4 giu 2013

Tutte le regole per la tassazione degli atti notarili

E’ in rete l’ABC della tassazione degli atti redatti dai notai, da quelli sui fabbricati e sui terreni a quelli societari. Da oggi è disponibile, infatti, sul sito Internet delle Entrate, la prima Guida Operativa per i contribuenti e per gli uffici dell’Agenzia sullaregistrazione degli atti notarili, redatta dalla Direzione Centrale Normativa con la collaborazione delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate. Obiettivo dell’iniziativa è semplificare e fornire a tutti gli operatori del settore, e naturalmente ai contribuenti, a vario titolo coinvolti nella tassazione degli atti, e nelle diverse fasi che ne determinano la definizione, uno strumento di lavoro utile, chiaro e di semplice consultazione. Per questa ragione, la molteplicità di questioni trattate all’interno della Guida, realizzata in forma di Circolare n.18/E, sono illustrate in modo semplice e arricchite con tabelle ed esempi esplicativi.

Dal Dire al Fare semplificazione 

La Guida illustra, per la prima volta in modo sistematico e uniforme, il lungo elenco di disposizioni fiscali applicabili ai fini del calcolo dell’imposta di registro e di altri tributi indiretti indirizzati alla tassazione degli atti notarili. In pratica, il nuovo vademecum delle Entrate passa in rassegna le diverse modalità che guidano il prelievo su tutti gli atti redatti dai notai, da quelli sui fabbricati e sui terreni a quelli societari, illustrando la disciplina completa dell’imposta di registro e di fatto superando le numerose difficoltà interpretative emerse in materia e cumulatesi nel corso degli anni.

Regole certe e stop alle “liti” fiscali

La Guida Operativa ha un duplice effetto. Infatti, mentre sul versante della semplificazione il presente vademecum contribuisce a trasmettere un deciso impulso nel rendere omogenea ed uniforme la tassazione degli atti notarili sull’intero territorio nazionale, come conseguenza indiretta potrebbe determinare una significativa diminuzione delle casistiche conflittuali che possono insorgere tra i contribuenti ed i notai da un lato e l’Amministrazione finanziaria dall’altro. In questo modo, l’azione amministrativa ne risulterebbe più efficiente ed efficace, oltre che più trasparente, con l’effetto indiretto di condurre ad una significativa riduzione del contenzioso.

Occhio alla chance di rimborso della maggiore imposta versata

In particolare, tra le novità segnalate, la Guida Operativa pone in chiaro la possibilità di ottenere il rimborso della maggiore imposta versata in sede di registrazione del contratto preliminare, per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo, qualora questa risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo. Riguardo la tempistica del rimborso, il contribuente deve richiederlo entro tre anni dal giorno del pagamento dell’imposta o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.In questo caso il termine triennale decorrerebbe dalla data di registrazione del contratto definitivo.

Aree bianche senza Iva

Inoltre, la Guida illustra la disciplina applicabile ai casi di trasferimenti o atti traslativi che hanno per oggetto le cosiddette aree bianchecioè le zone non classificate come specificamente destinabili né all’edilizia né all’esercizio dell’agricoltura. Trasferimenti questi su cui si applica l’aliquota dell’8 per cento, in pratica quella prevista per i terreni diversi da quelli agricoli. Dunque, prosegue la Guida, queste cessioni sono da considerare al di fuori dal campo di applicazione dell’Iva.

La Guida Operativa in Rete 

La Circolare n.18/E, con il vademecum sull’imposta di registro, è consultabile direttamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione riservata alle “Guide fiscali”. In pratica, basta cliccare sulla voce iniziale “Guida Operativa” per accedere ai contenuti suddivisi nelle singole Parti che la compongono con i relativi paragrafi.

Scarica: la guida tassazione atti notarili

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3 giu 2013

Responsabilità Appaltatore

Le recenti modifiche normative hanno previsto la responsabilità dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.

In capo al committente, è stata prevista una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000,00 a 200.000,00 euro - nel caso in cui lo stesso esegua il pagamento all’appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione con la quale deve necessariamente risultare attestato che i versamenti fiscali, scaduti alla data della corresponsione del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore.

Tale responsabilità, comunque, si deve ritenere limitata ai casi in cui in assenza dell’esibizione della documentazione, tali versamenti non sono stati effettivamente eseguiti dall’appaltatore o dall’eventuale subappaltatore.

La documentazione può validamente consistere anche in un’asseverazione rilasciata da un professionista abilitato iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Scarica:
CHECK LIST PER GLI ISCRITTI ODCEC MILANO PER IL RILASCIO DELL'ASSEVERAZIONE INERENTE ALLA RESPONSABILITÀ FISCALE NEI CONTRATTI DI APPALTO / SUBAPPALTO


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31 mag 2013

UNICO: PROROGA VERSAMENTI

Proroga UNICO 2013 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Proroga 730.
Nel rispondere all’interrogazione parlamentare n. 5-00189, è stato reso noto che è all’esame dei competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria uno schema di provvedimento  “di contenuto analogo a quello degli anni scorsi”, contenente la proroga dal 17 giugno 2013 (il 16 giugno cade di domenica) all’8 luglio 2013 del termine per il versamento, senza interessi, delle imposte derivanti dai modelli UNICO 2013 (anche unificati) e IRAP 2013.
Sembra quindi slittare al 20 agosto 2013 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
Il differimento interessa, sembra ma è ragionevole visto il ritardo con cui sono stati resi disponibili i nuovi modelli, esclusivamente le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Sempre di ieri il comunicato stampa che ufficializza la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga dei termini relativi alla presentazione dei modelli 730/2013 ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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Proroga Dichiarazione 730

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In corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale il Dpcm che fa slittare al 10 giugno 2013 la scadenza per la consegna dei modelli ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale

C’è tempo fino a lunedì 10 giugno per presentare il modello 730/2013 (redditi 2012) ai Caf e ai professionisti abilitati.

Slittano conseguentemente anche i termini entro cui i soggetti che prestano assistenza fiscale dovranno assolvere gli adempimenti successivi: per loro, previsto il rinvio di una settimana, dal 17 al 24 giugno, per consegnare ai contribuenti copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3.

Proroga, infine, anche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli predisposti e del relativo risultato contabile, che avrà come data limite l’8 luglio e non più il 30 giugno.

I nuovi termini per la presentazione del modello 730/2013 sono stati fissati da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, datato 29 maggio 2013, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
 
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15 mag 2013

Guida riforma del lavoro Fornero


Il 22 aprile è stata pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una circolare in cui sono racchiusi gli orientamenti interpretativi condivisi con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, stabiliti in occasione dell’incontro del 7 e 8 febbraio 2013.

Vista la confusione in materia riteniamo utile allegare la circolare.



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Il trattamento contabile del diritto di superficie nel bilancio civilistico


Il diritto di superficie è un istituto giuridico funzionale al conseguimento di molteplici obiettivi economico-aziendali.

L’assenza nel modello di bilancio nazionale di un approccio organico su questa tematica ha favorito l’adozione di comportamenti contabili non uniformi, in larga parte ispirati alle disposizioni di matrice fiscale. 

La prassi – constatata la crescente diffusione dell’operazione nel contesto imprenditoriale italiano – ha avvertito l’esigenza di poter fruire di linee guida in grado di colmare le attuali lacune regolamentari. Più nel dettaglio, il progetto persegue l’obiettivo di definire delle disposizioni in materia contabile per la superficie coerenti con i postulati cardine del modello di bilancio nazionale e tali da assicurare una coerente rappresentazione tra concedente (nudo proprietario) e superficiario (concessionario).

Il Documento è incentrato sulla costituzione a titolo oneroso del diritto di superficie, distinguendo tra tempo determinato e tempo indeterminato. Il contributo, tuttavia, non affronta il trattamento contabile della proprietà superficiaria e dell’eventuale cessione del diritto di superficie da parte del concessionario. Esula, inoltre, dalle finalità dell’elaborato l’analisi delle varie clausole che possono essere apposte al contratto, quali, ad esempio, la devoluzione gratuita della costruzione e l’obbligo di bonifica del suolo in capo al superficiario.

La trattazione dei profili bilancistici della superficie è preceduta da un sintetico richiamo alla pertinente normativa civilistica, utile ai fini della comprensione delle soluzioni descritte nei paragrafi successivi.

Si precisa che le indicazioni fornite sono applicabili in linea generale anche nell’ipotesi di concessione del diritto di superficie su immobili diversi dai terreni.

Sommario: 1. Breve inquadramento normativo. – 2. La costituzione del diritto di superficie a tempo indeterminato. – 2.1. Rappresentazione in bilancio per il concedente. – 2.2. Rappresentazione in bilancio per il superficiario. – 3. La costituzione del diritto di superficie a tempo determinato. – 3.1. Rappresentazione in bilancio per il concedente. – 3.2. Rappresentazione in bilancio per il superficiario.

SCARICA Documento n. 16 - Il trattamento contabile del diritto di superficie nel bilancio civilistico


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13 mag 2013

Finanziamenti soci postergati


Il documento dell' IRDCEC analizza il fenomeno dei finanziamenti da parte dei soci nelle società di capitali, muovendo dall'analisi dell’art.2467 c.c..

I profili di maggiore criticità riguardano in primis le condizioni di applicazione oggettiva del suddetto principio di postergazione

Il documento fa riferimento alle principali pronunce giurisprudenziali in materia, nonché alle best practices e agli orientamenti dottrinali più diffusi in campo internazionale.

In ultimo, il lavoro si sofferma sul trattamento contabile e sulla corretta imputazione in bilancio dei finanziamenti effettuati dai soci, esaminando i principi contabili e una recente pronuncia giurisprudenziale, evidenziando la necessità di un approccio tipologico e sottolineando l’importanza di un’adeguata esposizione in bilancio di tali poste.

SCARICA Documento n. 17 - Profili di criticità nell’applicazione dell’art. 2467 c.c.: società di capitali diverse dalla s.r.l. e finanziamenti “indiretti”


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7 mag 2013

GUIDA CNDCEC al bilancio PMI


La redazione del bilancio semplificato è un tema assai sentito dalle piccole società e dai professionisti che spesso rappresentano un punto di riferimento importante per tali realtà.
Le imprese di minori dimensioni costituiscono la principale forza economico‐produttiva a livello
nazionale ed europeo.


Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) – grazie anche al supporto della Commissione “Norme e principi contabili” ‐ ha deciso di sintetizzare le principali indicazioni in merito e fornire alcune interpretazioni delle principali problematiche.


SCARICA LA GUIDA alla redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e criticità 



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6 mag 2013

Sanzioni amministrative e penali per gli omessi versamenti di IVA e ritenute in situazione di illiquidità

La circolare n. 12 della Fondazione Centro Studi UNGDC tratta la possibilità di non applicare le sanzioni amministrative e penali per gli omessi versamenti di IVA e ritenute in situazione di illiquidità.

Lo scopo di tale circolare consiste nel confrontare gli orientamenti di dottrina, giurisprudenza di merito e di legittimità nonché di proporre un’interpretazione dell'argomento che possa rendere compatibile la restrittiva opinione della Cassazione - la quale in diverse pronunce ha trattato il tema riconoscendo la colpevolezza del soggetto che ha omesso il versamento - con la linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza di merito, che essendo più vicina al mondo delle imprese e percependo come gli effetti della crisi limitino di fatto le loro capacità di adempimento, tende a riconoscere situazioni di non punibilità.

L’individuazione di stati di concreta insolvenza in cui l’imprenditore non adempie, pur in assenza totale di dolo, rappresenta, infatti, una situazione in cui potrebbe riscontrarsi la non colpevolezza.

A tal fine, sarà necessaria un'analisi approfondita del contesto aziendale da parte del professionista che segue l’impresa, il quale, in collaborazione con il legale incaricato della difesa, potrà fornire un valido supporto al cliente per il riconoscimento della sua innocenza.

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3 mag 2013

Guida società perdita sistemica

La disciplina fiscale delle “società di comodo”, meglio note come “società non operative”, è stata per la prima volta introdotta con la legge 724/1994 allo scopo di disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario per la mera detenzione di beni improduttivi di reddito.

Lo schermo offerto dalla società può, infatti, prima di tutto, consentire di nascondere l’effettivo proprietario dei beni (quindi occultando elementi idonei a manifestare capacità di spesa di contribuenti persone fisiche); in seconda battuta offre anche un vantaggio fiscale immediato e diretto, permettendo in alcuni casi la deduzione di costi (e la detrazione di relativa Iva) non possibile in capo a soggetti che non svolgono attività d’impresa o lavoro autonomo.

La ratio della normativa è quella di penalizzare quelle società che, al di là dell’oggetto sociale dichiarato, sono state costituite con l’unico scopo di gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, anziché per esercitare un’effettiva attività commerciale.

Scarica la guida: KNOS a cura della COMMISSIONE DI STUDIO FISCALE

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