Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2064 del 2011, hanno chiarito che spetta al giudice di pace decidere se i contribuenti hanno diritto al rimborso dell'Iva pagata sulla tariffa rifiuti.
Poiché il soggetto passivo nel rapporto tributario in materia di Iva è il cedente e non il cessionario, le controversie in ordine al rapporto di rivalsa fra cedente e cessionario non attengono al rapporto tributario e, pertanto, esulano dalle attribuzioni giurisdizionali delle Commissioni tributarie - come delineate dall'articolo 2 del Dlgs 546/1992 - per rientrare in quelle del giudice ordinario (Cassazione, sezioni unite, sentenza 6632/2003).
Secondo la Suprema Corte quindi il giudizio non compete al giudice tributario poiché la controversia ha ad oggetto una questione di natura privatistica e non un rapporto tributario tra contribuente e fisco.
Resta ancora parecchia confusione in materia.
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Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
11 feb 2011
Reti di imprese
La detassazione di cui all'art. 42 del dl n. 78/2010 prevista per le Reti di impresa non costituisce una forma di aiuto di Stato.
Si resta in attesa dei decreti attuativi, in primis, quello necessario ad individuare gli enti ed organismi dell'imprenditoria abilitati a validare i programmi comuni delle reti.
L'Agenzia delle Entrate dovrà dettare i criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!
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Procure speciali senza bollo
Le procure speciali e le relative autenticazioni di firma con cui un contribuente affida a un professionista il compito di rappresentarlo dinanzi all’Amministrazione finanziaria nell’ambito di procedimenti che attengono all’applicazione di leggi tributarie sono esenti dall’imposta di bollo (risoluzione n. 13/E/2011).
Si ricorda, per completezza, che, ai sensi dell’articolo 63 del DPR n. 600 del 73, è prevista la facoltà di fare autenticare, nei casi consentiti dalla norma, la procura da parte del professionista.
Diversamente, quando non viene esercitata tale facoltà, l’attività di autentica della sottoscrizione è esercitata dal pubblico ufficiale (notaio, funzionario delegato della PA). Anche in tale ultima ipotesi può trovare applicazione il delineato trattamento di esenzione dall’imposta di bollo dell’autentica di firma.
E’ tuttavia il caso di ricordare che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l’uso per il quale gli stessi sono destinati (si vedano in tal senso le risoluzioni del 29 marzo 2010, n. 25 e del 23 novembre 1987, n. prot. 290908).
24 gen 2011
Unico: reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1549 depositata il 19 gennaio ha chiarito che il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi si consuma il novantesimo giorno successivo all'ordinario termine di scadenza. E' da tale data e non da quella di presentazione che iniziano a decorrere i termini della prescrizione.
Rimborsi Iva: richiesta solo in dichiarazione
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio, sono stati approvati i modelli da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva/2011 – Iva Base/2011 – Iva 26 LP/2011 – Iva 74 bis). Da quest'anno i contribuenti potranno presentare domanda abbinandola alla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto. Non sarà possibile presentare domanda su carta in forma separata.
Studi di settore: accertamento avvocati e commercialisti
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1213 del 20 gennaio hanno stabilito l'illegittimità dell'accertamento del reddito, basato sugli studi di settore, di uno studio professionale in regime di contabilità ordinaria, senza la preventiva ispezione del fisco che certifica l'inattendibilità dei documenti.
Leverage buy out
Nella lotta all'evasione l’Agenzia delle Entrate contesta anche le pianificazioni fiscali aggressive finalizzate a ridurre la base imponibile. La Direzione regionale Veneto dell'Agenzia delle Entrate ha reso noto che la Direzione provinciale di Rovigo ha contestato, ritenendola operazione elusiva, un leveraged buy out effettuato, secondo gli ispettori dell’Agenzia, esclusivamente per ridurre l’imposizione fiscale.
Fondo patrimoniale per difendersi dal fisco
La Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza n. 437 dello scorso 20 dicembre ha affermato che è necessario verificare se esiste un nesso tra il fatto che ha generato le obbligazioni (debito fiscale) e i bisogni della famiglia. Nel caso specifico il fondo patrimoniale non risponde del debito fiscale che pende in capo ad uno dei coniugi.
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16 gen 2011
Compensazioni crediti di imposta senza sanzioni
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 14 gennaio 2011, ha sospeso l'applicazione delle nuove regole relative alla compensazione in attesa di un decreto attuativo del ministero dell'Economia.
Fino a quel momento si potrà quindi procedere alle compensazioni dei propri crediti d'imposta con debiti tributari anche in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro.
Non sono previste sanzioni a condizione che la compensazione non vada ad intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.
Normativa
Articolo 31 del Dl 78/2010, dal 1° gennaio di quest’anno “la compensazione dei crediti … relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto…si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato …”.
L’articolo 31 però ammette il pagamento “…anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”.
Comunicato stampa del 14 gennaio 2011
La piena operatività della disposizione contenuta nell’articolo 31, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, presuppone l’adozione di un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.
Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione.
Di conseguenza, fino all’emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.
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Fino a quel momento si potrà quindi procedere alle compensazioni dei propri crediti d'imposta con debiti tributari anche in presenza di ruoli superiori a 1.500 euro.
Non sono previste sanzioni a condizione che la compensazione non vada ad intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.
Normativa
Articolo 31 del Dl 78/2010, dal 1° gennaio di quest’anno “la compensazione dei crediti … relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto…si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato …”.
L’articolo 31 però ammette il pagamento “…anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”.
Comunicato stampa del 14 gennaio 2011
Preclusione all’autocompensazione. Prima applicazione Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono sanzionabili fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità. Questo a condizione che l’operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti. La piena operatività della disposizione contenuta nell’articolo 31, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, presuppone l’adozione di un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.
Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione.
Di conseguenza, fino all’emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.
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15 gen 2011
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva.
L’Agenzia delle entrate con provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, da attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro.
Le operazioni Iva non soggette all’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011 sono escluse anche, come, per esempio, quelle riguardanti il commercio al dettaglio. Sempre in quest’ottica, non rientrano nell’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, come stabilito dallo Statuto del contribuente.
Le informazioni da comunicare sono solo quelle essenziali per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni mentre l’invio telematico deve essere effettuato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.
Per il periodo d’imposta 2010 sono previste alcune semplificazioni che riducono di fatto l’impatto del provvedimento: l’importo previsto è elevato da tremila euro ad euro venticinquemila e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
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Le informazioni da comunicare sono solo quelle essenziali per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni mentre l’invio telematico deve essere effettuato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.
Per il periodo d’imposta 2010 sono previste alcune semplificazioni che riducono di fatto l’impatto del provvedimento: l’importo previsto è elevato da tremila euro ad euro venticinquemila e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
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