10 dic 2008

Acconto IVA: Modalità di calcolo

L’acconto IVA in scadenza il 29 dicembre 2008 può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo. In particolare, è possibile adottare uno dei seguenti metodi:

  • Storico: Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell'anno precedente.
  • Previsionale: con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare sino al 31 dicembre.
  • Analitico: Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate sino al 20 dicembre.

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Acconto IVA: guida al versamento dell'acconto IVA

Il 29 dicembre (il 27 dicembre cade di sabato) è il termine ultimo per versare l’acconto IVA dovuto in relazione alle liquidazioni periodiche di chiusura, ossia alle liquidazioni riguardanti l'ultimo mese o l'ultimo trimestre dell'anno. L’agenzia entrate ha preparato una breve guida al calcolo del versamento che vi proponiamo:

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Acconto Iva: in scadenza il 29 dicembre 2008

Lunedì 29 dicembre scade l'acconto Iva dovuto per l'ultimo periodo dell'anno 2008. Sempre entro il 29 dicembre è possibile sanare gli omessi versamenti Iva relativi all'anno di imposta 2007 senza incorrere nel reato di omesso versamento.

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5 dic 2008

Aprire partita iva come contribuenti minimi: guida fiscale

Viste le costanti richieste vi riproponiamo:
Le guide non sono esaustive e vi consigliamo quindi di farvi assistere da un commercialista iscritto all'albo.

Compenso amministratore

La sentenza n. 28595 della suprema corte ha stabilito che i compensi degli amministratori non sono sindacabili dal Fisco. Questa sentenza conferma un orientamento già espresso con la sentenza n. 21155 del 2005 in cui si sosteneva che l'amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori di società.

Neutralità fiscale nelle fusioni intraue

La risoluzione n.470/E del 3 dicembre 2008 dell’ Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una fusione tra una società residente in uno stato Ue e una residente nel medesimo stato Ue ma operante con una sede secondaria sul territorio italiano configurante stabile organizzazione.
L'Amministrazione finanziaria sostiene che tale operazione non possa essere ricondotta alla disciplina delle operazioni di ristrutturazione tra società residenti in Italia e società residenti in un altro stato UE di cui agli artt. 178 e 179 del Tuir, poiché entrambe le società hanno sede in Germania. L'Agenzia ha, infine, ritenuto che - con riferimento alla posizione della stabile organizzazione - tale operazione avvenga nel regime di neutralità fiscale

Secondo l’Agenzia resta comunque applicabile il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 172 del Tuir. disposto per le operazioni domestiche, essendo una operazione di natura non realizzativa.

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Social card

Gli uffici postali sono pronti per distribuire le 6.000 social card che dovrebbero garantire ai cittadini non abbienti circa 40 euro al mese. La prima ricarica sarà pari a 120 euro per l’ultimo trimestre del 2008. Per la consegna è necessario predisporre adeguata richiesta ed attendere il controllo dell'Inps.

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4 dic 2008

Decreto Tremonti anti crisi - La deducibilità del 10% dell'Irap dall’ IRES e rimborso IRAP

L'art. 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, prevede la possibilità di dedurre l'Irap dall'Ires. La deducibilità sarà limitata al 10% dell'imposta regionale. La norma si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008; tuttavia, i contribuenti potranno ottenere il rimborso dell'Irap anche con riferimento ad anni precedenti, presentando apposita istanza in via telematica all'Agenzia delle entrate.
Le risorse finanziarie stanziate per tale rimborso sono limitate e per le modalità operative per la presentazione dell'istanza di rimborso sarà necessario attendere un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

3 dic 2008

Decreto Tremonti anti crisi - Irap deducibile: risparmi ridotti dalla deducibilità parziale dell'Irap

L'art. 6 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, ha introdotto la possibilità di dedurre l'Irap dalla base imponibile Ires, nella misura corrispondente all'incidenza degli interessi passivi e del costo del personale riferibile all'imposta regionale, forfettariamente individuata nel 10%.
Da una prima simulazione si possono calcolare risparmi fiscali di poco superiori a 100 euro ogni 100mila euro di costi del personale e oneri finanziari. Importi di certo non sufficienti ad aiutare le PMI italiane.

Rimborsi di imposta

La risoluzione n. 459/E dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che i contribuenti possono chiedere la restituzione delle imposte versate in eccedenza per errori, presentando un'istanza di rimborso entro quattro anni dalla data del versamento.

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