 28699, con riguardo alle società a partecipazione pubblica, ha chiarito che la normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti si applica anche alle società partecipate da enti pubblici.


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