Sul regime fiscale dei contribuenti ex minimi l'Agenzia delle Entrate ha confermato che a partire dal 1°gennaio 2012 si renderanno applicabili le regole ordinarie di determinazione del reddito imponibile destinate alle imprese e ai lavoratori autonomi.
Ad oggi manca infatti una disciplina specifica destinata ai soggetti che pur rientrando nei minimi non possono più beneficiare del regime o ne fuoriescono.
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Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
6 ott 2011
Regime dei minimi: limitazioni del regime per età anagrafica.
Ad oggi la dottrina propende per la
seguente interpretazione, sempre in attesa di conferme da parte dell’Agenzia delle Entrate: possibilità
per il contribuente di beneficiare del regime dei minimi (scarica gratis la guida al regime dei minimi) per un quinquennio a prescindere dall’età in
cui si inizia l’attività; se al termine di
tale periodo, non sono stati ancora compiuti 35 anni, il contribuente può
continuare ad utilizzarlo fino al compimento del 35° anno di età.
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Regime dei minimi: ancora nessun chiarimento.
Dopo le manovre
estive i contribuenti sono chiamati a valutare l'impatto delle nuove misure pur
in assenza dei provvedimenti attuativi.
Le criticità e i
dubbi sono molti, e se si pensa che hanno radicalmente modificato alcuni
comparti del diritto tributario le incertezze aumentano.
L’Agenzia delle Entrate, in particolare,
non ha ancora fornito chiarimenti sulla nuova disciplina del
regime dei minimi (scarica gratuitamente la guida al regime dei minimi) né emanato gli annunciati provvedimenti attuativi
determinando obiettiva incertezza in contribuenti e professionisti.
L’art. 27 comma 3 del DL 98/2011 ha comunque previsto che tali
soggetti possano beneficiare comunque di alcune agevolazioni, a
condizione che possiedano tutte le caratteristiche, previste dai commi 96 e 99
della L. 244/2007, necessarie per la fruizione del previgente regime dei minimi
come ad esempio:
- ricavi/compensi inferiori a 30.000 euro;
- beni strumentali nel triennio precedente non superiori a 15.000 euro;
- non assunzione di lavoratori dipendenti.
3 ott 2011
Chiusura liti fiscali con l’Agenzia delle Entrate fino a 20.000 euro
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 13 settembre 2011 approva il modello di domanda e le relative istruzioni per la definizione delle liti fiscali pendenti con l’Agenzia delle Entrate alla data del 1° maggio 2011.
Possono inviare la domanda coloro che a quest’ultima data hanno intenzione di definire liti fiscali di importo non superiore ai 20.000 euro pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.
Semplificato anche il versamento che dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2011 mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si riferisce.
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Possono inviare la domanda coloro che a quest’ultima data hanno intenzione di definire liti fiscali di importo non superiore ai 20.000 euro pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio.
Semplificato anche il versamento che dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2011 mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, qualunque sia il tipo di tributo a cui la lite si riferisce.
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Proroga comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di importo non inferiore a euro tremila.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011, il termine ultimo di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA riferita al periodo d’imposta 2010, viene prorogato dal 31 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011.
Il provvedimento è frutto dei confronti con le associazione delle categorie interessate dall’adempimento nell’ottica ,sia di semplificare gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti, sia di perfezionare modalità e qualità delle informazioni trasmesse.
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Il provvedimento è frutto dei confronti con le associazione delle categorie interessate dall’adempimento nell’ottica ,sia di semplificare gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti, sia di perfezionare modalità e qualità delle informazioni trasmesse.
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Chiusura delle partite IVA inattive.
I titolari di partite Iva inattive hanno la possibilità di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 entro il 4 ottobre 2011 (termine dei novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011).
La modalità agevolata è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
Questa ed altre novità sono contenute nella risoluzione 93/E che chiarisce, inoltre, le modalità con la delega di versamento modello F24.
La modalità agevolata è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
Questa ed altre novità sono contenute nella risoluzione 93/E che chiarisce, inoltre, le modalità con la delega di versamento modello F24.
2 ott 2011
Avvisi di accertamento esecutivi
Dal 1° ottobre gli avvisi di accertamento
inviati dalle Entrate saranno immediatamente esecutivi. Si dovrà pagare subito
1/3 di quanto contestato, entro il termine per la presentazione del ricorso.
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Quali tributi: il nuovo regime
riguarda solo i tributi e i periodi d'imposta previsti dalla norma per i quali
si procede con atto di accertamento. Tali tributi sono: le imposte sui redditi,
le relative addizionali, l'Iva e l'Irap.
Quali periodi di imposta: I periodi
d'imposta sono quelli relativi al periodo in corso al 31 dicembre 2007 e a quelli
successivi. Sono esclusi, ad esempio, i tributi doganali e i tributi indiretti
diversi dall'Iva.
Effetti sui tempi di pagamento della sospensione feriale e
dell'istanza di adesione: per gli accertamenti da oggi
esecutivi rilevano sia la sospensione feriale sia l'eventuale proposizione
dell'istanza di adesione che spostano i termini per la presentazione del
ricorso con ovvie conseguenze anche per il pagamento di quanto dovuto (indicazione
che l'Agenzia delle Entrate ha fornito agli uffici periferici con una nota
interna).
Nuovi accertamenti (post 1 ottobre): gli uffici non dovranno più emanare le cartelle esattoriali in
quanto l'atto di accertamento diventa esecutivo una volta trascorsi i termini
per presentare ricorso. Trascorsi 60 giorni dalla notifica, l'atto, che deve contenere l'intimazione ad
adempiere, diventa esecutivo. Il contribuente deve pagare le somme dovute entro
il termine per presentare ricorso. In caso contrario, l'atto di accertamento
deve avvertire che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la
riscossione delle somme passa all'agente della riscossione anche ai fini
dell'esecuzione forzata.
Vecchi accertamenti (ante 1 ottobre): restano in vigore le vecchie regole della notifica dell'avviso
di accertamento, della iscrizione a ruolo e della successiva notifica della
cartella esattoriale.
28 set 2011
Partita IVA inattiva: modalità operative per la chiusura
L’articolo 23, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111 ha introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 (pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo del d.lgs. n. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.
I titolari di partite Iva inattive hanno quindi la possibilità di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 entro il 4 ottobre 2011 (termine dei novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011).
La modalità agevolata è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Questa ed altre novità sono contenute nella risoluzione 93/E che chiarisce, inoltre, le modalità con la delega di versamento modello F24-Elementi identificativi.
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I titolari di partite Iva inattive hanno quindi la possibilità di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 entro il 4 ottobre 2011 (termine dei novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011).
La modalità agevolata è consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività.
La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. Questa ed altre novità sono contenute nella risoluzione 93/E che chiarisce, inoltre, le modalità con la delega di versamento modello F24-Elementi identificativi.
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26 set 2011
Scadenza Unico 2011 entro il 30 settembre
Entro la fine del mese di settembre si esauriscono
non solo i tempi regolamentari per l’invio del modello unico di quest’anno, ma anche
per correggere eventuali errori presenti nelle dichiarazioni precedenti
È venerdì 30
settembre, infatti, il termine canonico per archiviare regolarmente il più
importante adempimento fiscal-telematico dell’anno.
Avviamento, no al calcolo standard
La Commissione tributaria
provinciale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 143/4/11, ha stabilito che
nelle cessioni d'azienda il Fisco non può determinare l'avviamento in maniera
standardizzata, applicando moltiplicatori e parametri predefiniti.
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L’avviamento è un bene immateriale che caratterizza l’azienda, la sua capacità di continuare a produrre utili. L’avviamento è quindi una caratteristica dell’azienda e non della società che risulta proprietaria dell’azienda.
La dottrina ha profuso amplissime dissertazioni sulla valutazione dell'avviamento senza che si sia pervenuti ad un univoco e condiviso metodo di calcolo trattandosi di una grandezza influenzata da caratteristiche qualitative di soggettiva interpretazione.
L'Agenzia delle
Entrate deve tenere conto, invece, di tutte le componenti che caratterizzano
l'azienda, compresi gli elementi soggettivi quali la capacità organizzativa e
le doti manageriali dell'imprenditore cedente.
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