Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
12 dic 2008
LA PEC E' OBBLIGATORIA
1 - ENTRO 1 ANNO per tutti i professionisti iscritti all'Albo.
2 - AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE per le imprese costituite dal 29 novembre 2008.
3 - ENTRO 3 ANNI dal 29 novembre 2008 tutte le imprese già costituite.
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La nuova sede virtuale per le aziende.
Al tradizionale indirizzo rappresentante la sede fisica si aggiungerà quindi un indirizzo e-mail rappresentante la nuova sede elettronica.
Per le società neo costituite l’obbligo è scattato il 29 novembre scorso.
Saranno i Notai, al momento del deposito degli atti costitutivi, a dover comunicare al registro imprese la casella Pec.
Ogni possessore di Pec potrà, in questo modo, notificare atti legali, contratti, diffide e altre richieste tramite l’utilizzo della firma digitale. Le imprese possono avere anche più caselle di Pec, ma solo una potrà essere pubblicata nel Registro delle imprese e indicherà la vera e propria “sede elettronica” della società.
Le società già iscritte nel registro imprese al 29 novembre avranno tre anni di tempo per adeguarsi, mentre per i professionisti resta solo un anno per adeguarsi.
Inutile evidenziare la delicatezza della gestione di questo indirizzo di posta.
10 dic 2008
Elenco depositi dormienti
Le Banche e gli altri Intermediari hanno provveduto ad identificare i suddetti rapporti e a comunicare i relativi dati a questo Ministero. Va precisato che la qualificazione come “dormiente” di un determinato conto non pregiudica il diritto alla restituzione del titolare: quest’ultimo potrà richiedere la restituzione delle relative somme o alla Banca o all’Intermediario presso cui risulta tale rapporto o direttamente a questo Ministero, entro il normale termine prescrizionale, nel caso i relativi importi siano già stati trasferiti dalla Banca o dall’Intermediario al relativo Fondo.
Per consentirne la più ampia conoscibilità, secondo quanto prescritto dalla normativa di riferimento, è resa possibile la consultazione su questo sito dell’elenco dei conti considerati dormienti, come comunicati da Banche e Intermediari.
Acconto IVA: Modalità di calcolo
L’acconto IVA in scadenza il 29 dicembre 2008 può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:
- Storico: Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente.
- Previsionale: con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare sino al 31 dicembre.
- Analitico: Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate sino al 20 dicembre.
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Acconto IVA: guida al versamento dell'acconto IVA
Il 29 dicembre (il 27 dicembre cade di sabato) è il termine ultimo per versare l’acconto IVA dovuto in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo trimestre dell'anno. L’agenzia entrate ha preparato una breve guida al calcolo del versamento che vi proponiamo:
- Chi deve versare l’acconto e chi è esonerato
- Modalità di calcolo
- Modalità di versamento
- Codici tributo
- Casi particolari
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Acconto Iva: in scadenza il 29 dicembre 2008
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5 dic 2008
Aprire partita iva come contribuenti minimi: guida fiscale
- Una guida per chi vuole aprire una partita IVA, avviare una nuova attività, diventare professionista.
- Una breve sintesi del regime fiscale dei contribuenti minimi: a chi conviene, limiti, agevolazioni e semplificazioni
Compenso amministratore
Neutralità fiscale nelle fusioni intraue
L'Amministrazione finanziaria sostiene che tale operazione non possa essere ricondotta alla disciplina delle operazioni di ristrutturazione tra società residenti in Italia e società residenti in un altro stato UE di cui agli artt. 178 e 179 del Tuir, poiché entrambe le società hanno sede in Germania. L'Agenzia ha, infine, ritenuto che - con riferimento alla posizione della stabile organizzazione - tale operazione avvenga nel regime di neutralità fiscale
Secondo l’Agenzia resta comunque applicabile il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 172 del Tuir. disposto per le operazioni domestiche, essendo una operazione di natura non realizzativa.
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