24 gen 2010

Locazione di posti barca: si applica l’iva ordinaria

Le locazioni in un porto di posti barca, sia in acqua, sia a terra, per il rimessaggio invernale delle imbarcazioni, pur riconducendosi all’affitto di beni immobili, rientrano più in particolare tra le locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli, escluse dal regime di esenzione e soggette, ai fini Iva, ad aliquota ordinaria del 20 per cento.

Nessuna esenzione dal tributo per la locazione di posti barca quindi è la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 1/E del 19 gennaio.

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11 gen 2010

Rivalutazione delle partecipazioni entro il 31 Ottobre 2010


L'art. 2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data dell’1 gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore rideterminato.

Il valore rideterminato dovrà risultare da una perizia di stima appositamente redatta da un esperto contabile.
Il pagamento può avvenire in unica rata o in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il:
  • 31 ottobre 2010 (I rata),

  • 31 ottobre 2011 (II rata),

  • 31 ottobre 2012 (III rata).

Tale operazione dovrà essere eseguita entro il 31 Ottobre 2010, termine entro il quale risulta necessario asseverare la perizia di valutazione e versare l’imposta sostitutiva.

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UNICO 2010: nel quadro RW i beni all'estero anche se non produttivi di reddito

Nel quadro RW della dichiarazione dei redditi 2010 vanno riportati gli immobili detenuti all'estero anche se non produttivi di reddito.

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Compensazioni IVA, visto di conformità e controlli ex circolare 57/E del 23 dicembre 2009

Le compensazioni dei crediti IVA sotto i 10 mila euro possono essere effettuate direttamente utilizzando il modello F24, quelle superiori, invece, solo dopo la presentazione della dichiarazione Iva annuale. Per i crediti Iva superiori a 15mila euro è necessario il visto di conformità da parte dei professionisti abilitati

I controlli che il professionista deve effettuare al fine di apporre il visto di conformità sono finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile, a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva.
Pertanto i controlli implicano la verifica di:

  • regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva;
  • corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
  • corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.

Tale verifica non comporta ad ogni modo delle valutazioni di merito, ma solo il riscontro formale della loro corrispondenza.

Più specificatamente, tali controlli dovranno verificare:

  1. la corrispondenza tra il codice di attività economica indicato nella dichiarazione Iva e quello risultante dalla documentazione contabile;
  2. la sussistenza di una delle fattispecie idonee a generare l’eccedenza a credito d’imposta, e in particolare (check-list):
  • presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni
  • presenza di operazioni non imponibili
  • presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili
  • presenza di operazioni non soggette all’imposta
  • operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Nel caso in cui il credito d’imposta destinato dal contribuente all’utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d’affari, deve essere effettuata l’integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili.

Per tutti i contribuenti il cui credito sia inferiore al volume d’affari, la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini Iva con imposta superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’Iva detratta riferita al periodo a cui si riferisce la dichiarazione, e deve essere conservata copia al fine di attestare la corretta esecuzione dei controlli previsti, unitamente alla check-list del lavoro svolto. Per esempio, se l’ammontare complessivo dell’Iva detratta è pari a 100.000 euro, dovranno essere controllate tutte le fatture con imposta superiore a 10.000.

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7 gen 2010

Compensazione delle ritenute

La CIRCOLARE N. 56/E DEL 23 DICEMBRE 2009 ha chiarito che quando il socio acconsente, la società può riattribuirsi la quota di ritenuta che residua dopo la detrazione dall'Irpef dovuta dallo stesso socio. Tale importo restante, quindi, potrà essere utilizzato in compensazione per i versamenti effettuati con il modello F24, a condizione che sussista un assenso giuridicamente rilevante.

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Guida alle compensazioni crediti Iva con visto

Pronto il vademecum per i professionisti interessati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni dei contribuenti che, dal 1° gennaio 2010, intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui. Con la circolare 57/E, l'Agenzia ha precisato adempimenti e procedure da seguire.

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la Cassazione boccia gli studi di settore

La Corte di Cassazione ha stabilito che la sola incongruenza con gli studi di settore non può essere considerata dall'Agenzia delle Entrate come fattore per avviare l'accertamento nei confronti dei contribuenti. Gli studi di settore sono quindi presunzioni semplici.

Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 26635 del 18/12/2009, hanno infatti stabilito che gli scostamenti misurati dagli studi di settore hanno una natura meramente presuntiva e rappresentano solo un indice rivelatore di una possibile anomalia del comportamento del contribuente. Gravità, precisione e concordanza derivano dal contraddittorio preventivo obbligatorio.

“La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita`, precisione e concordanza non e` ex lege determinata in relazione ai soli standard in se` considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullita` dell’accertamento, con il contribuente (…), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realta` economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruita`) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attivita` accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di acc ertamento, la piu` ampia facolta` di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice puo` liberamente valutare tanto l’applicabilita` degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.”.

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Tasso legale all'1%

Il decreto del Ministero dell'Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009 stabilisce che dal 1 gennaio 2010:

  • il tasso degli interessi si riduce dal 3 all'1%.
  • Si riducono anche dal 2,75 al 2% gli interessi dovuti per l'erario sui rimborsi d'imposta.

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Scudo fiscale, proroga al 30 aprile 2010

Scudo fiscale 2009 proroga fino al 30 aprile 2010 con doppia aliquota:

  • fino al 28 febbraio verrà applicata l'aliquota del 6%;
  • da marzo fino al 30 aprile, quella del 7 per cento.

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28 dic 2009

Guida all'acconto Iva: 28 dicembre 2009

Il versamento dell'acconto Iva 2009 scade lunedì 28 dicembre, in quanto, quest'anno, la scadenza ordinaria del 27 cade di domenica. Tre i metodi a disposizione per il calcolo: storico, previsionale, analitico.
  • Il metodo storico: L'acconto è pari all'88% del debito Iva emerso a chiusura della contabilità relativa all’ ultimo mese o trimestre 2008;
  • Il metodo previsionale: In questo caso la percentuale dell'88%, viene calcolata sull'imposta definitiva che il contribuente ipotizza dover liquidare a consuntivo dell'attività svolta fino al 31 dicembre 2009:
    - per il mese di dicembre 2009, se mensile
    - con la dichiarazione annuale, se trimestrale ordinario
    - per il quarto trimestre 2009, se trimestrale "speciale".
    Se l'acconto versato risulterà inferiore all'88% dell'imposta effettivamente dovuta, scatterà la sanzione per versamento carente.
  • Il metodo analitico: si basa sulle operazioni imponibili realmente effettuate, registrate o che sarebbero dovute essere registrate, dal 1° al 20 dicembre, per i mensili, e dal 1° ottobre al 20 dicembre per i trimestrali. La procedura, in questo caso, prevede il versamento di un acconto pari al 100% dell'Iva dovuta derivante da una liquidazione straordinaria.

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