14 dic 2010

Redditometro rafforza gli studi di settore

L'azione combinata dei due strumenti di accertamento, studi di settore e redditometro, può costituire un evidente vantaggio per il fisco in termini di rafforzamento delle presunzioni soprattutto se accompagnate da attente analisi finanziarie.

Il contribuente, per contro, potrà far valere in sede di difesa le incongruenze tra i due strumenti ed utilizzare le risultanze di uno per contrastare e indebolire le presunzioni dell'altro.

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Redditometro: Auto, casa e indagini finanziarie

L’Agenzia delle Entrate sta procedendo ad accertamenti sui redditi dei periodi 2006 e 2007 e, proprio per questi anni, spesso emergono anomalie non favorevoli ai contribuenti.

Abitazioni e automobili sono elementi che, soprattutto se acquistati a debito, incidono sulla determinazione del reddito complessivo presunto.

Il redditometro, incrociato con le risultanze degli studi di settore, servirà agli uffici finanziari per selezionare tra i contribuenti le posizioni di maggior rischio.

Nel caso di scostamenti saranno posti in essere sia accertamenti basati su dati presuntivi sia accertamenti basati su indagini finanziarie.

Ogni contribuente può, sul sito internet delle Entrate, calcolare il proprio redditometro per verificare se è in regola con le aspettative del Fisco..

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Redditometro: la capacità di spesa determinata dalla cassa

Il nuovo accertamento sintetico, voluto dal legislatore con il dl 78/2010, obbliga il contribuente a dimostrare, durante il contraddittorio preventivo con l'ufficio, che l'accertamento non riflette la propria capacità di spesa a causa della presenza di componenti finanziarie come gli ammortamenti, gli accantonamenti a fondi per tfr, a fondi rischi ecc.

12 dic 2010

Conferimenti in natura da bilanci e stime con fair value

Il decreto legislativo recentemente approvato modifica le misure contenute nel dlgs 142/2008, approvando nuove regole che disciplinano i conferimenti di beni in natura nel capitale delle società per azioni.

Le principali novità sono:


• il valore del conferimento in natura viene tratto dal bilancio del soggetto conferente o determinato con perizia di stima.

• Questa tecnica di valutazione del conferimento può essere utilizzata anche per i valori mobiliari e per gli strumenti del mercato monetario.

• Il preciso richiamo alla definizione di “fair value” con riferimento ai principi contabili internazionali. Il concetto di "valore equo" viene dunque sostituito dal concetto di "fair value"

• Dubbi sul possibile utilizzo di bilanci intermedi

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Cessione di azioni dopo conferimento di azienda è lecita

La Commissione tributaria provinciale di Milano nelle sentenze n. 388 e 389 del 5 novembre ha stabilito che la riorganizzazione aziendale realizzatasi mediante un conferimento d'azienda in una newco e la successiva immediata cessione di azioni di quest'ultima non costituisce abuso di diritto né elusione, ma legittimo risparmio d'imposta.

Secondo i giudici si tratta, infatti, di atti indipendenti l'uno dall'altro, frutto di una libera scelta imprenditoriale che vanno tassati autonomamente.


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Versamento ICI: 16 dicembre secondo acconto e saldo

Entro il 16 dicembre, i contribuenti che non hanno versato l'imposta dovuta in unica soluzione lo scorso 16 giugno, sono tenuti a versare la seconda rata, a saldo dell'Ici.

L'imposta è dovuta dai proprietari di immobili non prima casa per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso dell'immobile e in relazione ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto.

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Curatore fallimentare: limiti alle compensazioni fiscali

Dicembre sarà l'ultimo mese a disposizione dei curatori fallimentari per utilizzare in compensazione i crediti fiscali vantati.

Il 1° gennaio 2011 entra in vigore l'articolo 31 del decreto legge n. 78/2010 che impedisce ai curatori fallimentari di effettuare compensazioni fra debiti e crediti fiscali per le somme superiori a 1.500 euro, iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

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9 dic 2010

Regime dei minimi: guida gratuita

Condizioni d'accesso

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione, e che nell'anno solare precedente hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30mila euro.

Limite all'acquisto di beni strumentali
il soggetto che opta per il regime semplificato non deve aver effettuato cessioni all'esportazione e non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori. Inoltre, non deve aver erogato somme in forma di utili di partecipazione agli associati né aver acquistato, anche mediante contratti d'appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro.

Applicazione del regime: 1° gennaio 2008
I soggetti che possiedono questi requisiti e gli operatori che già applicano nel 2007 il regime della franchigia possono, già dal 1° gennaio 2008, iniziare a operare automaticamente da contribuenti minimi. I contribuenti che iniziano un'attività, devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività da presentare con modalità ed entro i termini previsti.

Il nuovo regime fiscale: esoneri, semplificazioni e niente studi di settore!
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti: registrazione delle fatture emesse, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti, tenuta e conservazione dei registri e documenti (con l'eccezione delle fatture di acquisto e le bollette doganali d'importazione), dichiarazione e comunicazione annuale e, per concludere, compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori. Anche ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. E, non essendo soggetti né agli studi di settore né ai parametri, sono inoltre esonerati dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Esenzione IRAP
L'adesione al regime dei contribuenti minimi comporta anche l'uscita dalla platea dei soggetti sottoposti al calcolo e al versamento dell'imposta sulle attività produttive.

Principio di cassa
L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cosiddetto "principio di cassa". Il principio, generalmente valido per i redditi di lavoro autonomo, trova quindi applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minimi.

Scarica la guida gratuita al regime dei minimi

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Regime dei minimi: quando conviene?

Il nuovo regime dei minimi (scarica la guida gratuita al regime dei minimi) sembra decisamente consigliato per:

  • le piccole partite iva, professionisti ed imprese, che operano nel settore dei servizi ed hanno pochi costi da scaricare e non risultano quindi danneggiati dalla indetraibilità dell'IVA. I vantaggi aumentano all'avvicinarsi alla soglia limite dei ricavi 30.000 euro. Da valutare l'utilità del regime caso per caso con il proprio commercialista al diminuire dei ricavi complessivi.
  • chi ha come clienti i privati (non viene effettuata ritenuta)
  • chi ha altri redditi potendo evitare il cumulo ( es. lavoratore dipendente che decide di aprire partita iva).
Non sempre le agevolazioni sbandierate dal governo sono così convenienti.
  • é vero che questi soggetti non pagheranno irap, ma è anche vero che non avendo un'organizzazione autonoma non l'avrebbero probabilmente pagata comunque.
  • Inoltre resta l'obbligo di ritenuta, costringendo quindi ad un perenne credito di imposta (fatta eccezione per quei soggetti che hanno come clienti principalmente privati).
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Regime dei minimi: l'imposta sostitutiva al 20%

Il contribuente in regime di minimi ha notevoli fiscali, sia in termini di imposte sia di adempimenti:
  • E' esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto Iva (non può però detrarre l’Iva sui costi);
  • E’ esente dall'Irap e dagli studi di settore.
  • È soggetto ad un’unica un'imposta sostitutiva del 20%.

Questi contribuenti però, volendolo, possono optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'Iva nei modi ordinari.

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