La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4676 del 22 febbraio 2008, ha ribadito il divieto di cumulo delle posizioni contributive. I lavoratori autonomi e i professionisti sono pertanto obbligati al versamento dei contributi solo nella gestione previdenziale collegata all'attività prevalente.
L'Inps tarda ad emanare una circolare che recepisca l'orientamento espresso più volte dalla Suprema Corte.
Novità su fisco ed agevolazioni alle imprese a cura di Studio Panato: Dottori Commercialisti in Milano. Lettere informative più approfondite sui temi trattati sono a disposizione dei soli Clienti del nostro Studio.
8 mar 2008
Assegni trasferibili - bollo da 1,5 euro
Dal 30 aprile prossimo Si potranno emettere assegni trasferibili solo per importi inferiori ai 5 mila euro. Per importi pari o superiori dovrà essere indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.Inoltre si dovranno pagare 1,5 euro per ottenere assegni trasferibili. Imposta di bollo introdotta dalla normativa antiriciclaggio.
6 mar 2008
Fatturazione elettronica
Una disposizione contenuta nella Finanziaria 2008, operativa dal 1° luglio 2008, prevede l’obbligo della fatturazione elettronica e della conservazione sostitutiva in tutti i rapporti con le Amministrazioni dello Stato, che quindi non potranno procedere ai pagamenti, sino all'invio in forma elettronica delle fatture.
La Relazione illustrativa alla Finanziaria 2008 sottolinea come si tratti di un decisivo avvicinamento alla obbligatorietà generalizzata come standard della fatturazione elettronica nei rapporti B2B.
La Relazione illustrativa alla Finanziaria 2008 sottolinea come si tratti di un decisivo avvicinamento alla obbligatorietà generalizzata come standard della fatturazione elettronica nei rapporti B2B.
Partita IVA e sito web
Sono in atto da parte dell’Agenzia delle entrate una serie di controlli per verificare se i siti web riportano sull’home page il numero di Partita IVA del proprietario del sito web o dell’azienda che tale sito rappresenta, come indicato dall’art. 2 del Dpr n. 404 del 5/10/2001 e come precisato nella risoluzione n. 60 del 6/5/2006 che sottolinea l’obbligo anche per i siti web che non fanno e-commerce, ma che portano avanti una qualsiasi attività promozionale e pubblicitaria.
Questo significa che anche un sito web che accetta inserzioni a pagamento o tramite circuiti (adsense, tradedoubler, ecc..) è soggetto a quest’obbligo.la sanzione va dai 258 fino a oltre 2.000 euro.
Ricordiamo che il numero di partita Iva deve essere indicato nella pagina del sito web anche qualora attraverso di esso non venga esercitata attività di commercio elettronico.
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Documento programmatico sulla sicurezza
Il 31 marzo 2008 scade l’obbligo di redazione del documento programmatico sulla sicurezza
I consulenti-privacy per predisporre correttamente la bozza del documento DPS Privacy, hanno bisogno di una concreta e tangibile collaborazione dell'Azienda interessata, per rappresentare le informazioni relative all’organizzazione della Società, nonché delle possibili problematiche di sicurezza da gestire e delle misure di sicurezza del trattamento già applicate o da applicare.
Nel documento programmatico devono essere definiti i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e descritti i criteri utilizzati per la valutazione dei rischi, al fine di adottare un piano di interventi per la tutela e la protezione.
Link: Consulenti privacy Milano
I consulenti-privacy per predisporre correttamente la bozza del documento DPS Privacy, hanno bisogno di una concreta e tangibile collaborazione dell'Azienda interessata, per rappresentare le informazioni relative all’organizzazione della Società, nonché delle possibili problematiche di sicurezza da gestire e delle misure di sicurezza del trattamento già applicate o da applicare.
Nel documento programmatico devono essere definiti i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e descritti i criteri utilizzati per la valutazione dei rischi, al fine di adottare un piano di interventi per la tutela e la protezione.
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5 mar 2008
Contribuenti minimi e casse di previdenza
Il regime dei contribuenti minimi costituisce un particolare regime fiscale, destinato a determinati contribuenti di ridotte dimensioni, che comporta importanti semplificazioni ed agevolazioni sotto il profilo esclusivamente tributario.
Detto regime non incide in alcun modo sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi.
Per quanto attiene specificamente l’obbligo di versamento all’ente di previdenza del c.d. contributo integrativo di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed alle altre disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il singolo ente previdenziale, si conferma che i contribuenti minimi devono continuare ad addebitare in fattura detto contributo commisurandolo al corrispettivo lordo dell’operazione e procedere al versamento nei modi ordinari.
La circostanza che i contribuenti minimi non sono tenuti ad addebitare in fattura l’imposta sul valore aggiunto, infatti, non comporta alcuna conseguenza rispetto all’obbligo contributivo in questione.
Al riguardo si precisa che i contribuenti minimi, in relazione all’attività svolta, sono comunque soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non hanno l’obbligo di addebitare l’imposta in fattura, e sono tenuti a richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA all’inizio dell’attività ed al rispetto di determinati obblighi formali, seppure limitati alla certificazione dei corrispettivi ed alla conservazione dei documenti di spesa.
Si osserva, inoltre, che il citato articolo 8 del D.Lgs. n. 103 del 1996 commisura il contributo integrativo al “fatturato lordo”, senza dare quindi rilievo al regime IVA dell’operazione.
Infine, è appena il caso di osservare che le discipline dei singoli enti di previdenza, nella maggior parte dei casi, commisurano il contributo integrativo al volume d’affari realizzato dall’iscritto ai fini dell’IVA.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 definisce volume d’affari “l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare …”, compreso, quindi, anche l’ammontare delle operazioni poste in essere dai contribuenti minimi.
Detto regime non incide in alcun modo sugli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui conseguenti obblighi contributivi.
Per quanto attiene specificamente l’obbligo di versamento all’ente di previdenza del c.d. contributo integrativo di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed alle altre disposizioni di legge, statutarie e regolamentari che disciplinano il singolo ente previdenziale, si conferma che i contribuenti minimi devono continuare ad addebitare in fattura detto contributo commisurandolo al corrispettivo lordo dell’operazione e procedere al versamento nei modi ordinari.
La circostanza che i contribuenti minimi non sono tenuti ad addebitare in fattura l’imposta sul valore aggiunto, infatti, non comporta alcuna conseguenza rispetto all’obbligo contributivo in questione.
Al riguardo si precisa che i contribuenti minimi, in relazione all’attività svolta, sono comunque soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non hanno l’obbligo di addebitare l’imposta in fattura, e sono tenuti a richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA all’inizio dell’attività ed al rispetto di determinati obblighi formali, seppure limitati alla certificazione dei corrispettivi ed alla conservazione dei documenti di spesa.
Si osserva, inoltre, che il citato articolo 8 del D.Lgs. n. 103 del 1996 commisura il contributo integrativo al “fatturato lordo”, senza dare quindi rilievo al regime IVA dell’operazione.
Infine, è appena il caso di osservare che le discipline dei singoli enti di previdenza, nella maggior parte dei casi, commisurano il contributo integrativo al volume d’affari realizzato dall’iscritto ai fini dell’IVA.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 definisce volume d’affari “l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare …”, compreso, quindi, anche l’ammontare delle operazioni poste in essere dai contribuenti minimi.
3 mar 2008
Modelli organizzativi: decreto 231/01
Confindustria, ha inviato al Ministero della giustizia, che li ha già informalmente approvati, i nuovi modelli organizzativi che le imprese dovranno adottare per tutelarsi da possibili contestazioni per violazioni del decreto 231/01.
Link: Dottori Commercialisti in Milano
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28 feb 2008
1 marzo: reverse charge ed immobili
Finanziaria 2008: dal primo marzo si amplia l'applicazione del reverse charge.
Interessate dal meccanismo del reverse charge anche alle vendite imponibili di immobili effettuate da soggetti diversi dall'impresa che ha costruito o ristrutturato il fabbricato da non più di quattro anni, nei confronti di soggetti passivi che detraggono al massimo il 25% dell'imposta (lett.b, art.10, n.8-ter del Dpr 633/72).
Comunicazione dati IVA: scadenza venerdì 29 febbraio
I titolari di partita Iva sono chiamati, entro venerdì 29 febbraio, ad assolvere il primo adempimento relativo all'anno d'imposta appena concluso e cioè la presentazione, da effettuare utilizzando esclusivamente il canale telematico, della comunicazione dati relativa all'anno 2007. Si tratta di fornire all'Agenzia alcuni dati, relativi all'anno precedente, che saranno sostanzialmente utilizzati per determinare le risorse proprie da versare al bilancio comunitario. Il modello da inviare è quello approvato il 15 gennaio 2008.
Contribuenti minimi ed elenco clienti e fornitori
Nuovi chiarimenti sul regime dei contribuenti minimi
I contribuenti obbligati alla presentazione degli elenchi clienti e fornitori devono indicare anche i dati relativi ad acquisti e cessioni intervenute con contribuenti minimi. In caso di cessazione dal regime con effetto immediato, l'Iva relativa alle operazioni effettuate prima del superamento del limite rileva solo in sede di determinazione dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni o interessi. L'Iva versata a seguito della rettifica della detrazione costituisce costo deducibile.
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