18 feb 2011

Agevolazione fiscale 55%

La detrazione del 55 per cento prevista, ai fini Irpef, per gli interventi di risparmio energetico spetta anche per l’istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, limitatamente però alla produzione di energia termica e di acqua calda.

Lo ha precisato l’Agenzia dell’Entrate con la risoluzione n. 12/e del 7 febbraio 2011.

Breve sintesi agevolazione 55%
L’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche e integrazioni, prevede il riconoscimento di una specifica detrazione d’imposta, ai fini IRPEF e IRES, nella misura del 55 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di determinati interventi su edifici esistenti, volti al risparmio energetico.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 sopra citata è possibile beneficiare della detrazione del 55 per cento per i seguenti interventi realizzati su edifici esistenti:

  1. riqualificazione energetica dell’intero edificio, entro il limite massimo di detrazione di 100.000 euro (comma 344);
  2. realizzazione di strutture opache orizzontali, strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi, entro il limite massimo di detrazione di 60.000 euro (comma 345);
  3. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, entro il limite massimo di detrazione di 60.000 euro (comma 346);
  4. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, entro il limite massimo di detrazione di 30.000 euro (comma 347).
Per completezza, si fa presente che l’articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, nel prorogare la detrazione anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011, ha stabilito che la stessa va ripartita in dieci quote costanti di pari importo, anziché in cinque come previsto dalla precedente normativa per gli anni 2009 e 2010.

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