18 gen 2012

Deducibilità dalle imposte dirette dell’IRAP dovuta sul costo del lavoro

La norma afferma la deducibilità integrale dalle imposte dirette dell’IRAP calcolata sul costo del lavoro non dedotto relativo al personale dipendente e assimilato, in deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali, già sancito dall’art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007.

Si tratta di una previsione che riduce in modo diretto il carico tributario sulle imprese nonché sul costo del lavoro in quanto anche l’IRAP è "percepita" come componente di tale costo. La norma ha potenziali effetti positivi sul mercato del lavoro.

Inoltre, questo intervento dovrebbe consentire di superare eventuali rilievi di incostituzionalità della indeducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi.

La norma determina effetti ulteriori, in termini di minore imposizione, rispetto a quelli già prodotti dalla norma vigente (art. 6, D.L. n. 185/2008) secondo la quale è deducibile dalle imposte sui redditi il 10 per cento dell’IRAP riferibile agli oneri finanziari e al costo del lavoro.

Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

Nessun commento:

Related Posts with Thumbnails