11 dic 2009

Acconto Iva: metodo di calcolo e versamento entro il 28 dicembre

Il 28 dicembre scade il termine per il versamento dell'acconto Iva dovuta per l'ultimo periodo dell'anno. La percentuale di calcolo dell’acconto e la base di riferimento variano a seconda dei diversi metodi previsti dalla normativa vigente, così individuati:
  • metodo della base storica, a cui si applica la percentuale dell’88%;
  • metodo della base previsionale, a cui si applica la percentuale dell’88%;
  • metodo della liquidazione straordinaria (20 dicembre), per il quale si versa il 100% dell’imposta;
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Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Nella sezione "Guide fiscali" del sito dell'Agenzia delle Entrate e' possibile consultare e scaricare la versione aggiornata alla normativa del 2009 della guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico".
I contribuenti che sostengono spese per interventi mirati al risparmio energetico possono infatti usufruire di una particolare agevolazione, avvalendosi di una specifica detrazione d'imposta.
Nella guida sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si puo' fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.

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Le rivalutazioni delle partecipazioni e dei terreni edificabili

Allo studio la riapertura dei termini per le rivalutazioni delle partecipazioni e dei terreni edificabili: la data di riferimento del possesso sarà il 10 gennaio 2010, e ci sarà tempo fino al 13 ottobre per redigere la perizia e pagare l'imposta sostitutiva.
Se approvata la norma prevede la possibilità per i contribuenti persone fisiche di innalzare il costo fiscalmente riconosciuto delle quote o dei terreni, tramite pagamento di un'imposta sostitutiva, ed evitare in futuro di pagare imposte sulla plusvalenza

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MODELLO EAS: ENTRO MARTEDI’ 15 L`INVIO DEI DATI

Scade il prossimo 15 dicembre il termine entro il quale le associazioni devono comunicare telematicamente all`agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini del controllo fiscale. Introdotta dall`articolo 30 del Dl 185/2008, la comunicazione è un passaggio obbligato per gli enti associativi per poter continuare a fruire della non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell`Iva di quote, contributi e corrispettivi (articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr 633/1972).

Sono esonerati dall'adempimento: le associazioni pro-loco che optano per il regime previsto dalla legge n. 398/1991; gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attivita' commerciale; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge n. 266/1991, che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto ministeriale del 25 maggio 1995. Alcune tipologie di associazioni possono invece inviare una versione semplificata del modello. Tra queste, come chiarito nell'ultima circolare emanata dall'Agenzia sulla comunicazione "EAS" (circolare n. 51) vi sono anche le associazioni combattentistiche e d'arma, iscritte nell'apposito albo presso il ministero della Difesa, e le federazioni sportive nazionali, riconosciute e controllate dal Coni.

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8 dic 2009

Gestione separata: INPS più cara dal 2010

Dal 1 gennaio 2010 l'aliquota sale al 26,7% anche per i lavoratori autonomi senza cassa e quindi iscritti all'INPS. L'aumento costante della pressione contributiva pone non pochi problemi in periodi di crisi come l'attuale.

Gli iscritti ad un ordine (e quindi ad una cassa autonoma) invece dovrebbero poter aumentare (fino al 5%) il contributo integrativo se verrà approvato l'emendamento in discussione in questi giorni alla camera.

In entrambi i casi sarà necessario aggiornare la pianificazione fiscale e contributiva e modificare le relative clausole contrattuali.

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21 nov 2009

Acconti di imposta di novembre: il metodo previsionale

La riduzione di fatturato e margini suggerirà a molte società di capitali SRL e SPA che non possono utilizzare l'agevolazione irpef di ricorrere al metodo previsionale per il calcolo degli acconti di imposta, evitando così di dover anticipare importi che potrebbero generare esposizioni creditorie verso l'erario.

In caso di errori si ricorda che verrà appricata dall'Ufficio la sanzione del 30% per insufficiente versamento.

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19 nov 2009

Corsi di formazione per Commercialisti

Nell’ambito della sua attività di formazione e con lo scopo di incentivare la cultura d’impresa tra i clienti ed i collaboratori STUDIO PANATO organizza:

MILANO
Lunedì 30 novembre

dalle ore 9,30 alle 18,00
Ruolo, poteri e responsabilità di soci e amministratori di società di capitali e cooperative con particolare riferimento alle procedure, alla verbalizzazione ed ai conflitti di interesse
A tutti i partecipanti verrà fornito un ampio formulario sui temi trattati.

VENEZIA (gratuito)
Giovedì 3 dicembre
ore 14.30 – 18.00
PERIZIE DI STIMA E VALUTAZIONE D’AZIENDA
A tutti i partecipanti verrà fornito un ampio materiale didattico sui temi trattati.

Chi fosse interessato può contattare direttamente il nostro Studio.

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Riduzione acconti IRPEF

Il decreto legge approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri prevede la riduzione dell'acconto IRPEF dal 99% al 79%. Poiché il 40% dell’acconto è già stato versato (primo acconto) in misura integrale, il secondo acconto risulterà ridotto di circa 1/3 rispetto a quello precedentemente determinato.

La riduzione degli acconti comporta un beneficio di natura finanziaria ma non incide sull’ammontare complessivo dell’IRPEF dovuta sui redditi 2009.

La riduzione è prevista solo per gli acconti IRPEF. I soggetti interessati sono:
  • le ditte individuali,
  • le persone fisiche socie di società di persone,
  • i liberi professionisti
  • i lavoratori dipendenti percettori di altri redditi.
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18 nov 2009

Acconto Irpef 2009: riduzione dell'acconto del 30 novembre

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa di ieri, ha confermato che la riduzione dell'acconto di novembre sull'Irpef spetta anche ai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi. La riduzione dell'acconto, che passa dal 99 al 79% 'è a favore di tutti i contribuenti che versano l'acconto'.
Chi ha già effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99% ha diritto ad un credito pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare il compensazione con l'F24.

Ricordiamo onde evitare fraintendimenti che è un semplice spostamento finanziario, non una riduzione di imposta che andrà comunque versata con il saldo a giugno 2010, maggiorandolo rispetto ai normali conteggi.

Riportiamo il testo del comunicato stampa dell'agenzia delle entrate di ieri

"Con un decreto legge approvato dal Governo è stato disposto il differimento del
versamento di 20 punti percentuali dell’acconto IRPEF per l’anno 2009 alla data di
pagamento del saldo per lo stesso anno. Di conseguenza l’acconto IRPEF dovuto entro
lunedì 30 novembre ammonterà al 79 per cento anziché al 99 per cento. La differenza
sarà versata a giugno del 2010.
Il provvedimento è a favore di tutti i contribuenti che versano l'acconto e quindi: ai lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (ad esempio, redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), agli imprenditori, ai soci di società di persone e ai professionisti.
Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell’acconto nella misura del 99 per cento spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Per coloro che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta tratterranno l’acconto applicando la nuova percentuale del 79 per cento. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti provvederanno a restituire nella retribuzione di dicembre le maggiori somme trattenute."


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