4 mag 2009

Iva per cassa: opportunità da valutare attentamente

Con la circolare n. 20/E del 30 aprile, l'agenzia delle Entrate, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile del decreto 26 marzo 2009, fornisce puntuali chiarimenti sull'ambito e sulle modalità di applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 7 del decreto legge 185/2008 ("decreto anticrisi").

E’ in vigore dal 28 aprile 2009 il regime dell'Iva per cassa. Da tale data i contribuenti con volume d'affari non superiore a 200mila euro possono avvalersi - con riguardo alla singola operazione effettuata - della possibilità di differire l'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto sino al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo e non al momento dell'effettuazione dell'operazione.

In tal modo, il contribuente non deve anticipare all'erario il versamento dell'imposta pur non avendo ancora riscosso il relativo corrispettivo, con conseguenti vantaggi sotto il profilo finanziario.
Alcune osservazioni su: IVA PER CASSA

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Iva per cassa: chi può beneficiarne

Possono avvalersi del nuovo regime i soggetti passivi che effettuano operazioni imponibili nei confronti di soggetti che operano nell'esercizio di impresa, arti e professioni. La disciplina, quindi, non trova applicazione relativamente alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.

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Iva per cassa: fatturato non superiore a 200mila euro

Il Dm 26 marzo 2009 ha previsto che possono emettere fatture con Iva differita i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare nell'anno in corso un volume d'affari non superiore a 200mila euro.

Il regime è opzionale e riguarda la singola operazione, sino all'avvenuto raggiungimento del limite; Non è possibile fruire del regime dell'esigibilità differita per le operazioni effettuate successivamente al superamento della soglia. Resta ferma l'eventuale opzione (e la relativa disciplina) per quelle fatte precedentemente a tale momento.
Il contribuente deve effettuare un monitoraggio costante durante l'anno e cessare l'applicazione del regime dal momento in cui la soglia di 200mila euro viene superata.

Breve guida fiscale su: iva per cassa

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3 mag 2009

Iva per cassa: limiti al differimento dell'esigibilità

L'articolo 7 del decreto legge 185/2008 e l'articolo 1 del decreto attuativo relativi al regime dell'iva per cassa prevedono che l'imposta divenga comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato.

2 mag 2009

Iva per cassa: indicazioni in fattura

La fattura relativa all'operazione per cui si vuole fruire dell'Iva per cassa deve necessariamente essere emessa con l'indicazione: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dalla L. 28.1.2009, n. 2”
La mancata annotazione produrrà l'assoggettamento della cessione del bene o della prestazione di servizio alle regole ordinarie.

Brevi osservazioni su: IVA per cassa

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29 apr 2009

Iva per cassa, finalmente al via!

A partire dal 27 aprile 2009 i soggetti Iva con volume d'affari non superiore a 200mila euro potranno differire, al momento dell'incasso, l'esigibilità dell'Iva sulle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione (Dm 26 marzo 2009). Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009 entra infatti in vigore l'articolo 7 del decreto legge anti-crisi ( n. 185/2008) che consente di differire l'esigibilità dell'imposta al momento dell'incasso del corrispettivo, con un limite temporale di un anno.

Regime dei contribuenti minimi

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 23 aprile 2009, n. 108/E ha chiarito che i contribuenti minimi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 696 del 1996 possono adempiere all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante la loro annotazione complessiva in un apposito registro cronologico, entro il giorno, non festivo, successivo.

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24 apr 2009

Trust, passaggio generazionale e trasferimento d’azienda

Con la risoluzione n. 110/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui si trasferisca la proprietà dell’azienda ad un trust, l’operazione, se strumentale alla finalità del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente, sarà esente dall’imposta sulle successioni e donazioni a condizione che l'accordo preveda per i beneficiari il diritto irrevocabile ad ottenere i beni gestiti dal trustee.

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Contribuenti minimi: registro cronologico

La risoluzione n. 108/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tutti i soggetti esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi rilasciando scontrino o ricevuta possono continuare a fruire dell'esonero purché provvedano ad annotarli in un registro cronologico ad hoc anche nel caso in cui decidessero di utilizzare il nuovo regime dei minimi introdotto dalla legge finanziaria per il 2008.
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