16 gen 2009

Finanziaria 2009

Sconti Irpef, anche nel 2009, dalle spese per il trasporto pubblico locale e quelle per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. A regime, invece, la detrazione per le rette degli asili nido. Sono alcune delle misure contenute nella Finanziaria 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

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Acconti di imposta Ires e Irap

L'articolo 42 del decreto legge 207/2008 ("milleproroghe"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, contiene il differimento di alcuni termini in materia fiscale.In particolare slitta dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009 il termine entro cui un decreto del presidente del Consiglio dei ministri - previsto dal Dl 185/2008 - stabilirà le modalità e il termine per effettuare il versamento di quanto non corrisposto in sede di acconto Ires e Irap, in virtù della riduzione di tre punti percentuali dell'acconto per l'anno d'imposta 2008 concessa dal decreto "anticrisi".

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14 gen 2009

Perdite su crediti: deducibilità

L'Associazione italiana dottori commercialisti ha presentato la norma di comportamento n. 172.
La norma fa chiarezza sulla
deducibilità delle perdite su crediti.
Nel caso di fallimento il periodo d'imposta di competenza della perdita non è necessariamente quello in cui ha inizio la procedura concorsuale. L'Adc ritiene che un corretto comportamento tenuto in sede di redazione di bilancio abbia anche valenza fiscale.

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IRAP e decreto anti crisi: deducibilità Irap da Irpef e Ires

In base al decreto legge n. 185/2008 a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 diventa deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires il 10% dell’ IRAP relativa al costo per il personale dipendente, al netto del cuneo fiscale, e alla quota imponibile, per i soggetti che non possono dedurli, degli interessi passivi e degli oneri assimilati al netto degli interessi attivi e dei proventi assimilati.

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Irap: soggetto anche il professionista con un solo collaboratore

La sentenza n. 29146 depositata l'11 dicembre 2008 della Corte di Cassazione ha stabilito che basta anche un solo collaboratore per giustificare il prelievo Irap.

Ad avviso della Corte, ricorre il requisito della autonoma organizzazione al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • che il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse
  • che lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che richiede il rimborso dell’imposta dare la prova dell’assenza delle condizioni elencate.

Per la Suprema corte, inoltre:

  • il presupposto impositivo (valore aggiunto prodotto o Vap tassabile) esige un “contesto organizzativo autonomo” quale “struttura di supporto” (ad esempio, dipendenti, segretaria, collaboratori, studio personale attrezzato, eccetera, che sia in grado di realizzare un “incremento potenziale” alla produttività propria dell’“auto organizzazione” del lavoro personale)
  • restano esclusi dal raggio di azione dell’Irap quei fattori di produzione trascurabili e marginali che - secondo il comune sentire - appaiono incapaci di fornire un effettivo quid pluris al lavoratore autonomo (come libri, cellulare-fax, mezzo personale di trasporto, computer, abitazione-studio, eccetera)
  • è compito di ogni giudice di merito valutare caso per caso il requisito dell’autonoma organizzazione, con un mero accertamento di fatto, al tendenziale fine di individuare l’“eventuale surplus” che crea valore aggiunto rispetto alla sola attività intellettuale.

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8 gen 2009

2009: pianificazione fiscale per le PMI

Per far fronte alla crisi vi consiglio di riflettere su una serie di interventi predisposti dal governo per permettere alle aziende di pianificare le proprie scelte.
Il sole24ore del 2 gennaio ha ben sintetizzato i punti che ho brevemente indicato. Ad oggi a mio parere poco è stato fatto (e quel poco in maniera confusa) per aiutare le imprese a far fronte ad una crisi che si preannuncia lunga e faticosa.

  • Limite alla deducibilità degli interessi passivi;
  • Deduzione lrap del 10% per professionisti e aziende dal reddito di impresa 2009;
  • Rimborso irap anni pregressi;
  • IVA per cassa dal 2009 (in attesa dei decreti attuativi);
  • Recupero del 3% degli acconti;
  • Rivalutazione immobili in bilancio. Valutare con attenzione la convenienza fiscale e civile (copertura perdite, rapporti con finanziatori, ecc..);
  • Affrancamento diseallineamenti IAS;
  • Affrancamento e rivalutazione marchi e avviamento a seguito di operazioni straordinarie;
  • Sospeso l’obbligo di svalutare per il 2008 i titoli compresi nell’attivo circolante;
  • Novità sul ravvedimento operoso e riduzione delle sanzioni;
  • Studi di settore: in attesa di adeguamento alla crisi economica.

Maggiori dettagli ai clienti del nostro Studio di Dottori Commercialisti in Milano. Una breve sintesi sarà inviata anche agli iscritti alla nostra newsletter.

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Amministratori: per il compenso necessaria la delibera societaria.

La sentenza n. 21933 del 2008 della Cassazione ha chiarito che il compenso degli amministratori delle società di capitali devono essere stabiliti con una specifica delibera societaria non essendo sufficiente quella di approvazione del bilancio nel quale gli stessi sono iscritti. Sono quindi da ritenersi nulli i compensi operata in assenza di una specifica delibera.

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Amministratori: Falso in bilancio e responsabilità

La sentenza n. 45513 della Cassazione ha ribadito che l'amministratore delegato e i consiglieri di una società sono responsabili anche penalmente per quanto commesso dagli altri amministratori.
La responsabilità può derivare anche solo da culpa in vigilando, cioè dal fatto di non essere interventi per impedire il falso in bilancio.

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IVA per cassa in attesa dell'autorizzazione della Unione Europea

Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, imprese e professionisti potranno versare l’IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.
L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Tale misura riguarda gli anni 2009, 2010 e 2011 e si applicherà ai contribuenti con un volume d'affari stabilito con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'efficacia di tali disposizioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 7, è subordinata a specifica autorizzazione comunitaria che peraltro a molti commentatori pare superflua.

7 gen 2009

Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico: on line la versione aggiornata

Nella sezione "Guide fiscali" del sito dell'Agenzia delle Entrate e' possibile consultare e scaricare la versione aggiornata alla normativa del 2009 della guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico".
I contribuenti che sostengono spese per interventi mirati al risparmio energetico possono infatti usufruire di una particolare agevolazione, avvalendosi di una specifica detrazione d'imposta.
Nella guida sono descritti i vari tipi di intervento per i quali si puo' fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo.

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