Il nuovo regime della cedolare secca sugli affitti è certamente vantaggioso per chi dichiara un reddito medio-alto: oltre i 15mila euro per i contratti a canone libero e oltre i 28mila euro per quelli a canone concordato. Sopra questi livelli si applicano le aliquote marginali Irpef del 27% e del 38%, che rendono vantaggioso il regime della cedolare secca.
Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
15 mar 2011
16 MARZO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI
Scade il 16 marzo il pagamento della tassa annuale CC.GG. da parte delle società di capitale per la numerazione e bollatura dei libri sociali, del libro giornale e degli inventari.
La tassa è pari a:
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La tassa è pari a:
- € 309,87 se il capitale, all'1/1/2011, non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale supera € 516.456,90.
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Facebook e fisco: i social network arma per combattere l’evasione.
I social network forniscono informazioni e indizi preziosi per Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. La rete, fonte immensa di dati, potrebbe essere uno strumento molto utile negli accertamenti per il contrasto all'evasione.
'Oggi strumento che possa condurre ad avere informazioni verrà utilizzato, si chiami Facebook o altro, sia un registro o l'iscrizione ad un circolo esclusivo' ha spiegato il direttore vicario dell'Agenzia.
Lo spesometro e il nuovo redditometro, basati principalmente sul tenore di vita dei contribuenti, costituiscono tipologie di verifica fiscale che potrebbero trovare proprio nella rete utili frecce al loro arco.
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'Oggi strumento che possa condurre ad avere informazioni verrà utilizzato, si chiami Facebook o altro, sia un registro o l'iscrizione ad un circolo esclusivo' ha spiegato il direttore vicario dell'Agenzia.
Lo spesometro e il nuovo redditometro, basati principalmente sul tenore di vita dei contribuenti, costituiscono tipologie di verifica fiscale che potrebbero trovare proprio nella rete utili frecce al loro arco.
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Compensazione crediti d’imposta: circolare n 13-2011
- Il principio fissato dal dl 78/2010 è: il contribuente con debiti erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro non può compensare anche in caso di crediti erariali eccedenti, se prima non paga il proprio debito.
- non vi è nessuna preclusione all’autocompensazione in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione. Prevista l’esclusione dal conteggio del limite di 1.500 euro per i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’ imposta e divieto della compensazione soltanto dopo la scadenza del termine di pagamento del debito iscritto a ruolo.
- La compensazione in presenza di ruoli scaduti fa scattare pesanti sanzioni. L'ammontare minimo sarà sempre parametrato al debito dovuto e non all'importo compensato. La tesi dell'Amministrazione finanziaria non appare però congruente con quanto prevede la norma. Il rischio quindi è di creare ancora più confusione andando ad aumentare il contenzioso tributario in caso si erogazione delle sanzioni.
Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo
La risoluzione n. 26/e del 7 marzo 2011 ha chiarito che la distribuzione di azioni proprie da parte dell’emittente ai soci produce, ai fini fiscali, gli stessi effetti di un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve capitale, con conseguente riduzione del valore unitario di carico delle azioni a parità di valore fiscale della partecipazione.
Regime fiscale dei contribuenti minimi
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la partecipazione ad una società semplice, per la quale il reddito prodotto dall’attività agricola e dalle attività connesse sia qualificabile come reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986, non impedisce l’applicazione del regime dei contribuenti minimi all’ulteriore attività di lavoro autonomo che si intende esercitare.
Link: RISOLUZIONE N. 27/E DEL 7 MARZO 2011
Link: Guida fiscale regime dei contribuenti minimi
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23 feb 2011
Recupero sottotetto: IVA agevolata prima casa 4%
Si analizza il caso di un intervento edilizio consistente nel recupero di un sottotetto con demolizione e ricostruzione fuori sagoma.
Analisi requisiti oggettivi
Il caso della ristrutturazione del sottotetto ad abitativo è da ritenersi assimilabile a quello di un immobile in corso di costruzione, per il quale la circolare Circolare 38 – 2005 ha espressamente previsto la possibilità di richiesta di agevolazioni "prima casa".
L’agevolazione “prima casa” spetta anche nell’ipotesi in cui il trasferimento riguardi un immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione “non di lusso” secondo i criteri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969. “la legge richiede che oggetto del trasferimento sia un fabbricato “destinato ad abitazione”, ovverosia strutturalmente concepito per uso abitativo, e non che lo stesso sia già idoneo a detto uso al momento dell'acquisto …”.
Interpretazione Circolare 11 - 2007
La Circolare 11 -2007 ricorda che: “ La tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies), del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del dieci per cento per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso, diverse dalle c.d. prime case, e alla realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457/78, concernenti, rispettivamente, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica.”
Nel caso esaminato dalla risoluzione le migliorie operate nell’ipotesi dell’interpello non possono qualificarsi come lavori di ristrutturazione edilizia perché l’appartamento non è stato ancora ultimato e, quindi, gli interventi, si inseriscono “nel processo di costruzione dell’immobile, ed hanno ad oggetto l’inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’alloggio”, ragion per cui è applicabile l’Iva al 4 per cento.
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18 feb 2011
Reti di imprese: disciplina fiscale e contratto di rete
Disciplina sulle Reti di imprese
La disciplina sulle reti d’impresa è stata originariamente introdotta dall’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
L’articolo 42 del decreto interviene in materia:
Al riguardo si segnala che con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha ritenuto che la misura in favore delle reti di imprese non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Elementi principali del contratto di rete
Per quanto di più immediato interesse ai fini della misura agevolativa, è opportuno evidenziare che elemento essenziale del contratto di rete disciplinato dal comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 è il “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a “collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa” per perseguire lo scopo di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.
Il contratto di rete, inoltre, “può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.
La norma in commento, innovando rispetto alla previgente disciplina, stabilisce quindi che l’istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell’organo comune non costituiscono elementi essenziali ai fini della configurabilità del contratto di rete.
Il medesimo comma 4-ter, nell’indicare analiticamente il contenuto del contratto di rete, annovera alla lettera c) “la definizione di un programma di rete, che contenga:
In merito alla determinazione dell’importo agevolabile viene stabilito, altresì, che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione, fermo restando il limite stabilito dal comma 2-quinquies pari a 20 milioni di euro per l’anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.
Il beneficio fiscale in commento opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. Per il periodo d’imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-quater.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell’IRAP.
Sotto il profilo temporale si rileva che l’agevolazione opera fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. In proposito si sottolinea che il comma 2-septies dell’articolo 42 subordina l’operatività della norma in commento all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, par. 3, del TFUE (c.d. clausola di stand still).
Si evidenzia infine che l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.
Disposizioni di attuazione e controlli
Le norme in esame demandano a successivi atti la definizione di taluni aspetti procedimentali e attuativi del regime agevolativo.
Il comma 2-quater dell’articolo 42 stabilisce che il programma comune di rete deve essere “preventivamente asseverato”. L’asseverazione comporta la previa verifica della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L’asseverazione è rilasciata da “organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto”.
Il successivo comma 2-sexies demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’individuazione di “criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione”, anche ai fini del rispetto del limite degli stanziamenti, stabiliti in misura pari a 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 dal comma 2-quinquies.
La norma dispone infine che l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei propri poteri di accertamento e di controllo, “vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti” (articolo 42, comma 2-quater).
Scarica: Circolare n. 4/e del 15 febbraio 2011
Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Commento alle novità fiscali - Primi chiarimenti
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La disciplina sulle reti d’impresa è stata originariamente introdotta dall’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
L’articolo 42 del decreto interviene in materia:
- sul piano civilistico, con i commi 2-bis e 2-ter, che sostituiscono rispettivamente i commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, di tal che la principale fonte normativa regolatrice dell’autonomia privata in materia deve continuare a ravvisarsi nel novellato articolo 3 da ultimo citato e nelle norme ivi richiamate;
- sul piano fiscale, con i successivi commi da 2-quater a 2-septies, che istituiscono, in favore delle imprese che sottoscrivono o che aderiscono a un contratto di rete, una misura agevolativa a carattere temporaneo, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Al riguardo si segnala che con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha ritenuto che la misura in favore delle reti di imprese non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Elementi principali del contratto di rete
Per quanto di più immediato interesse ai fini della misura agevolativa, è opportuno evidenziare che elemento essenziale del contratto di rete disciplinato dal comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 è il “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori si obbligano a “collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa” per perseguire lo scopo di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.
Il contratto di rete, inoltre, “può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.
La norma in commento, innovando rispetto alla previgente disciplina, stabilisce quindi che l’istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell’organo comune non costituiscono elementi essenziali ai fini della configurabilità del contratto di rete.
Il medesimo comma 4-ter, nell’indicare analiticamente il contenuto del contratto di rete, annovera alla lettera c) “la definizione di un programma di rete, che contenga:
- l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante,
- le modalità di realizzazione dello scopo comune
- e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo;
Agevolazione fiscale per utili accantonati e investiti
L’agevolazione è prevista in favore delle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete e consiste in un regime di sospensione di imposta di cui possono fruire gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune, preventivamente asseverato. Detto beneficio spetta a condizione che le somme accantonate siano destinate al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete. In merito alla determinazione dell’importo agevolabile viene stabilito, altresì, che gli utili che non concorrono alla formazione del reddito non possono eccedere, in ogni caso, il limite di euro 1.000.000 per ciascuna impresa, nonché per ciascun periodo d’imposta in cui è consentito l’accesso all’agevolazione, fermo restando il limite stabilito dal comma 2-quinquies pari a 20 milioni di euro per l’anno 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
Il regime di sospensione di imposta cessa, e quindi gli utili accantonati concorrono alla formazione del reddito, nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.
Il beneficio fiscale in commento opera esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. Per il periodo d’imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-quater.
L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non opera ai fini dell’IRAP.
Sotto il profilo temporale si rileva che l’agevolazione opera fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. In proposito si sottolinea che il comma 2-septies dell’articolo 42 subordina l’operatività della norma in commento all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, par. 3, del TFUE (c.d. clausola di stand still).
Si evidenzia infine che l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso.
Disposizioni di attuazione e controlli
Le norme in esame demandano a successivi atti la definizione di taluni aspetti procedimentali e attuativi del regime agevolativo.
Il comma 2-quater dell’articolo 42 stabilisce che il programma comune di rete deve essere “preventivamente asseverato”. L’asseverazione comporta la previa verifica della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L’asseverazione è rilasciata da “organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto”.
Il successivo comma 2-sexies demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’individuazione di “criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione”, anche ai fini del rispetto del limite degli stanziamenti, stabiliti in misura pari a 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 dal comma 2-quinquies.
La norma dispone infine che l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi dei propri poteri di accertamento e di controllo, “vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all’agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti” (articolo 42, comma 2-quater).
Scarica: Circolare n. 4/e del 15 febbraio 2011
Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Commento alle novità fiscali - Primi chiarimenti
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Manovra 2010: chiarimenti
Con circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità fiscali introdotte dal Dl 78/2010 (c.d. manovra 2010).
Scarica: Circolare n. 4/e del 15 febbraio 2011
Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Commento alle novità fiscali - Primi chiarimenti
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Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Commento alle novità fiscali - Primi chiarimenti
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Imposta sostitutiva su incrementi di produttività
Gli incrementi di produttività, fino a 6 mila euro, scontano nel 2011 la tassazione agevolata del 10 per cento se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti. In quest’ultimo caso, è sufficiente l’attestazione nel Cud, da parte del datore di lavoro, che le somme sono state erogate in attuazione di uno specifico contratto o accordo e che sono legate all’incremento della produttività.
Scarica la circolare n. 3/e del 14 febbraio 2011: Art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010: imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.
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Scarica la circolare n. 3/e del 14 febbraio 2011: Art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010: imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.
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